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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 37323/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9325/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BASILICATA n. 172/2014 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], socia della Co.be.car di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’atto impositivo, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione per l’anno 2003. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza confermata dal giudice di appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.All’adunanza camerale del 13 dicembre 2022 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9325/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 172/2014 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], socia della Co.be.car di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’atto impositivo, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione per l’anno 2003. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza confermata dal giudice di appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.All’adunanza camerale del 13 dicembre 2022 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
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