CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6871-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1501/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4'6/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- Con atto di citazione notificato il 29.4.2014 il curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Catania, al fine ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cc, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, costituito dai già menzionati coniugi in data 28.3.2011. L'azione revocatoria trae origine dall'azione di responsabilità che il Fallimento, nel 2014, ha avviato verso il Ciancitto per il risarcimento dei danni da mala gestio causati da costui nel periodo (2004- 2009) in cui è stato amministratore della società, poi fai lita. Si sono costituiti in giudizio i coniugi convenuti. 2.- Con la sentenza n. 2091/2017, il Tribunale di Catania, ha accolto la domanda attorea ed ha dichiarato inefficace nei confronti dell'attore l'atto di costituzione del fondo patrimoniale limitatamente ai beni conferiti dal Ciancitto. Avverso suddetta decisione il Ciancitto ha proposto tempestivo appello. La Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1501/2020 ha rigettato l'appello con condanna dell'appellante alle spese di lite. La Corte, in relazione ai motivi di gravarne, ha osservato che con l'atto di costituzione del fondo il signor Ciancitto aveva compromesso totalmente la consistenza del suo patrimonio e che il credito c.d. litigioso in oggetto era sorto con il compimento degli atti di mala gestio attributi al Ciancitto, amministratore della società solo fino al 2009. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo. V'è controricorso del fallimento. Considerato che 3.- Con l' unico motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.,. Si assume che la Corte ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria. Secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato né il pregiudizio delle ragioni creditorie, né l'intento soggettivo del debitore di recare danno alle ragioni creditorie. Non sussisterebbe quindi l'eventus damni previsto dalla legge per configurare l'azione pauliana poiché nessuna diminuzione delle garanzie sarebbe stata dimostrata. Inoltre, non vi sarebbe prova della mala fede del debitore al momento della stipula dell'atto, in quanto la Corte non avrebbe accertato l'effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte di Ciancitto limitandosi a far riferimento al momento di insorgenza del presunto credito litigioso. Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello ha svolto un accertamento in fatto, qui non censurabile, quanto al pregiudizio arrecato dalla alienazione del patrimonio. Con la conseguenza che la contestazione circa l'infondatezza di tale accertamento- secondo il ricorrente, il fallimento non avrebbe provato il danno- è qui inammissibile, nel merito.La censura potrebbe farsi sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, ma non è svolta in tali termini. iéíí itkaí4; Ma, la di là di ciò, la Corte ha chiaramente rinvenuto il *nullo, e dunque ha motivato adeguatamente, nella circostanza che l'atto di disposizione ha riguardato l'intero patrimonio del Ciancitto, circostanza che manifesta di per sé un pregiudizio per il creditore, che in tal modo resta privo di garanzie. Inoltre, e ciò è oggetto di una seconda censura all'interno dello stesso motivo, il ricorrente ritiene non provata altresì la mala fede, o meglio, la consapevolezza da parte dell'alienante di sottrarre il bene alla garanzia del creditore. Anche questa censura mira a contestare un accertamento in fatto, peraltro adeguatamente motivato dai giudici di merito, che hanno accertato come l'atto di disposizione, a tacere di ogni altra circostanza, è successivo al sorgere del cr_eoli,t4:1, che non nasce con il fallimento, ma con la mala gestio ( e dunque sorge al pit'inéi 2009, mentre l'alienazione è del 2010): con la conseguenza che non era neanche da dimostrare la consapevolezza di ledere l'altrui diritto, insita nella posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al credito. v1,4th Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna~e;e€Hil raddoppio del contributo unificato.", tvm.G0 titimkitat P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 6000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1