Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20754/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3132/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio al corso Umberto I n.418, che ha fornito per le comunicazioni il seguente indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.309/2017della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 1 febbraio 2017, depositata i n data 30 maggio 2017e non notificata. tributi r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi contro l ’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.310/2017 della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 21 febbraio 2017, depositata in data 30 maggio 2017 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro l a decision e n. 175/2012della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che avevaaccolto il ricorso del contribuente , in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2005.

2. Con la sentenzaimpugnata, la C.t.r. riteneva la legittimità della cartella impugnata, in quanto nulla vietava all’ufficio di procedere all’iscrizione provvisoria di un terzo degli importi dovuti con due diverse cartelle di pagamento.

Secondo la C.t.r., il giudice di primo grado non aveva colto che il comportamento processuale del contribuente era volto a ritardare la riscossione in attesa dell’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza n.145/1/14 della C.t.r. delle Marche, che aveva ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento da cui la cartella traeva origine.

Il giudice di appello precisava che, trattandosi di riscossione provvisoria, il contribuente, comunque, avrebbe avuto diritto alla restituzione di quanto versato, in caso di accoglimento del ricorso in cassazione nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2023.

4. Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha genericamente richiamato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. C on il primo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento di riscossione di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n.241, art. 7 l. 27 luglio 2000, artt. 3 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.

Il ricorrente deduce che la cartella impugnata, a seguito dell’annullamento parziale dell’avviso di accertamento propedeutico, era un atto impositivo “nuovo” adottato in assenza del necessario procedimento.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione e la violazione dell’art.132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, l’impugnata sentenza avrebbe del tutto omesso di motivare sui dedotti profili di illegittimità della cartella esattoriale impugnata.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano fondati.

Va, infatti, premesso che l'art. 15, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione a ruolo in base adaccertamenti non definitivi, consente la riscossione del tributo - nella misura di un terzo della sorte capitale - nella c.d. fase amministrativa, mentre l'art. 68 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546,regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (tra le tante, Cass. 31/10/2018, n. 27803).

Ora, sia pure con riferimento,non ai ruoli provvisori ex art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, ma ai ruoli straordinari formati ai sensi dell'art. 15-bis del medesimo d.p.r., in caso di fondato pericolo per la r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riscossione, le Sezioni Unite della S.C. hanno gì affermato che essi costituiscono misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimit̀ dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne èil titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cos̀ come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformit̀ della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass.

S.U. 13/01/2017, n. 758; vedi anche Cass. 15/01/2019, n. 740; Cass.27/07/2012, n. 13445).

Ancora, questa Corte ha gì affermato che in linea generale l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è pi ̀ legittima nel caso in cui la sentenza, sulla base della quale quell'iscrizione èstata eseguita, sia stata riformata o cassata da decisioni della commissione tributaria regionale o della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'impugnazione del ruolo stesso o dall'intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (Cass.28/11/2018, n. 30775; Cass. 04/11/2020, n.24554).

Dunque, in caso di annullamento totale o parziale, l'atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non pù che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.

Come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite, con l'indirizzo che qui si condivide, « riconoscere all'istituto in esame una capacit̀ di r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resistenza all'annullamento, ancorché non ancora irretrattabile, dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, in definitiva, al venir meno anche della mera probabilit̀ di fondatezza della pretesa tributaria in ragione della quale la misura è adottata (e quindi dell'esistenza del diritto di credito il cui soddisfacimento si intende garantire), non ha fondamento normativo e non risponde ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti».

Nel caso di specie, con ordinanza emessa da questo collegio in pari data, è stata cassata la sentenza di appello, sul rilievo che l’accertamento induttivo di maggior reddito a carico del contribuente in parte non fosse legittimo.

Pertanto, anche la conseguente cartella di pagamento, sebbene emessa in via provvisoria, non pù che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano pì rispondenza nell’originaria pretesa, in parte annullata.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3132/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio al corso Umberto I n.418, che ha fornito per le comunicazioni il seguente indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.309/2017della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 1 febbraio 2017, depositata i n data 30 maggio 2017e non notificata. tributi r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi contro l ’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.310/2017 della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 21 febbraio 2017, depositata in data 30 maggio 2017 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro l a decision e n. 175/2012della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che avevaaccolto il ricorso del contribuente , in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2005. 2. Con la sentenzaimpugnata, la C.t.r. riteneva la legittimità della cartella impugnata, in quanto nulla vietava all’ufficio di procedere all’iscrizione provvisoria di un terzo degli importi dovuti con due diverse cartelle di pagamento. Secondo la C.t.r., il giudice di primo grado non aveva colto che il comportamento processuale del contribuente era volto a ritardare la riscossione in attesa dell’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza n.145/1/14 della C.t.r. delle Marche, che aveva ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento da cui la cartella traeva origine. Il giudice di appello precisava che, trattandosi di riscossione provvisoria, il contribuente, comunque, avrebbe avuto diritto alla restituzione di quanto versato, in caso di accoglimento del ricorso in cassazione nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2023. 4. Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha genericamente richiamato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. C on il primo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento di riscossione di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n.241, art. 7 l. 27 luglio 2000, artt. 3 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la cartella impugnata, a seguito dell’annullamento parziale dell’avviso di accertamento propedeutico, era un atto impositivo “nuovo” adottato in assenza del necessario procedimento. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione e la violazione dell’art.132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, l’impugnata sentenza avrebbe del tutto omesso di motivare sui dedotti profili di illegittimità della cartella esattoriale impugnata. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano fondati. Va, infatti, premesso che l'art. 15, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione a ruolo in base adaccertamenti non definitivi, consente la riscossione del tributo - nella misura di un terzo della sorte capitale - nella c.d. fase amministrativa, mentre l'art. 68 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546,regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (tra le tante, Cass. 31/10/2018, n. 27803). Ora, sia pure con riferimento,non ai ruoli provvisori ex art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, ma ai ruoli straordinari formati ai sensi dell'art. 15-bis del medesimo d.p.r., in caso di fondato pericolo per la r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riscossione, le Sezioni Unite della S.C. hanno gì affermato che essi costituiscono misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimit̀ dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne èil titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cos̀ come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformit̀ della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass. S.U. 13/01/2017, n. 758; vedi anche Cass. 15/01/2019, n. 740; Cass.27/07/2012, n. 13445). Ancora, questa Corte ha gì affermato che in linea generale l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è pi ̀ legittima nel caso in cui la sentenza, sulla base della quale quell'iscrizione èstata eseguita, sia stata riformata o cassata da decisioni della commissione tributaria regionale o della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'impugnazione del ruolo stesso o dall'intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (Cass.28/11/2018, n. 30775; Cass. 04/11/2020, n.24554). Dunque, in caso di annullamento totale o parziale, l'atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non pù che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare. Come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite, con l'indirizzo che qui si condivide, « riconoscere all'istituto in esame una capacit̀ di r.g.n.3132/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resistenza all'annullamento, ancorché non ancora irretrattabile, dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, in definitiva, al venir meno anche della mera probabilit̀ di fondatezza della pretesa tributaria in ragione della quale la misura è adottata (e quindi dell'esistenza del diritto di credito il cui soddisfacimento si intende garantire), non ha fondamento normativo e non risponde ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti». Nel caso di specie, con ordinanza emessa da questo collegio in pari data, è stata cassata la sentenza di appello, sul rilievo che l’accertamento induttivo di maggior reddito a carico del contribuente in parte non fosse legittimo. Pertanto, anche la conseguente cartella di pagamento, sebbene emessa in via provvisoria, non pù che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano pì rispondenza nell’originaria pretesa, in parte annullata. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Sentenza Cassazione n. 20754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris