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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35637/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1651-2021proposto da: Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – A .

R .

I .

F. – in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2020 della Corte d’appello di Bari , depositata il 20/10/2020R.G.N. 1155/2019; [OSCURATO:PERSONA] operaio addetto a lavori idraulico forestale Rapporti soggetti a C.C.N.L.di diritto privato Conseguenze in tema di acquisizione di inquadramento superiore R.G.N.1651/2021 Cron.

Rep.

Ud.22/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bariha respinto il gravame proposto dalla Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – A.R.I.F. – avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto al dipendente [OSCURATO:PERSONA] il diritto al superiore inquadramento nel 5° livello retributivo, con decorrenza dal mese di ottobre 2010, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore, ha condannato l’A.R.I.F. al pagamento delle relative differenze retributive ed alla refusione delle spese di lite;

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali trasferite all’Agenzia, nei mesi da giugno a settembre 2010 aveva svoltole mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di ottantasette giorni non continuativi , riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA], al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato dal mese di ottobre 2010 per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C.C.N.L. (che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica per quaranta giorni, anche discontinui, nell’anno solare);2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che al rapporto di lavoro dovesse essere applicata in toto la disciplina del menzionato C.C.N.L. privatistico e, quindi, anche il meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’A.R.I.F. sulla base di due motivi , cui oppone difese il lavoratore con controricorso;

4. la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.;

5. l’Agenzia hadepositato memoria.

Ritenuto che:

1. con il primo motivol’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909 cod. civ. nonché degli artt. 112, 93 e ss. e 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato l’A.R.I.F. a corrispondere all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in difetto di gravame proposto dal medesimo difensore – atteso che l’impugnazione proveniva dal solo lavoratore – avverso la sentenza di primo grado, che aveva disposto la compensazione delle spesedi lite e comunque in assenza di specifica doglianza espressa con riferimento alla disciplina delle spese di primo grado;

2. con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,dell’art. 2lett. b) della l. 25 febbraio 2010 e del d.lgs. n. 165 del 2001 , per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l’art. 52, comma1, del d. l gs. n. 165 del 2001, ritenendo, invece, che a l rapporto di lavoro in esame vada applicato il C.C.N.L. di natura privatistica;

3. il secondo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez.

L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez.

L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (A.R.I.F.) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporisapplicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni,non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;

3.1. nelle citate pronunce –alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.– il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C.C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez.

L, n. 20107del 2023 e precedenti ivi richiamati);

3.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’Agenzia in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge –nella specie regionale –(in tal senso, in motivazione, Cass. Sez.

L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.)»;

3.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;

4. l’accoglimento del secondo motivo, nei termini anzidetti, determina l’assorbimento del primo motivo, relativo al regime delle spese di lite;

5. va, infatti, chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;

5.1. come già ritenuto nel citato precedente(Cass. Sez.

L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fattodelle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»;

5.2. la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l’intero periodo successivo all’ottobre 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;

6. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 3e 5 , e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbitol’ulteriore motiv o , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1651-2021proposto da: Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – A . R . I . F. – in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2020 della Corte d’appello di Bari , depositata il 20/10/2020R.G.N. 1155/2019; [OSCURATO:PERSONA] operaio addetto a lavori idraulico forestale Rapporti soggetti a C.C.N.L.di diritto privato Conseguenze in tema di acquisizione di inquadramento superiore R.G.N.1651/2021 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bariha respinto il gravame proposto dalla Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – A.R.I.F. – avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto al dipendente [OSCURATO:PERSONA] il diritto al superiore inquadramento nel 5° livello retributivo, con decorrenza dal mese di ottobre 2010, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore, ha condannato l’A.R.I.F. al pagamento delle relative differenze retributive ed alla refusione delle spese di lite; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali trasferite all’Agenzia, nei mesi da giugno a settembre 2010 aveva svoltole mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di ottantasette giorni non continuativi , riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA], al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato dal mese di ottobre 2010 per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C.C.N.L. (che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica per quaranta giorni, anche discontinui, nell’anno solare);2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che al rapporto di lavoro dovesse essere applicata in toto la disciplina del menzionato C.C.N.L. privatistico e, quindi, anche il meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’A.R.I.F. sulla base di due motivi , cui oppone difese il lavoratore con controricorso; 4. la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.; 5. l’Agenzia hadepositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivol’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909 cod. civ. nonché degli artt. 112, 93 e ss. e 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato l’A.R.I.F. a corrispondere all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in difetto di gravame proposto dal medesimo difensore – atteso che l’impugnazione proveniva dal solo lavoratore – avverso la sentenza di primo grado, che aveva disposto la compensazione delle spesedi lite e comunque in assenza di specifica doglianza espressa con riferimento alla disciplina delle spese di primo grado; 2. con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,dell’art. 2lett. b) della l. 25 febbraio 2010 e del d.lgs. n. 165 del 2001 , per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l’art. 52, comma1, del d. l gs. n. 165 del 2001, ritenendo, invece, che a l rapporto di lavoro in esame vada applicato il C.C.N.L. di natura privatistica; 3. il secondo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (A.R.I.F.) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporisapplicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni,non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»; 3.1. nelle citate pronunce –alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.– il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C.C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107del 2023 e precedenti ivi richiamati); 3.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’Agenzia in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge –nella specie regionale –(in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.)»; 3.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato; 4. l’accoglimento del secondo motivo, nei termini anzidetti, determina l’assorbimento del primo motivo, relativo al regime delle spese di lite; 5. va, infatti, chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore; 5.1. come già ritenuto nel citato precedente(Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fattodelle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»; 5.2. la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l’intero periodo successivo all’ottobre 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse; 6. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 3e 5 , e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbitol’ulteriore motiv o , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in
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