Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:278
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0233_RES
Causa T‑233/25
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]ţia Judeţeană a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA]
e
Direcţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA]Napoca
e
Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici) del 22 aprile 2026
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, risoluzione, non pagamento o riduzione di prezzo – Articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE – Acquisizione da parte di un subappaltatore di un credito vantato da un appaltatore nei confronti del committente – Credito inesigibile – Diritto del subappaltatore di beneficiare della riduzione della base imponibile»
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di non pagamento totale o parziale – Soggetto passivo avente diritto a una riduzione – Cessione del credito tra il soggetto passivo debitore che ha effettuato l’operazione imponibile e un soggetto passivo terzo – Mancato pagamento di tale credito da parte del debitore – Diritto del soggetto passivo cessionario di beneficiare della riduzione della base imponibile – Assenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 73 e 90, § 1)
(v. punti 33, 38‑50 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale dichiara che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA (
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) osta a che un subappaltatore, avendo acquisito mediante cessione il credito che un appaltatore vantava nei confronti di un committente, possa procedere alla rettifica della base imponibile dell’IVA in caso di mancato pagamento di tale credito da parte del committente.
Nel 2007 un committente ha concluso un contratto d’appalto riguardante il progetto di un centro d’affari in [OSCURATO:PERSONA] con un appaltatore che, in tale contesto, ha affidato l’esecuzione dei lavori immobiliari alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: il «subappaltatore»). Dopo la pronuncia del fallimento del committente, l’appaltatore ha ceduto al subappaltatore, a saldo di una parte dei suoi debiti nei confronti di quest’ultimo, il credito che vantava nei confronti del committente. Al momento della chiusura della procedura fallimentare del committente, il credito ceduto non è stato pagato.
Il subappaltatore ha quindi emesso, all’attenzione del committente, fatture di storno al fine di annullare le fatture inviate dall’appaltatore al committente per l’esecuzione dei lavori previsti nel contratto d’appalto. Inoltre, poiché la normativa nazionale prevede la possibilità di rettificare la base imponibile dell’IVA in ragione del mancato pagamento del prezzo di servizi forniti a causa del fallimento del beneficiario, il subappaltatore ha ridotto l’IVA riscossa figurante sulla sua dichiarazione IVA e ne ha chiesto il rimborso. In occasione di una verifica fiscale, l’autorità tributaria ha tuttavia ritenuto che tale riduzione fosse ingiustificata, in quanto il destinatario dei suoi servizi non era il committente, bensì l’appaltatore.
Tale rifiuto ha dato luogo a una controversia dinanzi ai giudici rumeni, nell’ambito della quale il giudice del rinvio si chiede se la rettifica della base imponibile prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, in caso di mancato pagamento di un credito, possa essere realizzata solo dal soggetto passivo debitore che ha fornito i beni o i servizi che hanno fatto sorgere tale credito o se tale rettifica possa essere effettuata anche da un soggetto passivo terzo al quale il soggetto passivo debitore ha ceduto detto credito.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale osserva che il diritto di ridurre la base imponibile dell’IVA, che è costituito dal corrispettivo realmente ricevuto, è strettamente connesso alla qualità di debitore dell’IVA per l’operazione imponibile in ragione della quale tale corrispettivo è dovuto, essendo il debitore dell’IVA il soggetto passivo che ha effettuato l’operazione imponibile.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il rapporto commerciale tra il subappaltatore e l’appaltatore, la cessione al subappaltatore del credito dell’appaltatore nei confronti del committente costituisce di per sé un corrispettivo, cosicché il corrispettivo dovuto nell’ambito del rapporto tra il subappaltatore e l’appaltatore deve essere considerato come pagato. Non esiste quindi un «mancato pagamento» che possa giustificare una riduzione della base imponibile per il subappaltatore cessionario.
Per contro, per quanto riguarda la transazione tra l’appaltatore e il committente, sussiste un mancato pagamento definitivo a causa della chiusura della procedura fallimentare del committente senza pagamento del debito risultante dal contratto d’appalto concluso con l’appaltatore.
Orbene, nell’ambito di questa seconda transazione, il prestatore dei servizi per i quali il committente era tenuto a versare un prezzo è e rimane l’appaltatore. Quest’ultimo aveva la qualità di soggetto passivo nel momento in cui la prestazione di servizi è stata effettuata, data in cui l’imposta è divenuta esigibile, e rimaneva debitore dell’IVA dovuta, anche dopo la cessione del credito di diritto civile al subappaltatore.
In proposito, il Tribunale rileva che la qualità di debitore dell’IVA è acquisita in forza delle disposizioni fiscali pertinenti della direttiva IVA, che non prevede la possibilità di trasferire tale qualità mediante un accordo di diritto privato, quale una cessione di credito. Inoltre, la direttiva IVA determina il soggetto passivo che ha diritto a una riduzione della base imponibile dell’IVA, indipendentemente dalle norme nazionali che possono disciplinare le cessioni di credito di diritto civile.
Inoltre, il diritto alla rettifica della base imponibile deve essere considerato come un diritto connesso o accessorio al debito d’imposta e al diritto di chiedere il rimborso dell’IVA debitamente assolta, per il soggetto passivo avente la qualità di debitore dell’imposta.
Di conseguenza, un subappaltatore cessionario non può essere identificato come il soggetto passivo avente diritto, per quanto riguarda il credito ceduto, a una riduzione della base imponibile dell’IVA ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, dato che tale diritto appartiene solo all’appaltatore cedente.
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1
) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
).