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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13597/2026

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d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge conriferimento all’applicazione dell’art. 157, cod. proc. pen. è manifestamente infondato perchénon tiene conto del fatto che «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale,incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art.161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione delprincipio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del21/09/2023, Bisiccè, (dep. 07/11/2023 ) Rv. 285267 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018,Saetta, Rv. 274721 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e ilvizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e all’omessa ed errata valutazione dei criteri di cui all’art.133, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice dellasentenza impugnata, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende;considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione produce un effetto preclusivorispetto alla possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo,cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione eventualmente maturata in dataanteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sedee neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,Rv. 266818 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge conriferimento all’applicazione dell’art. 157, cod. proc. pen. è manifestamente infondato perchénon tiene conto del fatto che «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale,incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art.161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione delprincipio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del21/09/2023, Bisiccè, (dep. 07/11/2023 ) Rv. 285267 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018,Saetta, Rv. 274721 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e ilvizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e all’omessa ed errata valutazione dei criteri di cui all’art.133, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice dellasentenza impugnata, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende;considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione produce un effetto preclusivorispetto alla possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo,cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione eventualmente maturata in dataanteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sedee neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,Rv. 266818 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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