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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25734/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24845/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI ( CNPADC ) , in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché del deceduto [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso sentenza n. 165/2017 d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI TARANTOdepositata il 24/04/2017 , R.G.N. 554/2011 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto degli attuali intimati, nella loro qualità di eredi, al rimborso dei contributi soggettivi versati alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Cassa), dal genitore [OSCURATO:PERSONA];

2. l a domanda, azionata dal commercialista e proseguita dagli eredi, si fondava sulla censura alla tesi della Cassa, per la quale, l’esistenza ancora in vita della coniuge, quale titolare potenziale di pensione indiretta, deceduta, a distanza di 24 giorni dal coniuge, senza aver proposto domanda, precludeva il diritto al rimborso dei contributi soggettivi ai quali gli eredi avrebbero avuto diritto solo in mancanza di potenziali destinatari della pensione indiretta (coniuge o figlio inabile);

3. per entrambi i giudici di merito, la descritta condizione di fatto, unitamente all’epoca della domanda presentata dagli eredi, il 30.3.2008 allorché non vi erano soggetti aventi diritto alla pensione diretta, implicava la sussistenza dei requisiti per il diritto al rimborso;

4. la cassazione della sentenza è domandata dal la CNPADC , con un motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale gli eredi, in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso;

5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

6. ritenuto ammissibile il ricorso, è infondato l’unico motivo con il quale laCassa assume ed argomenta l’erronea interpretazione del disposto normativo, l'art. 21 l.n.21 /86 e ulteriori norme regolamentari della Cassa, per non avere la Corte di merito consideratoche alla morte dell’iscritto fosse in vita ancora un potenziale titolare di pensione indiretta, nella specie la coniuge, che non aveva presentato larelativa domanda;

7. l 'art. 21 della L. n. 21/86 recita: «1.

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10 (. . .).

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione diretta»;

8. il testo appena citato è riprodotto nell'art. 4 del Regolamento di disciplina previdenziale che dispone, in tema di restituzione dei contributi soggettivi versati, rispettivamente, fino al 2003 e dal 2004 in poi: «3.

La restituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta»;

9. analogo è il tenore dell'art. 14 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, in riferimento ai contributi soggettivi versati: «14.2.

Il rimborso di cui sopra spetta anche agli eredi che non abbiano diritto a pensione indiretta, in caso di decesso del defunto intervenuto prima di aver maturato il diritto a pensione»;

10. ebbene , nessuna delle disposizioni di riferimento fa mai riferimento né all'evento morte, quale momento di valutazione delle condizioni di accesso alla restituzione, né all'esistenza o meno di un potenziale destinatario di pensione diretta;

11. il dato letterale reso palese dai citati art. 21, comma 2, L. n. 21/86, art. 4, comma 3, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale e art. 14, comma 2, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza delinea, per la restituzione dei contributi e, dunque, quali requisiti costitutivi del diritto al rimborso, la sussistenza di due condizioni: che il richiedente sia erede dell'iscritto che non abbia maturato diritto alla pensione; la mancanza, il capo agli eredi, del diritto alla pensione indiretta;

12. nella specie , entrambe le condizioni risultano soddisfatte: i richiedenti sono eredi del commercialista, prematuramente scomparso, senza aver maturato il diritto alla pensione; i richiedenti non hanno e non hanno mai avuto diritto alla pensioneindiretta, in quanto figli maggiorenni abili al lavoro, spettando tale diritto soltanto alla coniuge del professionista, la quale, tuttavia, al 30 marzo 2008, data in cui gli esponenti hanno presentato alla Cassa la domanda per la restituzione dei contributi versati dal genitore, era deceduta da quasi due mesi senza aver esercitato il diritto di ottenere la pensione indiretta, mediante presentazione della relativa e necessaria domanda, ai sensi del combinato disposto dell' art. 7 (che disciplina, appunto,le "Pensioni di reversibilità e indirette") e dell'art. 1 (il quale sancisce che tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto) della L. n. 21/86;

13. la tesi interpretativa propugnata dalla Cassa non rinviene, nelle descritte norme, alcun fondamento, non potendo condividersi l'interpretazione secondo cui l'esistenza, al momento della morte dell’iscritto, della potenziale titolare di pensione indiretta ha impedito allora agli eredi del professionista di ottenere il rimborso dei contributi soggettivi versati dal genitore per essere deceduto l'unico soggetto avente diritto alla pensione indiretta che neanche aveva inoltrato la relativa domanda;

14. snodo essenziale per la corretta conformazione della fattispecie alle richiamate regole è che alla data di presentazione della domanda di restituzione dei contributi risultava pienamente integrata anche la seconda condizione posta dal citato art. 21, posto che, a tale data, non vi era alcun erede - né la mamma, perché defunta senza esercitare il diritto, né i figli richiedenti, perché maggiorenni e abili al lavoro - avente diritto alla pensione indiretta;

15. nessuno stato d’incertezza, come paventato dalla Cassa, può darsi, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, giacchè l'unico soggetto che poteva aver diritto alla pensione indiretta era la moglie dell'iscritto, la quale non solo non aveva esercitato il diritto alla pensione indiretta, non inoltrando la relativa necessaria domanda, riconducibile peraltro ad una libera scelta, ma mai avrebbe potuto esercitarlo a cagione della sua prematura scomparsa;

16. la mancata domanda di pensione indiretta , della coniuge superstite, nel pur brevissimo contesto temporale di sopravvivenza, non può ridondare in danno del diritto degli eredi alla restituzione dei contributi;

17. peraltro, meramente ipotetica ed eventuale risulta la prospettazione imperniata sul diverso contesto, come tale estraneo al giudizio all’esame, dell’esercizio del diritto degli eredi alla restituzione dei contributi dopo la morte del titolare della pensione indiretta, e sulle implicazioni in termini di criterio di calcolo dei contributi da restituire in caso di avvenuto godimento, per un certo periodo di tempo, della pensione indiretta, dovendosi in tal caso tenere conto dei ratei di pensione versati;

18. come detto, trattasi di prospettazione affatto estranea alla vicenda all’esame e come tale è inutile saggiarne il fondamento;

19. deve, poi, rimarcarsi che la previsione dell'art. 21 costituisce una clausola di chiusura, funzionale alla restituzione comunque agli eredi residui dell'iscritto, diversi da coniuge o figli minorenni e maggiorenni inabili al lavoro che accedono alla pensione indiretta, di una parte delle somme versate dall'iscritto a titolo di contributi allorquando, per qualunque ragione, non abbia maturato il diritto alla pensione, come in caso di prematura scomparsa, e all'evidente scopo di evitare un indebito arricchimento della Cassa per la parte concernente i contributi soggettivi, versati dal professionista iscritto in ragione del reddito professionale prodotto, lasciando alla destinazione previdenziale a favore di tutti gli iscritti altri contributi che formano oggetto di versamento;

20. infine, la sollecitazione verso un’interpretazione restrittiva delle cennate disposizioni è da coglierenon solo perché l'art. 21 non introduce, come detto dianzi, diposizione eccezionale, ma soprattutto, per la chiara previsione, in detta norma, delle condizioni di accesso alla restituzione dei contributivi versati dall'iscritto che non abbia maturato il diritto a pensione;

21. in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24845/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI ( CNPADC ) , in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché del deceduto [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso sentenza n. 165/2017 d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI TARANTOdepositata il 24/04/2017 , R.G.N. 554/2011 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto degli attuali intimati, nella loro qualità di eredi, al rimborso dei contributi soggettivi versati alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Cassa), dal genitore [OSCURATO:PERSONA]; 2. l a domanda, azionata dal commercialista e proseguita dagli eredi, si fondava sulla censura alla tesi della Cassa, per la quale, l’esistenza ancora in vita della coniuge, quale titolare potenziale di pensione indiretta, deceduta, a distanza di 24 giorni dal coniuge, senza aver proposto domanda, precludeva il diritto al rimborso dei contributi soggettivi ai quali gli eredi avrebbero avuto diritto solo in mancanza di potenziali destinatari della pensione indiretta (coniuge o figlio inabile); 3. per entrambi i giudici di merito, la descritta condizione di fatto, unitamente all’epoca della domanda presentata dagli eredi, il 30.3.2008 allorché non vi erano soggetti aventi diritto alla pensione diretta, implicava la sussistenza dei requisiti per il diritto al rimborso; 4. la cassazione della sentenza è domandata dal la CNPADC , con un motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale gli eredi, in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso; 5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 6. ritenuto ammissibile il ricorso, è infondato l’unico motivo con il quale laCassa assume ed argomenta l’erronea interpretazione del disposto normativo, l'art. 21 l.n.21 /86 e ulteriori norme regolamentari della Cassa, per non avere la Corte di merito consideratoche alla morte dell’iscritto fosse in vita ancora un potenziale titolare di pensione indiretta, nella specie la coniuge, che non aveva presentato larelativa domanda; 7. l 'art. 21 della L. n. 21/86 recita: «1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10 (. . .). 2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione diretta»; 8. il testo appena citato è riprodotto nell'art. 4 del Regolamento di disciplina previdenziale che dispone, in tema di restituzione dei contributi soggettivi versati, rispettivamente, fino al 2003 e dal 2004 in poi: «3. La restituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta»; 9. analogo è il tenore dell'art. 14 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, in riferimento ai contributi soggettivi versati: «14.2. Il rimborso di cui sopra spetta anche agli eredi che non abbiano diritto a pensione indiretta, in caso di decesso del defunto intervenuto prima di aver maturato il diritto a pensione»; 10. ebbene , nessuna delle disposizioni di riferimento fa mai riferimento né all'evento morte, quale momento di valutazione delle condizioni di accesso alla restituzione, né all'esistenza o meno di un potenziale destinatario di pensione diretta; 11. il dato letterale reso palese dai citati art. 21, comma 2, L. n. 21/86, art. 4, comma 3, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale e art. 14, comma 2, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza delinea, per la restituzione dei contributi e, dunque, quali requisiti costitutivi del diritto al rimborso, la sussistenza di due condizioni: che il richiedente sia erede dell'iscritto che non abbia maturato diritto alla pensione; la mancanza, il capo agli eredi, del diritto alla pensione indiretta; 12. nella specie , entrambe le condizioni risultano soddisfatte: i richiedenti sono eredi del commercialista, prematuramente scomparso, senza aver maturato il diritto alla pensione; i richiedenti non hanno e non hanno mai avuto diritto alla pensioneindiretta, in quanto figli maggiorenni abili al lavoro, spettando tale diritto soltanto alla coniuge del professionista, la quale, tuttavia, al 30 marzo 2008, data in cui gli esponenti hanno presentato alla Cassa la domanda per la restituzione dei contributi versati dal genitore, era deceduta da quasi due mesi senza aver esercitato il diritto di ottenere la pensione indiretta, mediante presentazione della relativa e necessaria domanda, ai sensi del combinato disposto dell' art. 7 (che disciplina, appunto,le "Pensioni di reversibilità e indirette") e dell'art. 1 (il quale sancisce che tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto) della L. n. 21/86; 13. la tesi interpretativa propugnata dalla Cassa non rinviene, nelle descritte norme, alcun fondamento, non potendo condividersi l'interpretazione secondo cui l'esistenza, al momento della morte dell’iscritto, della potenziale titolare di pensione indiretta ha impedito allora agli eredi del professionista di ottenere il rimborso dei contributi soggettivi versati dal genitore per essere deceduto l'unico soggetto avente diritto alla pensione indiretta che neanche aveva inoltrato la relativa domanda; 14. snodo essenziale per la corretta conformazione della fattispecie alle richiamate regole è che alla data di presentazione della domanda di restituzione dei contributi risultava pienamente integrata anche la seconda condizione posta dal citato art. 21, posto che, a tale data, non vi era alcun erede - né la mamma, perché defunta senza esercitare il diritto, né i figli richiedenti, perché maggiorenni e abili al lavoro - avente diritto alla pensione indiretta; 15. nessuno stato d’incertezza, come paventato dalla Cassa, può darsi, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, giacchè l'unico soggetto che poteva aver diritto alla pensione indiretta era la moglie dell'iscritto, la quale non solo non aveva esercitato il diritto alla pensione indiretta, non inoltrando la relativa necessaria domanda, riconducibile peraltro ad una libera scelta, ma mai avrebbe potuto esercitarlo a cagione della sua prematura scomparsa; 16. la mancata domanda di pensione indiretta , della coniuge superstite, nel pur brevissimo contesto temporale di sopravvivenza, non può ridondare in danno del diritto degli eredi alla restituzione dei contributi; 17. peraltro, meramente ipotetica ed eventuale risulta la prospettazione imperniata sul diverso contesto, come tale estraneo al giudizio all’esame, dell’esercizio del diritto degli eredi alla restituzione dei contributi dopo la morte del titolare della pensione indiretta, e sulle implicazioni in termini di criterio di calcolo dei contributi da restituire in caso di avvenuto godimento, per un certo periodo di tempo, della pensione indiretta, dovendosi in tal caso tenere conto dei ratei di pensione versati; 18. come detto, trattasi di prospettazione affatto estranea alla vicenda all’esame e come tale è inutile saggiarne il fondamento; 19. deve, poi, rimarcarsi che la previsione dell'art. 21 costituisce una clausola di chiusura, funzionale alla restituzione comunque agli eredi residui dell'iscritto, diversi da coniuge o figli minorenni e maggiorenni inabili al lavoro che accedono alla pensione indiretta, di una parte delle somme versate dall'iscritto a titolo di contributi allorquando, per qualunque ragione, non abbia maturato il diritto alla pensione, come in caso di prematura scomparsa, e all'evidente scopo di evitare un indebito arricchimento della Cassa per la parte concernente i contributi soggettivi, versati dal professionista iscritto in ragione del reddito professionale prodotto, lasciando alla destinazione previdenziale a favore di tutti gli iscritti altri contributi che formano oggetto di versamento; 20. infine, la sollecitazione verso un’interpretazione restrittiva delle cennate disposizioni è da coglierenon solo perché l'art. 21 non introduce, come detto dianzi, diposizione eccezionale, ma soprattutto, per la chiara previsione, in detta norma, delle condizioni di accesso alla restituzione dei contributivi versati dall'iscritto che non abbia maturato il diritto a pensione; 21. in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo,
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