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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 08573/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è, anzitutto, privo della necessaria specificità, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, oltre che della condizione del ricorrente di abituale assuntore di stupefacenti, disgiunta da un autentico confronto, tantonneno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente Il ricorrente propone, inoltre, in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90, censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.

Infine, la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] r, es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è, anzitutto, privo della necessaria specificità, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, oltre che della condizione del ricorrente di abituale assuntore di stupefacenti, disgiunta da un autentico confronto, tantonneno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente Il ricorrente propone, inoltre, in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90, censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto. Infine, la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] r, es nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris