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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03548/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se214e. le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione Terza di questa Corte in data 8/9/2020, n. 26828/20.

La suddetta pronuncia aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Cosenza, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo operato su beni riconducibili agli odierni ricorrenti.

A carico del Ruggerini ed altri, ha spiegato la difesa, era stata elevata una contestazione di truffa in danno dell'INPS.

Tuttavia, non si era mai addivenuti alla quantificazione del presunto danno nei confronti dell'ente, sebbene la Procura avesse sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre 250 milioni di euro.

Secondo la difesa la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto o in una svista, non Considerando che non era stato in alcun modo determinato l'ammontare del danno cagionato all'Inps.

2. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. I ricorsi sono inammissibili.

L'istituto del ricorso straordinario è previsto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., esclusivamente a favore del condannato: ne deriva, sulla base del dato testuale della norma e secondo univoco orientamento espresso da questa Corte in materia, che possano formare oggetto di ricorso straordinario unicamente le decisioni della Corte di cassazione con le quali si determini la definitività di una sentenza di condanna.

Tale regola non soffre eccezioni, come ha più volte ribadito la Corte di legittimità in plurime pronunce (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281-01; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413 - 01; Sez. 5, n. 1821 del 07/10/2016, Rotolo, Rv. 268784-01; Sez. 6, n. 8714 del 04/12/2012, dep. 2013, Bruno, Rv. 255316-01; Sez. 1, n. 47932 del 09/11/2012, Maddalena, Rv. 253858-01).

4. Manifestamente infondati risultano gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria conclusiva depositata in atti dalla difesa.

La lamentata mancanza della requisitoria scritta del P.G. in occasione della trattazione del ricorso innanzi alla Sezione Terza di questa Corte non ha attinenza con il tema oggetto della presente disamina.

Peraltro risulta che il P.G. presso la Corte di Cassazione, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia concluso oralmente.

Le ulteriori considerazioni attengono al merito della vicenda, la cui valutazione è evidentemente preclusa in questa sede, stante la causa assorbente d'inammissibilità sopra indicata.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 1 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente/ Mariar• .ria Bruno Em31u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se214e. le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione Terza di questa Corte in data 8/9/2020, n. 26828/20. La suddetta pronuncia aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Cosenza, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo operato su beni riconducibili agli odierni ricorrenti. A carico del Ruggerini ed altri, ha spiegato la difesa, era stata elevata una contestazione di truffa in danno dell'INPS. Tuttavia, non si era mai addivenuti alla quantificazione del presunto danno nei confronti dell'ente, sebbene la Procura avesse sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre 250 milioni di euro. Secondo la difesa la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto o in una svista, non Considerando che non era stato in alcun modo determinato l'ammontare del danno cagionato all'Inps. 2. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. I ricorsi sono inammissibili. L'istituto del ricorso straordinario è previsto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., esclusivamente a favore del condannato: ne deriva, sulla base del dato testuale della norma e secondo univoco orientamento espresso da questa Corte in materia, che possano formare oggetto di ricorso straordinario unicamente le decisioni della Corte di cassazione con le quali si determini la definitività di una sentenza di condanna. Tale regola non soffre eccezioni, come ha più volte ribadito la Corte di legittimità in plurime pronunce (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281-01; Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413 - 01; Sez. 5, n. 1821 del 07/10/2016, Rotolo, Rv. 268784-01; Sez. 6, n. 8714 del 04/12/2012, dep. 2013, Bruno, Rv. 255316-01; Sez. 1, n. 47932 del 09/11/2012, Maddalena, Rv. 253858-01). 4. Manifestamente infondati risultano gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria conclusiva depositata in atti dalla difesa. La lamentata mancanza della requisitoria scritta del P.G. in occasione della trattazione del ricorso innanzi alla Sezione Terza di questa Corte non ha attinenza con il tema oggetto della presente disamina. Peraltro risulta che il P.G. presso la Corte di Cassazione, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia concluso oralmente. Le ulteriori considerazioni attengono al merito della vicenda, la cui valutazione è evidentemente preclusa in questa sede, stante la causa assorbente d'inammissibilità sopra indicata. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 1 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente/ Mariar• .ria Bruno Em31u
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