CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 09195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6248/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] R.E. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 287, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale. - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - avverso la sentenza n.162/31/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 31/12/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del 19/12/2007, la società [OSCURATO:PERSONA] conferiva un ramo d'azienda nella neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. e con successivo atto del 27/12/2007, cedeva le partecipazioni sociali in detta società alla società Gioia R.E. s.r.I., sottoponendo gli atti ad imposta fissa di registro. L'Agenzia delle entrate nctificava avviso di liquidazione in misura proporzionale dell'imposta di registro, contestando una cessione indiretta di azienda, effettuata in maniera elusiva attraverso i due atti negoziali sopra descritti. Avverso l'avviso di liquidazione proponevano ricorso entrambe le società contribuenti. L'adita CTP di Milano accoglieva i ricorsi. La CTR della Lombardia accoglieva l'appello erariale, negando la necessità del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e qualificando gli atti posti in essere dalle contribuenti come elusivi della imposta di registro, in quanto finalizzati in realtà alla cessione dell'azienda.Avverso la sentenza n. 162/31/13 della CTR della Lombardia, depositata il 31/12/2013, le società [OSCURATO:PERSONA] e Gioia R.E. propongono ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso ed in prossimità dell'adunanza ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di provvedimento annullamento d'ufficio dell'avviso impugnato. Anche le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 37-bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 20 e 53 bis, del d.p.r. n. 131 del 1986, per avere i giudici regionali negato l'obbligo della preventiva instaurazione del contraddittorio, nonostante avessero ravvisato negli atti sottoposti a registrazione la cessione dell'azienda e dunque la natura elusiva degli atti. Deducono che l'art. 37 bis citato si inquadra tra le norme che attribuiscono un potere accertativo quale quello di disconoscere atti ritenuti elusivi, mentre l'art. 20 non prevede il potere di collegare gli atti soggetti a registrazione, con conseguente applicabilità della norma sopra rubricata, che prescrive il contraddittorio anticipato rispetto all'adozione del provvedimento antielusivo in materia di registro. Deducono, altresì, che la CTR avrebbe dovuto rilevare l'omessa instaurazione del preventivo contraddittorio, previsto a pena di nullità, atteso che l'atto di accertamento notificato alla contribuente aveva ad oggetto la contestazione di condotte elusive. Con il second motivo, in subordine, deducono la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art.20 ed all'art. 1 del d.P.R. 131 del 1986, nonché dell'art. 4 della tariffa allegata, nella parte in cui è prevista la registrazione ad imposta in misura fissa degli atti posti in essere dalle società ricorrenti, per aver la CTR riconosciuto il potere dell'Amministrazione finanziaria di collegare e riqualificare atti tra loro autonomi e registrati in maniera autonoma. Sostengono, altresì, le ricorrenti che ogni atto presentato per la registrazione è autonomo e come tale va trattato ai fini dell'imposta di registro, essendo l'Agenzia delle entrate tenuta a valutare gli atti sottoposti a registrazione in base non al nomen iuris che le parti utilizzano, ma all'effettiva sostanza che emerge dagli atti, senza però considerare dati extratestuali. Con il terzo motivo, denunciano la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 20 ed all'art. 76 del d.P.R. 131 del 1986, sul rilievo dell'insussistenza del potere di riqualificazione erroneamente attributo all'Amministrazione dalla CTR, che determina la decadenza dal potere impositivo dell'Agenzia delle entrate rispetto ai singoli atti posti in essere, non avendo l'ente impositore contestato, nei tre anni dalla registrazione dei singoli atti, né l'operazione di conferimento di azienda, né la cessione di quote sociali. Con il quarto motivo, lamentano l'omessa pronuncia in relazione alla mancanza di elementi necessari per considerare elusiva l'operazione, la violazione della regola sul giusto processo, la nullità del procedimento e della sentenza ex art. 112 cod.proc.civ. ed ex art. 176 del d.P.R. n. 197 del 1986, in relazione all'art. 360 n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR omesso di esaminare la questione, decisiva, relativa alla liceità degli atti registrati alla stregua del T.U. sulle imposte sui redditi, nonché per avere omesso di scrutinare il motivo di gravame relativo all'applicabilità dell'art. 176 cit. che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede che gli atti contestati sono perfettamente leciti ed anzi li agevola sul piano tributario. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo, denunciano la violazione dell'art. 20 e dell'art. 53 bis del d.P.R. 131 del 1986, nonché dell'art. art. 176 del d.P.R. n. 197/86, dell'art. 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973 ed infine dell'art. 53 Cost., ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ., per avere i giudici di appello confermato la legittimità del provvedimento e dunque la natura elusiva degli atti registrati, non considerando che il Tuir ritiene leciti tali atti, disponendo un trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi. Con il sesto motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986 e delle norme sulla tariffe allegata, nonché dell'art. 53 Cost., per non avere i giudici di appello considerato che con i due atti posti in essere dalle società coinvolte nella complessiva operazione oggetto di causa, non sono stati ottenuti gli stessi effetti giuridici che si sarebbero ottenuti con una cessione diretta dell'azienda, dovendosi distinguere sotto il profilo giuridico-civilistico la cessione d'azienda dalla mera cessione delle partecipazioni sociali. Con il settimo motivo, lamentano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alle ragioni economiche ed alla sopravvivenza della società [OSCURATO:PERSONA], che ha indotto la stessa alla conclusione dei due atti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., per avere la CTR omesso di considerare le allegazioni dedotte nel merito, secondo cui l'unica finalità che si intendeva realizzare con le operazioni economiche era il salvataggio della società ricorrente, che aveva subito notevoli perdite coperte dalla plusvalenza determinata dal differenziale tra il conferimento ad ACA R.E. ed il valore storico del cespite iscritto a bilancio, circostanza che aveva consentito anche un introito di denaro nuovo grazie ai finanziamenti delle banche. Con l'ottavo ed ultimo motivo, lamentano l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione, ex art.360 n. 5 cod.proc.civ. (nella formulazione previgente se ritenuta applicabile), relativamente alle ragioni di carattere economico ed alla sopravvivenza della società ricorrente, che hanno determinato le due operazioni riqualificate dall'Agenzia delle Entrate, reiterando le difese svolte col precedente mezzo. Il documentato annullamento, nel corso del processo, da parte dell'Ufficio erariale, dell'atto Impugnato, in via di autotutela (per "intervenuta evoluzione normativa e giurisprudenziale - sentenze della Corte Costituzionale recanti il n. 158/2020 ed il n. 39/2021 in tema di art. 20 TUR"), e la conseguente istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cui le contribuenti hanno prestato adesione, fanno venir meno il contrasto tra le parti e, quindi, l'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Ne discende (art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992) l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contende e la compensazione delle spese del presente giudizio. Non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato. P.Q.M. La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consigli