CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03114/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria con la quale si instava per l'ammissibilità del ricorso e la sua trattazione in Seconda sezione penale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché denunzia una violazione normativa smentita dagli atti processuali. Alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata la Corte di merito ha rilevato che l'appello non conteneva né la dichiarazione o elezione di domicilio né riferimento espresso specifico ad una precedente dichiarazione o elezione dalla sua collocazione nel fascicolo processuale; si tratta di una valutazione coerente con l'autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite secondo cui, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 - 02), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicemb