CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 44670/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 11-12 marzo 2021 (dep. il 13 aprile 2021) il Tribunale di Catanzaro - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] CASTAGNINO - ha confermato l'ordinanza del 15 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato, quale partecipe, del delitto ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona sottoposta a indagini, denunciando nel corpo di un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) il vizio di motivazione e la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto in discorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CASTAGNINO ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo in incolpazione. In particolare, ha rappresentato che: - al ricorrente è stato attribuito soltanto il difitto di associazione di tipo mafioso e nessun reato fine; - e l'ordinanza impugnata si sarebbe diffusa sugli elementi che dimostrerebbero l'esistenza del gruppo del gruppo ‘ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA] ma avrebbe dato conto di un impianto indiziario generico e scarno a proposito della partecipazione del CASTAGNINO ad esso. Difatti, il compendio a carico di quest'ultimo sarebbe costituito soltanto da alcune conversazioni captate che non sarebbero dimostrative della concreta partecipazione al sodalizio della persona sottoposta a indagini, la quale richiede - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la realizzazione di una serie di atti tangibili e materiali, non essendo invece sufficiente la mera contiguità compiacente. L'ordinanza impugnata non avrebbe ricostruito la condotta della persona sottoposta ad indagini nonostante l'incolpazione gli attribuisca, in seno alla consorteria, la gestione dell'esercizio abusivo e della raccolta del gioco e delle scommesse, rapportandosi con altre articolazioni della consorteria. Piuttosto, i Giudici del riesame avrebbero affermato che le conversazioni intercettate dimostrerebbero che egli ha discusso di avvenimenti rilevanti nel contesto dell'associazione e la sua conoscenza dei rapporti tra i suoi membri. Tuttavia, in maniera contraddittoria, l'ordinanza impugnata avrebbe affermato che i dialoghi captati darebbero conto soltanto:- del rapporto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] CASTAGNINO e Rosario CURCIO; - di una visita da parte dello stesso CASTAGNINO a una persona scarcerata, senza che costi se si tratti o meno di un incontro fortuito; - e della sua partecipazione ad alcuni matrimoni. Ancora, il Tribunale avrebbe ritenuto che il ricorrente ha partecipato a un rito di affiliazione (a [OSCURATO:PERSONA], il 15 settembre 2018) nonostante con la memoria difensiva depositata in quella sede si sia rappresentata la carenza di elementi indiziari in proposito, non potendosi pervenire a tale conclusione in virtù dei dati in atti e, in particolare, di quelli relativi all'utilizzo il telefono cellulare della stessa persona sottoposta a indagini che si presterebbero a una lettura alternativa. 1.1. Con la memoria fatta pervenire, poi, la difesa oltre a ribadire le argomentazioni a sostengo del ricorso: - ha rimarcato il numero limitato e il ristretto ambito temporale nel quale hanno avuto luogo le conversazioni; - e allegato che - contrariamente a quanto esposto dal Procuratore generale nella propria requisitoria - l'utenza cellulare del CASTAGNINO non sarebbe mai stata spenta il giorno 15 settembre 2018 (in cui avrebbe avuto luogo il rito di affiliazione appena menzionato) ma il suo cellulare nulla ha registrato sino alle ore 19:22, orario in cui il medesimo si trovava sul luogo di lavoro, soggiungendo che l'ordinanza impugnata avrebbe ipotizzato lo spegnimento del terminale (sino alle ore 18:16 e un suo successivo utilizzo alle ore 19:22), non considerando che «nel franoso terreno delle ipotesi tutto è possibile» e non considerando che nel pomeriggio in discorso e fino alle 19:22 non sarebbero stati registrati nemmeno rumori ambientali (anche se è stato utilizzato uno «spyware»). 2. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 3. L'ordinanza impugnata ha ravvisato a carico del CASTAGNINO i gravi indizi del delitto associativo in forza di più elementi - di cui in maniera logica ha evidenziato la convergenza - emersi anzitutto a seguito delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini. In particolare, il Tribunale ha tratto in maniera congrua dai dialoghi captati, intrattenuti dalla stessa persona sottoposta a indagini: - la piena conoscenza da parte sua delle vicende e delle dinamiche dell'associazione, in particolare, allorché ha dato conto delle iniziative intraprese da Rosario CURCIO, vertice dell'articolazione in discorso, sia a seguito del furto subito da Giuseppe GAROFALO (rispetto al quale era noto al CASTAGNINO che il CURCIO si fosse rivolto ad altro membro del sodalizio), sia allorché l'indagato ha fatto riferimento a precedenti azioni ritorsive ordinate dallo stesso CURCIO, sia infine in relazione a percosse autorizzate sempre da quest'ultimo; - i suoi rapporti con altri sodali e, in particolare, con Salvatore CARIA (presso il quale il CASTAGNINO si è recato il giorno dopo la sua scarcerazione dello stesso CARIA, non constando in alcun modo che si tratti di un incontro fortuito) con il quale si è confrontato sul sostegno della cosca ai sodali ristretti, espressamente affermando di non volersi occupare di tale incombenza e dolendosi del fatto che il proprio padre, detenuto, non avesse ricevuto nulla (oltre che del fatto che egli stesso avesse ricevuto una somma esigua dall'organizzazione); - che, in occasione dell'arresto di Domenico BRUNO (altro soggetto gravemente indiziato di associazione di tipo mafioso), successivo alla restrizione nel 2019 del CASTAGNINO, il primo avesse dato incarico al figlio di occultare un biglietto nel quale era annotato l'ammontare di talune somme di denaro e i soprannomi di taluni soggetti, riconducibili ad esponenti del locale di [OSCURATO:PERSONA], tra cui «[OSCURATO:PERSONA]», da individuarsi secondo il Tribunale nell'odierno ricorrente, quale uno dei beneficiari del sostentamento della cosca proprio in quanto partecipe del sodalizio; - la partecipazione del CASTAGNINO, il 15 settembre 2018, al rito di affiliazione di taluni soggetti di [OSCURATO:PERSONA], evinto dall'attività di osservazione svota quel giorno, dai dati relativi all'utilizzo del suo telefono cellulare (in particolare, dal tempo in cui è stato spento) e dal fatto che due giorni dopo lo stesso CASTAGNINO ha riferito a Giuseppe GAROFALO di aver avuto da poco un incontro con «quelli di Isola». Dunque, la motivazione del provvedimento di seconda istanza deve ritenersi immune da censure nella parte in cui ha ravvisato, sulla scorta di un apprezzamento congruo del compendio appena indicato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del CASTAGNINO. Con tale argomentazione il ricorrente non si è neppure confrontato in toto (il riferimento deve intendersi al biglietto di cui disponeva Domenico BRUNO; e all'attività di osservazione svolta in occasione dell'incontro con i sodali di [OSCURATO:PERSONA] e al tenore della conversazione nella quale, come esposto dal Tribunale, il CASTAGNINO ha fatto riferimento proprio a tale incontro), finendo per svolgere allegazioni in fatto funzionali a prospettare - come pure espressamente affermato nell'atto di impugnazione - una lettura alternativa, in maniera irrituale in questa sede dei legittimità. L'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata non può dirsi inciso dal riferimento, in essa contenuto, alla partecipazione dell'indagato a taluni matrimoni cui hanno reso parte anche altri intranei e alla partecipazione al suo matrimonio di altri esponenti della 'ndrangheta, così come dalle circostanze relative ai soggetti invitati e alla collocazione dei rispettivi tavoli. Si tratta di dati a ben vedere privi di effettiva capacità dimostrativa ma cui non può attribuirsi una valenza centrale nel percorso giustificativo della decisione. Né, infine, può affermarsi, che il Collegio non abbia individuato una condotta del CASTAGNINO sussumibile nell'ipotesi delittuosa di cui è incolpato, atteso che il provvedimento impugnato non si è limitato ad attribuirgli un ruolo statico in seno al sodalizio mafioso ma ha dato conto pure della sua condotta in seno a esso e, in particolare, della sua partecipazione a un incontro nel corso del quale ad altri sodali è stata conferita la legittimazione ad agire secondo le regole proprie della societas, così individuando quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi «fa parte» dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d