CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37359/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 20/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di merito non concedeva il beneficio evidenziando la mancata emersione di qualsiasi elemento di segno positivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]