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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06743/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza e [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Bolzano, rappresentanti dall'Avvocatura dello Stato; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.

Pd [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Bolzano, tramite l'Avvocatura dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 luglio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha riassegnato all'Agenzia delle Dogane, su richiesta di tale ente, l'imbarcazione Sunseeker 61 ("[OSCURATO:PERSONA])", già sottoposta a confisca con la sentenza del 16 dicembre 2021 resa dal G.U.P. del medesimo Tribunale, che aveva altresì condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di giustizia per reati in tema di contrabbando e di dazi doganali, nell'ambito di un procedimento che allo stato risulta pendente presso la Corte di appello di Trento.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, i ricorrenti, nel ricostruire i passaggi salienti della vicenda cautelare e processuale, deducono l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto affetta da carenza di potere in concreto, violazione di legge e carenza assoluta di motivazione: si osserva in particolare che, per espressa ammissione dello stesso G.I.P., la decisione impugnata si colloca nell'ambito di una procedura atipica che riveste carattere amministrativo e non giurisdizionale e che è intervenuta in un momento successivo alla sentenza di primo grado, senza che, all'epoca della decisione, il G.I.P. fosse ancora "il giudice che procede", atteso che, sin dal marzo 2022, il fascicolo di primo grado era pervenuto alla Corte di appello di Bolzano a seguito delle impugnazioni dei condannati.

Peraltro, l'istanza di riassegnazione in proprio favore è stata presentata dall'Agenzia dei Monopoli il 9 febbraio 2022 alla Corte di appello di Bolzano, che ha disposto la trasmissione della richiesta al primo giudice perché, a quella data, ancora non le era pervenuto il fascicolo processuale, fermo restando che, ad avviso dei giudici di secondo grado, l'istanza dell'Agenzia dei Monopoli poteva essere alternativamente qualificata ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. di competenza del Tribunale, ma il G.I.P. non ha seguito nemmeno questa strada, investendo il competente Tribunale di Bolzano, ciò sebbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 48126 del 19 ottobre 2019), l'appello cautelare costituisca per il terzo l'unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sul bene fino al passaggio in giudicato della confisca.

A ciò si aggiunge che la decisione di riassegnare i beni all'Agenzia dei Monopoli risulta comunque illegittima sul piano giuridico, atteso che l'art. 301 bis comma 1 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando siano affidati all'Autorità giudiziaria in custodia agli "organi di polizia" che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, non rientrando l'Agenzia dei Monopoli in alcun modo tra gli "organi di polizia", trattandosi di un'Agenzia fiscale e non di una forza di polizia dello Stato, non contemplando in ogni caso il citato art. 301 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 alcun criterio di assegnazione al Corpo che ne abbia maggiore bisogno, per cui non possono ritenersi pertinenti le valutazioni compiute sul punto dal G.I.P.

Il natante doveva essere quindi assegnato alla Guardia di Finanza, pienamente legittimatqw;come ritenuto in alcuni dei provvedimenti cautelari succedutisi sulla res confiscata, in ragione del compimento delle operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando e delle esigenze connesse alla sua veste di organo di polizia.

Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 12 comma 8 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 301 bis comma 3 del d.P.R. n. 43 del 1973, osservandosi che l'assegnazione alla Guardia di Finanza dell'imbarcazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]" trova un chiaro fondamento giuridico nelle plurime competenze istituzionali attribuite in via esclusiva al Corpo in ambiente marino, competenze di cui è invece sprovvista l'Agenzia dei Monopoli, che non ha compiti di rintraccio in mare delle imbarcazioni abbandonate, affondate e che non abbiano formato oggetto di sequestro da parte degli organi di. polizia competenti, potendo solo intervenire ai fini della distruzione dei natanti, previa determinazione del Pubblico Ministero.

3. In data 15 novembre 2022, l'Avvocatura dello Stato ha trasmesso una memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sottolineando che, anche di recente, è stata ribadita in più occasioni dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia l'assenza di competenze funzionali dell'Agenzia dei Monopoli in ambiente marino, per cui deve escludersi in capo al predetto Ente la possibilità di gestire o di impiegare imbarcazioni. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione del Ministero delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Bolzano deve essere qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bolzano per l'ulteriore corso.

1. Deve premettersiial riguardo/che il provvedimento impugnato concerne la provvisoria assegnazione di un bene (l'imbarcazione Sunseeker 61 denominata "[OSCURATO:PERSONA]") che è stato oggetto prima di decreto di sequestro preventivo (in data 8 giugno 2020) e in seguito di confisca con la sentenza, allo stato non definitiva, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bolzano in data 16 dicembre 2021.Con il provvedimento impugnato, in particolare, il G.I.P. ha individuato l'Autorità cui assegnare il natante, in forza di una determinata interpretazione della previsione di cui all'art. 301 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973.

Orbene, avverso la decisione circa l'assegnazione del bene confiscato emessa dal G.I.P. (che era il "giudice che procede", posto che al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione del natante, il fascicolo processuale non era ancora pervenuto alla Corte di appello competente), il rimedio consentito è quello dell'appello cautelare, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 272295, Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, Rv. 265375 e Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Rv. 264499), secondo cui, in tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi nella sostanza natura amministrativa.

Ora, venendo al caso di specie, il provvedimento con cui si affida, per l'impiego nelle finalità istituzionali previste dal citato art. 301 bis, un bene già in sequestro ad una Autorità piuttosto che a un'altra, lungi dal rivelare profili di abnormità strutturale o funzionale, deve ritenersi senz'altro ricompreso nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione che riguardano direttamente la consistenza e la sopravvivenza del bene, così da incidere su posizioni di diritto soggettivo delle parti, per cui il rimedio da attivare contro la relativa decisione è l'appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., norma che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in tema di sequestro.

2. Alla luce di tali considerazioni e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la cognizione dell'odierna impugnazione, qualificata come appello cautelare reale, deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame di Bolzano, a cui devono essere quindi trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza e [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Bolzano, rappresentanti dall'Avvocatura dello Stato; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento. Pd [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Bolzano, tramite l'Avvocatura dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 luglio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha riassegnato all'Agenzia delle Dogane, su richiesta di tale ente, l'imbarcazione Sunseeker 61 ("[OSCURATO:PERSONA])", già sottoposta a confisca con la sentenza del 16 dicembre 2021 resa dal G.U.P. del medesimo Tribunale, che aveva altresì condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di giustizia per reati in tema di contrabbando e di dazi doganali, nell'ambito di un procedimento che allo stato risulta pendente presso la Corte di appello di Trento. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, i ricorrenti, nel ricostruire i passaggi salienti della vicenda cautelare e processuale, deducono l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto affetta da carenza di potere in concreto, violazione di legge e carenza assoluta di motivazione: si osserva in particolare che, per espressa ammissione dello stesso G.I.P., la decisione impugnata si colloca nell'ambito di una procedura atipica che riveste carattere amministrativo e non giurisdizionale e che è intervenuta in un momento successivo alla sentenza di primo grado, senza che, all'epoca della decisione, il G.I.P. fosse ancora "il giudice che procede", atteso che, sin dal marzo 2022, il fascicolo di primo grado era pervenuto alla Corte di appello di Bolzano a seguito delle impugnazioni dei condannati. Peraltro, l'istanza di riassegnazione in proprio favore è stata presentata dall'Agenzia dei Monopoli il 9 febbraio 2022 alla Corte di appello di Bolzano, che ha disposto la trasmissione della richiesta al primo giudice perché, a quella data, ancora non le era pervenuto il fascicolo processuale, fermo restando che, ad avviso dei giudici di secondo grado, l'istanza dell'Agenzia dei Monopoli poteva essere alternativamente qualificata ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. di competenza del Tribunale, ma il G.I.P. non ha seguito nemmeno questa strada, investendo il competente Tribunale di Bolzano, ciò sebbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 48126 del 19 ottobre 2019), l'appello cautelare costituisca per il terzo l'unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sul bene fino al passaggio in giudicato della confisca. A ciò si aggiunge che la decisione di riassegnare i beni all'Agenzia dei Monopoli risulta comunque illegittima sul piano giuridico, atteso che l'art. 301 bis comma 1 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando siano affidati all'Autorità giudiziaria in custodia agli "organi di polizia" che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, non rientrando l'Agenzia dei Monopoli in alcun modo tra gli "organi di polizia", trattandosi di un'Agenzia fiscale e non di una forza di polizia dello Stato, non contemplando in ogni caso il citato art. 301 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 alcun criterio di assegnazione al Corpo che ne abbia maggiore bisogno, per cui non possono ritenersi pertinenti le valutazioni compiute sul punto dal G.I.P. Il natante doveva essere quindi assegnato alla Guardia di Finanza, pienamente legittimatqw;come ritenuto in alcuni dei provvedimenti cautelari succedutisi sulla res confiscata, in ragione del compimento delle operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando e delle esigenze connesse alla sua veste di organo di polizia. Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 12 comma 8 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 301 bis comma 3 del d.P.R. n. 43 del 1973, osservandosi che l'assegnazione alla Guardia di Finanza dell'imbarcazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]" trova un chiaro fondamento giuridico nelle plurime competenze istituzionali attribuite in via esclusiva al Corpo in ambiente marino, competenze di cui è invece sprovvista l'Agenzia dei Monopoli, che non ha compiti di rintraccio in mare delle imbarcazioni abbandonate, affondate e che non abbiano formato oggetto di sequestro da parte degli organi di. polizia competenti, potendo solo intervenire ai fini della distruzione dei natanti, previa determinazione del Pubblico Ministero. 3. In data 15 novembre 2022, l'Avvocatura dello Stato ha trasmesso una memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sottolineando che, anche di recente, è stata ribadita in più occasioni dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia l'assenza di competenze funzionali dell'Agenzia dei Monopoli in ambiente marino, per cui deve escludersi in capo al predetto Ente la possibilità di gestire o di impiegare imbarcazioni. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione del Ministero delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Bolzano deve essere qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bolzano per l'ulteriore corso. 1. Deve premettersiial riguardo/che il provvedimento impugnato concerne la provvisoria assegnazione di un bene (l'imbarcazione Sunseeker 61 denominata "[OSCURATO:PERSONA]") che è stato oggetto prima di decreto di sequestro preventivo (in data 8 giugno 2020) e in seguito di confisca con la sentenza, allo stato non definitiva, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bolzano in data 16 dicembre 2021.Con il provvedimento impugnato, in particolare, il G.I.P. ha individuato l'Autorità cui assegnare il natante, in forza di una determinata interpretazione della previsione di cui all'art. 301 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973. Orbene, avverso la decisione circa l'assegnazione del bene confiscato emessa dal G.I.P. (che era il "giudice che procede", posto che al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione del natante, il fascicolo processuale non era ancora pervenuto alla Corte di appello competente), il rimedio consentito è quello dell'appello cautelare, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 272295, Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, Rv. 265375 e Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Rv. 264499), secondo cui, in tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi nella sostanza natura amministrativa. Ora, venendo al caso di specie, il provvedimento con cui si affida, per l'impiego nelle finalità istituzionali previste dal citato art. 301 bis, un bene già in sequestro ad una Autorità piuttosto che a un'altra, lungi dal rivelare profili di abnormità strutturale o funzionale, deve ritenersi senz'altro ricompreso nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione che riguardano direttamente la consistenza e la sopravvivenza del bene, così da incidere su posizioni di diritto soggettivo delle parti, per cui il rimedio da attivare contro la relativa decisione è l'appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., norma che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in tema di sequestro. 2. Alla luce di tali considerazioni e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la cognizione dell'odierna impugnazione, qualificata come appello cautelare reale, deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame di Bolzano, a cui devono essere quindi trasmessi gli atti. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. p
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