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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15093/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti (ricettazione, detenzione di prodotti contraffatti e resistenza a pubblico ufficiale).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il decreto di citazione a giudizio in primo grado sarebbe stato illegittimamente notificato al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e comma 4, cod. proc. pen., nonostante il ricorrente avesse eletto regolarmente domicilio presso la abitazione del fratello Gianpasquale.

Il ricorrente allegava che il domicilio eletto non era stato ritenuto idoneo in quanto l’ufficiale giudiziario aveva assunto informazioni che indicavano che il “ricorrente” si era trasferito in Velletri; invero tale trasferimento non sarebbe rilevante in quanto egli aveva eletto il domicilio presso l’abitazione del fratello, [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto le notifiche del decreto di citazione a giudizio effettuate ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbero nulle, con tutte le conseguenze porcessuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1.1. Il collegio riafferma che è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio (tra le altre: Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988 – 01; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693 - 01) Nel caso di esame nella relazione di mancata notifica si afferma che il “destinatario” non era reperibile in quanto, da informazioni assunte, lo stesso si era trasferito a Velletri.

L’atto allegato alla relazione di mancata notifica era il decreto di citazione a giudizio nel quale non vi era alcun riferimento a “Gianpasquale” Farinelli, ma solo al ricorrente, “Luigi” Farinelli.

Deve dunque ritenersi che l’irreperibilità sia stata valutata facendo riferimento al mancato rintraccio del ricorrente, unico “destinatario” individuabile, e non del fratello presso il quale egli aveva eletto domicilio, ed in ragione di ciò l’unico deputato alla ricezione degli atti (eccetto il caso di consegna a mani all’odierno ricorrente).

1.2. Ne consegue la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado che impone di disporre l’annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado; gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso.

Così deciso, il giorno 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti (ricettazione, detenzione di prodotti contraffatti e resistenza a pubblico ufficiale). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il decreto di citazione a giudizio in primo grado sarebbe stato illegittimamente notificato al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e comma 4, cod. proc. pen., nonostante il ricorrente avesse eletto regolarmente domicilio presso la abitazione del fratello Gianpasquale. Il ricorrente allegava che il domicilio eletto non era stato ritenuto idoneo in quanto l’ufficiale giudiziario aveva assunto informazioni che indicavano che il “ricorrente” si era trasferito in Velletri; invero tale trasferimento non sarebbe rilevante in quanto egli aveva eletto il domicilio presso l’abitazione del fratello, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto le notifiche del decreto di citazione a giudizio effettuate ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbero nulle, con tutte le conseguenze porcessuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1. Il collegio riafferma che è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio (tra le altre: Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988 – 01; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693 - 01) Nel caso di esame nella relazione di mancata notifica si afferma che il “destinatario” non era reperibile in quanto, da informazioni assunte, lo stesso si era trasferito a Velletri. L’atto allegato alla relazione di mancata notifica era il decreto di citazione a giudizio nel quale non vi era alcun riferimento a “Gianpasquale” Farinelli, ma solo al ricorrente, “Luigi” Farinelli. Deve dunque ritenersi che l’irreperibilità sia stata valutata facendo riferimento al mancato rintraccio del ricorrente, unico “destinatario” individuabile, e non del fratello presso il quale egli aveva eletto domicilio, ed in ragione di ciò l’unico deputato alla ricezione degli atti (eccetto il caso di consegna a mani all’odierno ricorrente). 1.2. Ne consegue la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado che impone di disporre l’annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado; gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso. Così deciso, il giorno 26
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