CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che il 4/11/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata del Tribunale di Verona il 26/10/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. L'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore I Presid