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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25417/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (11 N. 4711/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con i primi tre motivi, violazione di legge e/o vizio motiva- zionale in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'accertamento etilo- metrico in assenza di prove, che doveva essere fornita dalla pubblica accusa, delle operate revisioni, dell'omologazione, della presenza del libretto metrologico; con eZft • pe.J.- un quarto motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 131bis laddove la Corte territoriale non ne ha ritenute sussistenti le condizioni.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto, in concreto, non si confronta adegua- tamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa la questione concernente la mancanza di riferimento in atti dell'omologazione, della revisione e del libretto metrologico dell'apparecchio etilometro utilizzato e il suo possibile malfunziona- mento, doglianza che la Corte territoriale ha rilevato essere del tutto astratta, ipotetica, congetturale e comunque infondata atteso che i precisi rilievi analitici evidenziati dai c.d. scontrini (centesimali e congruamente differenziati tra loro) nonché le evidenze emergenti dagli stessi (annotazione dell'effettuazione del c.d. zerotest e del relativo esito di correttezza) dimostrano il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Inoltre la sentenza impugnata ricorda come nel verbale di accer- tamenti urgenti l'apparecchiatura è descritta come "debitamente omologata', ne è indicato il modello e il numero di matricola e l'imputato al momento degli accerta- menti non ha in alcun modo, né espressamente né implicitamente chiesto di veri- ficare il buon funzionamento dell'apparecchio.

E come non emerga in alcun modo dagli atti che lo strumento non fosse a norma né la difesa abbia fornito, e neppure allegato, alcun elemento di prova che consenta di ipotizzare il contrario, pur es- sendo suo onere dimostrare il presunto difetto dell'apparecchio (conferente in tal senso è il richiamo al dictum di Sez. 4 n. 28817 dell'11/62019, Carnevali, Rv. 276570).

Peraltro, con numerose pronunce precedenti all'odierno ricorso (vedasi anche Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937) questa Corte di legittimità aveva fugato ogni dubbio sul fatto che, per per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495: N. 4711/2022 R.G. ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Pertanto, dovendo rite- nersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodi- che sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 33618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto 'a contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Il fatto che siano prescritte, dall'ar. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non si- gnifica, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediata- mente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'ese- cuzione di tali operazioni: tali dati (in duanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misura -.7_iene del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento del-lo stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. [OSCURATO:PERSONA].

Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accerta- mento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi -come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di esser' portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretiz- zarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologa- zione e/o revisione possa essere avvenuta.

Costituisce, pertanto, ius recepturr7 che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successiva- mente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato - cui nel caso in esame non si è adempiuto - di fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto meteologico dell'etilometro (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021., Ibnezzayer, Rv. 280958; conf.

Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550; Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282659).

N. 4711/2022 R.G.

3. Manifestamente infondato, infine, è il motivo in punto di mancata applica- zione dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto il ricorrere del fatto di particolare tenuità è stato motivatamente escluso dalla Corte territoriale valorizzando la specificità della condotta, posta in essere in orario notturno dunque in condizioni di partico- lare pericolo per le maggiori difficoltà di guida in ciò insite, il fatto che i valori alcolemici accertati siano risultati sensilmente superiori alla terza fascia - nono- stante la prima prova alcolimetrica sia stata effettuata circa 30 minuti dopo l'in- tervento su strada, avvenuto alle ore 2.55 circa.

La sentenza, dunque, si colloca ne!l'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pecuHarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, prime comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza (t.) ?:sse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 265590).

4. Né può porsi in questa sede la c!:estione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la senten -7.a •-.!'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurispr:Aenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilit2, del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relati ‘iamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 279400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella :determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del:13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.2.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e 7ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (11 N. 4711/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con i primi tre motivi, violazione di legge e/o vizio motiva- zionale in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'accertamento etilo- metrico in assenza di prove, che doveva essere fornita dalla pubblica accusa, delle operate revisioni, dell'omologazione, della presenza del libretto metrologico; con eZft • pe.J.- un quarto motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 131bis laddove la Corte territoriale non ne ha ritenute sussistenti le condizioni. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, in concreto, non si confronta adegua- tamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa la questione concernente la mancanza di riferimento in atti dell'omologazione, della revisione e del libretto metrologico dell'apparecchio etilometro utilizzato e il suo possibile malfunziona- mento, doglianza che la Corte territoriale ha rilevato essere del tutto astratta, ipotetica, congetturale e comunque infondata atteso che i precisi rilievi analitici evidenziati dai c.d. scontrini (centesimali e congruamente differenziati tra loro) nonché le evidenze emergenti dagli stessi (annotazione dell'effettuazione del c.d. zerotest e del relativo esito di correttezza) dimostrano il corretto funzionamento dell'apparecchio. Inoltre la sentenza impugnata ricorda come nel verbale di accer- tamenti urgenti l'apparecchiatura è descritta come "debitamente omologata', ne è indicato il modello e il numero di matricola e l'imputato al momento degli accerta- menti non ha in alcun modo, né espressamente né implicitamente chiesto di veri- ficare il buon funzionamento dell'apparecchio. E come non emerga in alcun modo dagli atti che lo strumento non fosse a norma né la difesa abbia fornito, e neppure allegato, alcun elemento di prova che consenta di ipotizzare il contrario, pur es- sendo suo onere dimostrare il presunto difetto dell'apparecchio (conferente in tal senso è il richiamo al dictum di Sez. 4 n. 28817 dell'11/62019, Carnevali, Rv. 276570). Peraltro, con numerose pronunce precedenti all'odierno ricorso (vedasi anche Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937) questa Corte di legittimità aveva fugato ogni dubbio sul fatto che, per per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495: N. 4711/2022 R.G. ciò che differenzia in partenza la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo rite- nersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodi- che sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 33618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto 'a contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Il fatto che siano prescritte, dall'ar. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non si- gnifica, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediata- mente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'ese- cuzione di tali operazioni: tali dati (in duanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misura -.7_iene del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento del-lo stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. [OSCURATO:PERSONA]. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accerta- mento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi -come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di esser' portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretiz- zarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologa- zione e/o revisione possa essere avvenuta. Costituisce, pertanto, ius recepturr7 che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successiva- mente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato - cui nel caso in esame non si è adempiuto - di fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto meteologico dell'etilometro (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021., Ibnezzayer, Rv. 280958; conf. Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550; Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282659). N. 4711/2022 R.G. 3. Manifestamente infondato, infine, è il motivo in punto di mancata applica- zione dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto il ricorrere del fatto di particolare tenuità è stato motivatamente escluso dalla Corte territoriale valorizzando la specificità della condotta, posta in essere in orario notturno dunque in condizioni di partico- lare pericolo per le maggiori difficoltà di guida in ciò insite, il fatto che i valori alcolemici accertati siano risultati sensilmente superiori alla terza fascia - nono- stante la prima prova alcolimetrica sia stata effettuata circa 30 minuti dopo l'in- tervento su strada, avvenuto alle ore 2.55 circa. La sentenza, dunque, si colloca ne!l'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pecuHarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, prime comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza (t.) ?:sse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 265590). 4. Né può porsi in questa sede la c!:estione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la senten -7.a •-.!'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurispr:Aenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilit2, del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relati ‘iamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 279400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella :determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del:13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.2.m. Dichiara inammissibile il ricorso e 7ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 25417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris