CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e Tributario, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procuraspeciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo “[OSCURATO:PERSONA] e Societario” sito alla via XX Settembre n. 1, in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 134, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.10.2013; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Studio professionale associato - Avvisi di accertamento notificati allo Studio ed ai soci -Adesione al condono di cui all’art. 6, Dl n. 119 del 2018 -Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava allo [OSCURATO:PERSONA] e Tributario, avviso di accertamento in relazione all’anno 2005, perché nella dichiarazione dei redditi presentata dallo Studio risultavano indicate “solo le spese e la perdita di esercizio conseguente, mentre dal controllo incrociato con i mod. 770 della clientela risultavano ingenti ricavi e ritenute d’acconto relative” (sent. CTR, p. II). Anche agli associati erano notificati gli avvisi di accertamento relativi al reddito percepito, pro quota, ai fini Irpef. 2. I contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando di essere rimasti vittima di un errore commesso nella dichiarazione dei redditi dall’intermediario delegato, avendo quindi provveduto a dichiarare i dati esatti, anche con riferimento agli anni successivi. La CTP accoglieva il ricorso. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR rigettava l’impugnativa. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno anche depositato memorie, nonché separate istanze di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, come conv. 4. Il giudizio veniva quindi fissato per la trattazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il Collegio doveva rilevare che soltanto in relazione ad uno dei contribuenti l’Amministrazione finanziaria aveva fatto pervenire adesione alla richiesta di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionata la definizione agevolata della controversia. Questa Corte riteneva quindi necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulle ulteriori istanze. 5. L’Amministrazione finanziaria comunicava le proprie determinazioni, e la causa poteva essere nuovamente fissata per la definizione. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei cinque motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria. 1.1. Occorre premettere che la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], come segnalato dall’Ente impositore, risulta essere stata già definita dalla pronuncia Cass. sez. V, decr. 19.7.2021, n. 20515, avendo il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., ed essendo stata disposta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti. 2. Tanto premesso, le diverse articolazioni territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di questa Corte, hanno comunicato che sia lo Studio professionale, sia i singoli contribuenti, hanno provveduto a definire le pendenze dipendenti da questo giudizio, anch’essi ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv. 3. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, nei confronti di tutte le parti, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall