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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 23374/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi I)inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23/02/2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione) e [OSCURATO:PERSONA]Amore, in relazione al reato di furto aggravato in abitazione.

2. Nell'interesse del D'Amore è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 149, lamentando la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e del dispositivo della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale recepito le conclusioni del giudice di primo grado, senza esaminare le doglianze sviluppate nell'atto di appello.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché, senza necessità di indugiare sull'erroneità del riferimento normativo (il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha conservato validità agli atti e ai provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. medesimo, laddove, nel caso di specie, l'udienza è stata celebrata nel febbraio 2021; pertanto, avrebbe dovuto farsi riferimento all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto, in sede di conversione, dalla medesima

I. n. 176 del 2020), è assorbente il rilievo che il procedimento non è stato trattato con il cd. rito cartolare.

L'udienza camerale ex art. 599 cod. proc. pen. del 10/09/2020, alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto il ricorso per cassazione, il processo era stata rinviata, per un problema di notifica al coimputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando, assenti i difensori, a seguito delle conclusioni orali del Procuratore generale, la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza oggi impugnata dando lettura del dispositivo.

Ne discende, alla luce dello specifico tenore delle doglianze che sono state sollevate, le critiche sono prive di qualunque fondamento, giacché né le conclusioni del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] né il dispositivo dovevano costituire oggetto di comunicazione alcuna.

2. Il secondo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e per l'assenza di qualunque confronto con l'apparato argomentativo con il quale la Corte territoriale ha superato le doglianze in tema di ruolo concorsuale del D'Amore, di ricostruzione circostanziale del fatto e di dosimetria della pena.

Al riguardo, va ribadito che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente o CORTE DI CASz-.AZiONE V SEZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi I)inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/02/2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione) e [OSCURATO:PERSONA]Amore, in relazione al reato di furto aggravato in abitazione. 2. Nell'interesse del D'Amore è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 149, lamentando la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e del dispositivo della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale recepito le conclusioni del giudice di primo grado, senza esaminare le doglianze sviluppate nell'atto di appello. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché, senza necessità di indugiare sull'erroneità del riferimento normativo (il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha conservato validità agli atti e ai provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. medesimo, laddove, nel caso di specie, l'udienza è stata celebrata nel febbraio 2021; pertanto, avrebbe dovuto farsi riferimento all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto, in sede di conversione, dalla medesima I. n. 176 del 2020), è assorbente il rilievo che il procedimento non è stato trattato con il cd. rito cartolare. L'udienza camerale ex art. 599 cod. proc. pen. del 10/09/2020, alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto il ricorso per cassazione, il processo era stata rinviata, per un problema di notifica al coimputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando, assenti i difensori, a seguito delle conclusioni orali del Procuratore generale, la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza oggi impugnata dando lettura del dispositivo. Ne discende, alla luce dello specifico tenore delle doglianze che sono state sollevate, le critiche sono prive di qualunque fondamento, giacché né le conclusioni del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] né il dispositivo dovevano costituire oggetto di comunicazione alcuna. 2. Il secondo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e per l'assenza di qualunque confronto con l'apparato argomentativo con il quale la Corte territoriale ha superato le doglianze in tema di ruolo concorsuale del D'Amore, di ricostruzione circostanziale del fatto e di dosimetria della pena. Al riguardo, va ribadito che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente o CORTE DI CASz-.AZiONE V SEZI
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