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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13011/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1L969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 28.02.2022, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 08.01.2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ciascuno nonché al risarcimento del danno della costituita parte civile per i delitti di lesione personale e di violenza privata di cui agli arti:. 81, comma 2, 110, 61, n. 2), 582, comma 2, e 610 cod. pen. (lesione personale e violenza privata commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] caeGlia4te spintonandolo e facendolo sbattere contro muri e porte e costringendo il medesimo ad abbandonare l'alloggio di proprietà dell'ATERP di Cosenza e in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonni della persona offesa), ha dichiarato di non doversi procedere nei conforti dei predetti perché estinti per prescrizione i reati loro ascritti; ha confermato le statuizioni civili.

2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tramite distinti atti di impugnazione che, con identica formulazione, articolano quattro motivi, di seguito enunciati complessivamente nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. lamentando la lesione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giurisdizione nella parte in cui la Corte di appello, senza entrare nel merito dei fatti e ravvisando solo l'assenza di una prova concreta a contrario, nel dichiarare la prescrizione ha confermato le statuizioni civili con giudizi apodittici e genericamente riferiti alle valutazioni operate dal Tribunale, senza verificare la sussistenza del reato la cui configurazione è necessaria anche ai fini dell'affermazione della responsabilità civile.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. in punto di mancata assoluzione dei ricorrenti con formula piena in considerazione della confusa ricostruzione dell'accaduto che non permette di individuare le modalità di commissione della condotta incriminata né specificare la sua riconducibilità ai singoli imputati, giacché, anche dalle testimonianze rese (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non emerge alcuna aggressione da parte degli imputati nei confronti della p.o.

Si ribadisce poi il contrasto tra alcune parti della sentenza di primo grado che da un lato afferma l'insufficienza degli elementi acquisiti e dall'altro in dispositivo condanna gli imputati a dieci mesi di reclusione.

Si contesta altresì l'eccessività della pena inflitta che, in considerazione della lieve entità del fatto e della mancanza di prove certe, doveva attestarsi al minimo edittale, con la concessione di tutti i benefici e, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Il terzo motivo deduce carenza di argomentazione logico-deduttiva della motivazione in punto di valutazione dei motivi di appello, dolendosi della mancata assoluzione dei ricorrenti con formula piena e della conferma delle statuizioni civili oltre che della condanna alle spese in favore della parte civile quantificate ultra medium.

2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. laddove, la Cori:e di appello, pur in presenza di tutti i presupposti, non ha assolto gli imputati affermando la particolare tenuità del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili, limitandosi ad accertare l'intervenuta prescrizione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi i ricorsi. i difensori hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 tre ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ricorso n. 1), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorso n. 2) e [OSCURATO:PERSONA] (ricorso n. 3) sono integralmente, tra loro, sovrapponibili, articolando le medesime censure, che vengono, pertanto, esaminate congiuntamente (così come riportate già congiuntamente nel 'ritenuto in fatto').1.1.11 primo motivo pecca di assoluta genericità intrinseca ed estrinseca.

I ricorrenti lamentano che il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili, non abbia compiuto alcuna valutazione del materiale probatorio, limitandosi ad affermare che l'appellante non avrebbe offerto una ricostruzione alternativa, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giurisdizione sanciti dall'art. 24 Cost., laddove la sentenza impugnata ha solo in via aggiuntiva osservato che gli appellanti non avessero neppure offerto una ricostruzione alternativa della vicenda.

La Corte di appello, pur potendo agli effetti penali, una volta che il reato è prescritto, fermarsi a verificare l'evidenza della insussistenza del fatto e della sua ascrivibilità all'imputato (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.

U, Sentenza n. del 28/05/2009, Rv. 244274), ma è andata oltre, verificando la tenuta della sentenza di condanna di primo grado alla stregua delle censure solte in quella sede, anche perché essendovi anche la condanna agli effetti civili si trattava di verificare la decisione anche sotto tale profilo (in particolare, nella pronuncia impugnata si fa preciso riferimento al narrato della persona offesa, all'accertamento compiuto dai carabinieri e alla certificazione medica acquisita, confutando le argomentazioni difensive, così dimostrando di averle vagliate).

L'intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione del reato imponeva, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., una immediata declaratoria di non doversi procedere ai fini penali; laddove (come nella specie) vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna dell'imputato in accoglimento della richiesta formulata dalla parte civile, l'art. 578 del codice di rito stabilisce, nondimeno, che il giudice dell'impugnazione esamini i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o sul punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità esclusivamente per poter decidere, allo stato degli atti, sull'impugnazione ai soli effetti civili; e, nella specie, la Corte territoriale si è attenuta all'anzidetto principio, adeguatamente motivando (anche per relationem) circa la sussistenza di un fatto-reato ascrivibile agli imputati, fatto illecito idoneo a ingenerare responsabilità risarcitoria nei confronti della persona offesa costituitasi parte civile.

Conseguentemente, sono state confermate le statuizioni civili rese in primo grado. 1.2.11 secondo motivo, tutto incentrato sulla mancata assoluzione nel merito, è anch'esso generico.

Esso nella parte in cui lamenta che il giudice del gravarne sarebbe dovuto pervenire a pronuncia assolutoria, da privilegiare rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione, non essendo emersa la prova della penale responsabilità degli imputati dall'istruttoria espletata in primo grado, ha già ricevuto risposta al punto che precede.

D'altra parte è pure il caso di osservare come lo stesso motivo, in parte qua, non annoti in maniera specifica argomenti a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dei ricorrenti, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata.

Invero, posto che i reati in contestazione erano pacificamente prescritti subito dopo la pronuncia di primo grado, la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, in conformità con il dettato di riferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressoché avvenire mediante semplice constatazione.

Nella specie, il motivo di ricorso si limita, invece, a suggerire una diversa lettura degli elementi di prova, senza allegare alcun elemento di immediata valenza percettiva (non implicante alcuna necessità di accertamento o approfondimento), tale che avrebbe giustificato una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, IRv. 275219 - 01); in ogni caso la sentenza impugnata ha fornito risposte esaurienti anche con riferimento alle doglianze relative alle testimonianze, qui riproposte, evidenziando come esse non potessero assumere valore decisivo ai fini di una smentite della ricostruzione della persona offesa.

Senza considerare che la doglianza che investe il trattamento sanzionatorio è assolutamente inconferente, posto che la sentenza d'appello ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato.Quanto, infine, alla segnalata contraddizione che sarebbe presente nella pronuncia di primo grado, la Corte di appello ha già segnalato che si tratta di mero errore come risulta evidente dalla sola lettura della sentenza.

1.3. Il terzo motivo è assolutamente generico e sostanzialmente reiterativo delle due precedenti censure riprodotte in maniera sintetica e ancor più generica; parimenti generica è la doglianza sulle spese di parte civile a fronte di una liquidazione in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

1.4. Il quarto motivo, che prospetta una questione posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione (di qui un ulteriore profilo d'inammissibilità ex art. 606 co. 3 c.p.p.,) è inammissibile perché motivo inedito; né esso potrebbe essere valutato alla stregua delle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia che, quanto al caso di specie, nulla aggiungono al previgente quadro normativo (laddove alcuno accenno vi è, nel caso di specie, al comportamento susseguente); né peraltro i ricorrenti hanno prospettato l'interesse concreto ad ottenere una pronuncia in tal senso in luogo di quella di presc:rizione intervenuta.

Invero, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 - 01). 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria dm inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato (cfr. Sez.

U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte - come nel caso di specie - un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1L969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 28.02.2022, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 08.01.2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ciascuno nonché al risarcimento del danno della costituita parte civile per i delitti di lesione personale e di violenza privata di cui agli arti:. 81, comma 2, 110, 61, n. 2), 582, comma 2, e 610 cod. pen. (lesione personale e violenza privata commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] caeGlia4te spintonandolo e facendolo sbattere contro muri e porte e costringendo il medesimo ad abbandonare l'alloggio di proprietà dell'ATERP di Cosenza e in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonni della persona offesa), ha dichiarato di non doversi procedere nei conforti dei predetti perché estinti per prescrizione i reati loro ascritti; ha confermato le statuizioni civili. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tramite distinti atti di impugnazione che, con identica formulazione, articolano quattro motivi, di seguito enunciati complessivamente nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. lamentando la lesione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giurisdizione nella parte in cui la Corte di appello, senza entrare nel merito dei fatti e ravvisando solo l'assenza di una prova concreta a contrario, nel dichiarare la prescrizione ha confermato le statuizioni civili con giudizi apodittici e genericamente riferiti alle valutazioni operate dal Tribunale, senza verificare la sussistenza del reato la cui configurazione è necessaria anche ai fini dell'affermazione della responsabilità civile. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. in punto di mancata assoluzione dei ricorrenti con formula piena in considerazione della confusa ricostruzione dell'accaduto che non permette di individuare le modalità di commissione della condotta incriminata né specificare la sua riconducibilità ai singoli imputati, giacché, anche dalle testimonianze rese (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non emerge alcuna aggressione da parte degli imputati nei confronti della p.o. Si ribadisce poi il contrasto tra alcune parti della sentenza di primo grado che da un lato afferma l'insufficienza degli elementi acquisiti e dall'altro in dispositivo condanna gli imputati a dieci mesi di reclusione. Si contesta altresì l'eccessività della pena inflitta che, in considerazione della lieve entità del fatto e della mancanza di prove certe, doveva attestarsi al minimo edittale, con la concessione di tutti i benefici e, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Il terzo motivo deduce carenza di argomentazione logico-deduttiva della motivazione in punto di valutazione dei motivi di appello, dolendosi della mancata assoluzione dei ricorrenti con formula piena e della conferma delle statuizioni civili oltre che della condanna alle spese in favore della parte civile quantificate ultra medium. 2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. laddove, la Cori:e di appello, pur in presenza di tutti i presupposti, non ha assolto gli imputati affermando la particolare tenuità del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili, limitandosi ad accertare l'intervenuta prescrizione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi i ricorsi. i difensori hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 tre ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ricorso n. 1), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorso n. 2) e [OSCURATO:PERSONA] (ricorso n. 3) sono integralmente, tra loro, sovrapponibili, articolando le medesime censure, che vengono, pertanto, esaminate congiuntamente (così come riportate già congiuntamente nel 'ritenuto in fatto').1.1.11 primo motivo pecca di assoluta genericità intrinseca ed estrinseca. I ricorrenti lamentano che il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili, non abbia compiuto alcuna valutazione del materiale probatorio, limitandosi ad affermare che l'appellante non avrebbe offerto una ricostruzione alternativa, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giurisdizione sanciti dall'art. 24 Cost., laddove la sentenza impugnata ha solo in via aggiuntiva osservato che gli appellanti non avessero neppure offerto una ricostruzione alternativa della vicenda. La Corte di appello, pur potendo agli effetti penali, una volta che il reato è prescritto, fermarsi a verificare l'evidenza della insussistenza del fatto e della sua ascrivibilità all'imputato (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. del 28/05/2009, Rv. 244274), ma è andata oltre, verificando la tenuta della sentenza di condanna di primo grado alla stregua delle censure solte in quella sede, anche perché essendovi anche la condanna agli effetti civili si trattava di verificare la decisione anche sotto tale profilo (in particolare, nella pronuncia impugnata si fa preciso riferimento al narrato della persona offesa, all'accertamento compiuto dai carabinieri e alla certificazione medica acquisita, confutando le argomentazioni difensive, così dimostrando di averle vagliate). L'intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione del reato imponeva, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., una immediata declaratoria di non doversi procedere ai fini penali; laddove (come nella specie) vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna dell'imputato in accoglimento della richiesta formulata dalla parte civile, l'art. 578 del codice di rito stabilisce, nondimeno, che il giudice dell'impugnazione esamini i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o sul punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità esclusivamente per poter decidere, allo stato degli atti, sull'impugnazione ai soli effetti civili; e, nella specie, la Corte territoriale si è attenuta all'anzidetto principio, adeguatamente motivando (anche per relationem) circa la sussistenza di un fatto-reato ascrivibile agli imputati, fatto illecito idoneo a ingenerare responsabilità risarcitoria nei confronti della persona offesa costituitasi parte civile. Conseguentemente, sono state confermate le statuizioni civili rese in primo grado. 1.2.11 secondo motivo, tutto incentrato sulla mancata assoluzione nel merito, è anch'esso generico. Esso nella parte in cui lamenta che il giudice del gravarne sarebbe dovuto pervenire a pronuncia assolutoria, da privilegiare rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione, non essendo emersa la prova della penale responsabilità degli imputati dall'istruttoria espletata in primo grado, ha già ricevuto risposta al punto che precede. D'altra parte è pure il caso di osservare come lo stesso motivo, in parte qua, non annoti in maniera specifica argomenti a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dei ricorrenti, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. Invero, posto che i reati in contestazione erano pacificamente prescritti subito dopo la pronuncia di primo grado, la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, in conformità con il dettato di riferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressoché avvenire mediante semplice constatazione. Nella specie, il motivo di ricorso si limita, invece, a suggerire una diversa lettura degli elementi di prova, senza allegare alcun elemento di immediata valenza percettiva (non implicante alcuna necessità di accertamento o approfondimento), tale che avrebbe giustificato una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, IRv. 275219 - 01); in ogni caso la sentenza impugnata ha fornito risposte esaurienti anche con riferimento alle doglianze relative alle testimonianze, qui riproposte, evidenziando come esse non potessero assumere valore decisivo ai fini di una smentite della ricostruzione della persona offesa. Senza considerare che la doglianza che investe il trattamento sanzionatorio è assolutamente inconferente, posto che la sentenza d'appello ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato.Quanto, infine, alla segnalata contraddizione che sarebbe presente nella pronuncia di primo grado, la Corte di appello ha già segnalato che si tratta di mero errore come risulta evidente dalla sola lettura della sentenza. 1.3. Il terzo motivo è assolutamente generico e sostanzialmente reiterativo delle due precedenti censure riprodotte in maniera sintetica e ancor più generica; parimenti generica è la doglianza sulle spese di parte civile a fronte di una liquidazione in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge. 1.4. Il quarto motivo, che prospetta una questione posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione (di qui un ulteriore profilo d'inammissibilità ex art. 606 co. 3 c.p.p.,) è inammissibile perché motivo inedito; né esso potrebbe essere valutato alla stregua delle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia che, quanto al caso di specie, nulla aggiungono al previgente quadro normativo (laddove alcuno accenno vi è, nel caso di specie, al comportamento susseguente); né peraltro i ricorrenti hanno prospettato l'interesse concreto ad ottenere una pronuncia in tal senso in luogo di quella di presc:rizione intervenuta. Invero, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 - 01). 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria dm inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte - come nel caso di specie - un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di ap
Sentenza Cassazione n. 13011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris