CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39021/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla legittimità dell'intervento della Polizia poiché l'imputato non si era fermato all'alt intimatogli per un controllo su strada dandosi alla fuga e, una volta raggiunto, si era rifiutato di fornire i documenti gettandosi a terra e inveendo contro la Polizia con parole ingiuriose. Nella descritta dinamica non appare ravvisabile alcuna arbitrarietà della polizia né al momento del controllo su strada né al momento della successiva identificazione dell'imputato, fermatosi ad una stazione di servizio dove veniva controllato e identificato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 20