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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:132
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0401 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 febbraio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Effetti qualificati – Infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme – Sostituzione di motivazione – Restrizione della concorrenza “per oggetto” – Esame del contesto economico e giuridico – Portata – Criteri per qualificare un’infrazione unica e continuata – Responsabilità per l’insieme dei comportamenti che compongono tale infrazione – Presupposti – Durata della partecipazione all’infrazione – Assenza di prova della partecipazione a una componente di quest’ultima per periodi significativi – Parità di trattamento» Nella causa C‑401/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 giugno 2022,

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in Sandweiler (Lussemburgo), rappresentata da E. [OSCURATO:PERSONA], abogada, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da A. Dawes, N. Khan e

I. Söderlund, in qualità di agenti, successivamente da A. Dawes e

I. Söderlund, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]//[OSCURATO:PERSONA], ( T‑334/17 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:178 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, C(2017) 1742 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la riguarda, e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale in tale decisione.

Contesto normativo Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo 2 L’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ( GU 2002, L 114, pag. 1 , e rettifica in GU 2015, L 210, pag. 38 ) (in prosieguo: l’«accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo»), è entrato in vigore il 1 o giugno 2002.

Gli articoli 8 e 9 di tale accordo corrispondono, mutatis mutandis , rispettivamente, agli articoli 101 e 102 TFUE. 3 Ai sensi dell’articolo 11 di detto accordo: «1.

Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 (…) in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.

2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (…) che concernono le rotte tra la [OSCURATO:PERSONA] e paesi terzi».

Trattato FUE 4 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; (…)».

Accordo SEE 5 L’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»), corrisponde, mutatis mutandis , all’articolo 101 TFUE.

Fatti e decisione controversa 6 I fatti all’origine della lite e la decisione controversa, quali esposti ai punti da 1 a 60 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue. 7 [OSCURATO:PERSONA] è una compagnia di trasporto aereo operante sul mercato dei servizi di trasporto aereo di merci. 8 Nel settore del trasporto merci alcune compagnie aeree provvedono al trasporto di carichi per via aerea (in prosieguo: i «vettori»).

Di norma, i vettori forniscono servizi di trasporto merci agli spedizionieri, che organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori.

Come corrispettivo, tali spedizionieri pagano ai vettori un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilogrammo e, dall’altro, da vari sovrapprezzi.

Procedimento amministrativo 9 Il 7 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ), una richiesta di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] AG e da due delle sue società figlie, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG. [OSCURATO:PERSONA] tale domanda, esistevano contatti anticoncorrenziali tra vari vettori concernenti elementi costitutivi dei prezzi dei servizi forniti nel mercato del trasporto aereo di merci, ossia l’istituzione di sovrapprezzi detti «carburante» e «di sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare agli spedizionieri commissioni sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni»). 10 Il 14 e il 15 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diversi vettori. 11 A seguito di tali ispezioni, diversi vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, menzionata al punto 9 della presente sentenza. 12 Il 19 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che hanno successivamente presentato osservazioni scritte.

Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008.

Decisione originaria 13 Il 9 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitiva, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione originaria»).

Tale decisione aveva come destinatari 21 vettori, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA]. 14 Detta decisione esponeva, nella sua motivazione, che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, concordando il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e avevano, in tal modo, partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, riguardante il territorio dello Spazio economico europeo (SEE) e della [OSCURATO:PERSONA].

Sentenze del 16 dicembre 2015 15 Con sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] ( T‑39/11 , EU:T:2015:991 ), il Tribunale ha annullato la decisione originaria nella parte in cui riguardava [OSCURATO:PERSONA].

Con altre dodici sentenze dello stesso giorno, il Tribunale ha parimenti annullato, in tutto o in parte, tale decisione nella parte in cui riguardava altri dodici vettori o gruppi di vettori. 16 Il Tribunale ha ritenuto che detta decisione fosse inficiata da un vizio di motivazione.

Decisione controversa 17 Il 20 maggio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai vettori indicati nella decisione originaria e che hanno proposto un ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale una lettera con cui li informava della sua intenzione di adottare nuovamente una decisione che constatava la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo su tutti i collegamenti menzionati nella suddetta decisione originaria.

È stato loro concesso un termine di un mese per presentare le loro osservazioni.

Tutti si sono avvalsi di tale facoltà. 18 Il 17 marzo 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che ha come destinatari 19 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. 19 Nella decisione controversa si afferma che i vettori incriminati hanno coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni (in prosieguo: l’«intesa controversa»), commettendo così un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 20 Nella sezione 4 di tale decisione, intitolata «Descrizione dei fatti», la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente esposto che l’indagine aveva rivelato l’esistenza di un’intesa di portata mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra i concorrenti, riguardante il comportamento che essi avevano deciso, previsto o considerato di adottare in relazione a diversi elementi di prezzo dei servizi di trasporto merci menzionati al punto precedente.

Essa ha sottolineato che tale rete di contatti aveva come obiettivo comune di coordinare il comportamento dei concorrenti in materia di tariffazione o di ridurre l’incertezza per quanto riguarda la loro politica dei prezzi.

Essa ha poi descritto i contatti riguardanti, rispettivamente, il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e ha valutato le prove di fatto concernenti, da un lato, l’intesa controversa nel suo insieme e, dall’altro, ciascuno dei destinatari di detta decisione. 21 Nella sezione 5 della decisione controversa, intitolata «Applicazione delle regole di concorrenza pertinenti», la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ai fatti del caso di specie, precisando al contempo che i riferimenti a tale articolo dovevano essere letti anche come riferimenti all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dato che tali disposizioni si applicano mutatis mutandis , salvo disposizione contraria. 22 A questo proposito, per quanto riguarda la sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i limiti della propria competenza ratione temporis e ratione loci a constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie. 23 Da un lato, ai punti da 822 a 832 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.2 di detta decisione, intitolata «Competenza della [OSCURATO:PERSONA]», essa ha rilevato, in sostanza, che non avrebbe applicato, anzitutto, l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o maggio 2004 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione-paesi terzi»); poi, l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti Unione-paesi terzi nonché i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi») e, infine, l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o giugno 2002 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]»).

Essa ha precisato, al punto 832 di tale decisione, che la decisione medesima non aveva «alcuna pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo [CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] riguardante i servizi di trasporto merci [tra] la [OSCURATO:PERSONA] [e] paesi terzi». 24 Dall’altro lato, ai punti da 1036 a 1046 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.3.8 di detta decisione, intitolata «[A]applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali respingeva gli argomenti di diversi vettori incriminati, secondo i quali essa avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza territoriale alla luce delle norme di diritto internazionale pubblico, constatando e sanzionando la violazione di queste due disposizioni sui collegamenti in partenza da paesi terzi e diretti nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti, i «servizi di trasporto merci in entrata»). 25 In particolare, al punto 1045 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i servizi di trasporto merci in entrata potevano «avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e [del] SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE».

Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tali pratiche potevano avere siffatti effetti anche sulla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza (« hub ») nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e gli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non erano serviti dal vettore del paese terzo. 26 Inoltre, al punto 1046 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’intesa controversa era stata «attuata a livello mondiale», che gli accordi riguardanti i collegamenti in entrata costituivano parte integrante dell’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale era un elemento chiave di tale intesa. 27 La sottosezione 5.3 della decisione controversa, relativa all’applicazione al caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, comprende i punti da 833 a 1052.

Sotto un primo profilo, al punto 846 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento o avevano influenzato la tariffazione, «il che equivale[va] in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente» al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al pagamento agli spedizionieri di una commissione sui sovrapprezzi.

Al punto 861 di tale decisione, essa ha ritenuto che il «sistema generale di coordinamento del comportamento tariffario per servizi di trasporto merci», rivelato dalla sua indagine, attestasse l’esistenza di un’«infrazione complessa costituita da varie azioni che [potevano] essere qualificate o come accordo o come pratica concordata nell’ambito dei quali i concorrenti [avevano] sostituito scientemente la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza». 28 Sotto un secondo profilo, al punto 869 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «comportamento in questione costitui[va] un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE]», precisando, ai punti da 870 a 902 di quest’ultima, che gli accordi in questione perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale unico, consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, che essi vertevano sulla fornitura di servizi di trasporto merci e la loro tariffazione, che riguardavano le stesse imprese, che avevano natura unica e continuata e che vertevano su tre componenti, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 881 di tale decisione, che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolta in queste tre componenti. 29 Sotto un terzo profilo, al punto 903 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza almeno all’interno dell’Unione, nel SEE e in [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 917 della medesima decisione, essa ha sostanzialmente aggiunto che non era pertanto necessario prendere in considerazione gli effetti concreti di tale comportamento. 30 Sotto un quarto profilo, ai punti da 972 a 1021 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la normativa di sette paesi terzi che, secondo numerosi vettori incriminati, imponeva loro di accordarsi sui sovrapprezzi, ostacolando così l’applicazione delle regole di concorrenza pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali vettori non avessero dimostrato di aver agito sotto la coercizione di detti paesi terzi. 31 Sotto un quinto profilo, ai punti da 1024 a 1035 della decisione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 32 La sezione 7 della decisione controversa, intitolata «Durata dell’infrazione», contiene i punti da 1146 a 1169 di tale decisione.

Come risulta dal punto 1146 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’intesa controversa avesse avuto inizio il 7 dicembre 1999 e fosse durata fino al 14 febbraio 2006.

In tale punto 1146, essa ha precisato che tale intesa aveva violato: – l’articolo 101 TFUE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione; – l’articolo 101 TFUE, dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-paesi terzi; – l’articolo 53 SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno del SEE; – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi; – l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 33 Al punto 1169 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione si estendeva, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006. 34 Nella sezione 8 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le misure correttive da adottare e le ammende da infliggere, facendo riferimento agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ).

Essa ha in particolare applicato, sulla base del punto 37 di questi ultimi, una riduzione del 50% agli importi di base delle ammende, poiché una parte dei servizi relativi ai collegamenti in entrata nonché ai collegamenti in partenza dal SEE e a destinazione di paesi terzi, ad eccezione dei collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], era fornita al di fuori del territorio coperto dall’accordo SEE e una parte del danno poteva quindi essersi prodotta al di fuori di tale territorio.

Inoltre, in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso ai vettori incriminati una riduzione supplementare degli importi di base del 15%, con la motivazione che taluni regimi normativi avevano incoraggiato l’intesa controversa. 35 Gli articoli 1, 3 e 4 del dispositivo della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 1 Coordinando il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, le seguenti imprese hanno commesso la seguente infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE], all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i seguenti collegamenti e nei seguenti periodi. 1) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti tra aeroporti situati all’interno del SEE, nei seguenti periodi: (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006; (…) 2) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE per quanto riguarda i [collegamenti Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) d) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; (…) 3) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i [collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006 (…) 4) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]], nei seguenti periodi: (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; (…) Articolo 3 Sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 della presente decisione (…): (…) f)

[[OSCURATO:PERSONA]]: 79.900.000 [EUR];

(…) Articolo 4 Le imprese di cui all’articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine all’infrazione unica e continuata di cui al suddetto articolo.

Esse si astengono altresì da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto identico o simile».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, totale o parziale, dell’articolo 1 della decisione controversa, nella parte in cui la riguarda, e all’annullamento dell’ammenda inflittale all’articolo 3, lettera f), di tale decisione o, in subordine, alla riduzione del suo importo, nonché alla «correlativa adozione [delle] misure necessarie per quanto riguarda l’articolo 4 [di detta decisione]», nella parte in cui quest’ultimo la riguarda. 37 A sostegno di tale ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sette motivi di annullamento nonché nove argomenti diretti all’annullamento dell’ammenda inflittale o alla riduzione del suo importo. 38 Tra tali motivi, il terzo motivo verteva su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE in relazione alla constatazione dell’esistenza di un’infrazione per oggetto.

Il quarto motivo verteva su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione di una forma sostanziale, dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti quanto alla definizione della portata e dei criteri dell’infrazione unica e continuata.

Con il suo quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] faceva valere errori di fatto ed errori manifesti di valutazione nell’accertamento di un’infrazione alle regole di concorrenza e nella sua partecipazione a quest’ultima.

Con il suo sesto motivo, essa deduceva un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata.

Il suo settimo motivo verteva su errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda. 39 Il Tribunale ha inoltre rilevato d’ufficio un motivo vertente su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE per i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA]. 40 Gli argomenti a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda corrispondevano, per otto di essi, agli argomenti dedotti a sostegno del suo settimo motivo di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] vi ha aggiunto, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento del Tribunale relative al motivo da esso sollevato d’ufficio, un nono argomento, relativo alle vendite realizzate su questi ultimi collegamenti. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi di annullamento, compreso quello che aveva rilevato d’ufficio.

In particolare, esso ha constatato, in sostanza, al punto 401 di tale sentenza, che la portata dei contatti che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA] e di cui ai punti 250 e 350 della decisione controversa doveva essere sfumata e, al punto 445 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto, ai punti 750 e 880 di tale decisione, che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alla riunione di cui al punto 387 di quest’ultima.

Esso ha tuttavia ritenuto, in sostanza, al punto 447 della sentenza impugnata, che ciò non giustificasse la concessione a [OSCURATO:PERSONA] di un’ulteriore riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti.

Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale, al punto 647 della sentenza impugnata, ha fissato l’importo finale dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] in EUR 79900000.

Poiché tale importo era identico all’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, esso ha parimenti respinto le conclusioni di tale impresa dirette alla modifica dell’importo dell’ammenda.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 42 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare l’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione controversa nella parte in cui la riguarda; – in subordine, annullare parzialmente tali disposizioni nella parte in cui la riguardano e riguardano il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni e/o al sovrapprezzo di sicurezza; e/o annullare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale decisione, nella parte in cui la riguarda e verte sui collegamenti in entrata e, in ciascun caso, ridurre di conseguenza l’ammenda inflittale all’articolo 3, lettera f), di detta decisione; – annullare integralmente o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflittale all’articolo 3, lettera f), della decisione controversa; – in subordine, qualora la Corte constati che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale; e – adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso. 43 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in subordine, qualora la Corte accogliesse l’impugnazione, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Sull’impugnazione 44 A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi.

Con il primo motivo di impugnazione, essa fa valere che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto confermando la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti in entrata.

Con il suo secondo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa confermando la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il comportamento al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato costituiva un’infrazione per oggetto.

Il suo terzo motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale quando ha enunciato e applicato il criterio giuridico che consente di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nonché quando ha confermato la decisione controversa nella parte in cui sanziona [OSCURATO:PERSONA] per una siffatta infrazione.

Con il suo quarto motivo, dedotto in subordine, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che essa era responsabile per tutti gli aspetti dell’infrazione unica e continuata, mentre la sua partecipazione a tale infrazione era limitata.

Sul primo motivo, relativo alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata 45 Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sei parti.

Con la prima parte, essa afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio giuridico errato al fine di confermare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare il comportamento relativo ai collegamenti in entrata.

Con la seconda parte, essa sostiene che, in ogni caso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto il suo obbligo di dimostrare che il criterio basato sugli effetti qualificati delle pratiche anticoncorrenziali nell’Unione (in prosieguo: il «criterio degli effetti qualificati») era soddisfatto nel caso di specie.

Con la terza parte, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva dimostrare la propria competenza per i servizi di trasporto merci in entrata sulla base dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme.

Con la quarta parte, essa sostiene che il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova quando ha confermato la competenza della [OSCURATO:PERSONA].

Con la quinta parte, essa fa valere che il Tribunale ha illegittimamente sostituito la propria motivazione relativa alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] a quella contenuta nella decisione controversa.

La sesta parte verte su un errore di diritto e su una violazione dei diritti della difesa che sarebbero stati commessi dal Tribunale nel valutare la legittimità della decisione controversa sulla base di argomenti e di un’analisi prodotti per la prima volta nel corso del procedimento dinanzi ad esso. 46 Occorre esaminare in ordine successivo la prima, la seconda, la quarta, la quinta, la sesta e la terza parte.

Sulla prima parte, relativa al criterio che consente di stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei servizi di trasporto merci in entrata – Argomenti delle parti 47 Rinviando ai punti 103 e 115 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto internazionale pubblico non costituisce il fondamento adeguato per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a comprendere un comportamento adottato al di fuori dell’Unione o del SEE.

Dovrebbe essere rispettata la norma stabilita dal diritto dell’Unione, conformemente alla formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi tenuta a provare che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza «all’interno del mercato interno». 48 Ciò si verificherebbe qualora sia soddisfatto il criterio basato sul luogo di attuazione delle pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: il «criterio dell’attuazione»), come definito nella sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85 , EU:C:1988:447 , punto 12 ).

A tal fine, sarebbe necessario che le vendite siano effettuate direttamente con acquirenti nell’Unione o che vengano applicati aumenti dei prezzi sul mercato interno, e che vi siano ordini da parte di clienti stabiliti nel SEE.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, sarebbe necessario dimostrare che il comportamento di cui trattasi ha l’effetto di restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno conformemente ai punti 22 e 28 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ).

La produzione di tale prova andrebbe al di là del solo soddisfacimento del criterio degli effetti qualificati risultanti dal diritto internazionale pubblico. 49 La sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), non esonererebbe la [OSCURATO:PERSONA] dal suo obbligo di rispettare i requisiti di cui all’articolo 101 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe ivi indicato che il criterio degli effetti qualificati è sufficiente per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] in forza del diritto dell’Unione.

Tale criterio servirebbe solo a stabilire se l’applicazione dell’articolo 101 TFUE sia compatibile con il diritto internazionale pubblico. 50 La conclusione di cui al punto 183 della sentenza impugnata sarebbe quindi errata, in quanto i punti da 1042 a 1046 della decisione controversa non soddisferebbero il criterio giuridico applicabile per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a conoscere, sulla base dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di comportamenti svoltisi al di fuori dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA], come indicato al punto 131 di tale sentenza, la quasi totalità delle vendite di servizi di trasporto merci in entrata sarebbe stata effettuata all’esterno del SEE.

Non sarebbe stata quindi fornita la prova che il comportamento in questione avesse per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato interno. 51 Il punto 121 della sentenza impugnata sarebbe altresì errato in quanto il Tribunale vi esonera la [OSCURATO:PERSONA] dall’effettuare una qualsivoglia analisi degli effetti anticoncorrenziali nel mercato interno, in violazione dei requisiti derivanti dal punto 15 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ), da cui risulta, secondo [OSCURATO:PERSONA], che comportamenti che costituiscono una lesione della concorrenza possono essere sanzionati in applicazione dell’articolo 101 TFUE solo se possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, anche quando si tratta di un’infrazione per oggetto.

I punti 20 e 21 di tale sentenza stabilirebbero peraltro che accordi destinati ad applicarsi unicamente su un territorio situato al di fuori dell’Unione non hanno per oggetto di restringere la concorrenza all’interno dell’Unione, anche se fossero qualificati come infrazione per oggetto se fossero applicati all’interno dell’Unione. 52 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. – Giudizio della Corte 53 In primo luogo, occorre ricordare che, nella sua sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), la Corte, investita di un motivo che contestava al Tribunale di aver dichiarato che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare ai sensi dell’articolo 102 TFUE un comportamento adottato al di fuori dell’Unione sulla base delle norme di diritto internazionale pubblico poteva essere accertata alla luce del criterio dell’attuazione o alla luce del criterio degli effetti qualificati, ha dichiarato, al punto 46 di tale sentenza, che il criterio degli effetti qualificati può, di per sé, servire da fondamento alla competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 54 La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver ricordato, ai punti 42 e 45 di detta sentenza, da un lato, che le regole di concorrenza dell’Unione enunciate agli articoli 101 e 102 TFUE tendono a comprendere i comportamenti, collettivi e unilaterali, delle imprese che limitano il gioco della concorrenza nel mercato interno e, dall’altro, che il criterio dell’attuazione e quello degli effetti qualificati perseguono il medesimo obiettivo, vale a dire comprendere comportamenti che non sono stati certamente adottati nel territorio dell’Unione, ma i cui effetti anticoncorrenziali possono farsi sentire sul mercato dell’Unione. 55 Ne consegue che il criterio dell’attuazione e quello degli effetti qualificati presentano un carattere alternativo e che uno solo di tali criteri è, di per sé, sufficiente a giustificare, sulla base delle norme di diritto internazionale pubblico, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare il diritto della concorrenza dell’Unione nei confronti di un comportamento adottato al di fuori dell’Unione. 56 [OSCURATO:PERSONA] non può quindi utilmente sostenere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA], alla luce del diritto dell’Unione, a comprendere un comportamento adottato al di fuori dell’Unione o del SEE possa essere dimostrata solo se è dimostrato che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, il che potrebbe essere dimostrato solo sulla base del criterio dell’attuazione. 57 Parimenti invano [OSCURATO:PERSONA] invoca, a tal riguardo, i punti da 20 a 22 e 28 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ). [OSCURATO:PERSONA], tali punti vertono non già sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare gli articoli 101 o 102 TFUE a un comportamento adottato al di fuori dell’Unione o del SEE, bensì sul criterio sostanziale che disciplina l’applicazione di tali disposizioni a un determinato comportamento.

Essi vertono quindi sulla distinta questione del carattere anticoncorrenziale degli accordi in questione in tale causa, e più precisamente sulla questione se il comportamento in essa considerato avesse per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e potesse pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, nonché sugli elementi da prendere in considerazione al fine di procedere a tale valutazione. 58 È quindi senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, ai punti 115 e 183 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sul criterio degli effetti qualificati al fine di stabilire la propria competenza a conoscere dell’intesa controversa nella parte in cui riguardava i servizi di trasporto merci in entrata. 59 In secondo luogo, nei limiti in cui, con la critica mossa nei confronti del punto 121 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere, da un lato, che il Tribunale ha erroneamente dispensato la [OSCURATO:PERSONA] dall’effettuare un’analisi degli effetti anticoncorrenziali nel mercato interno, tale critica, nei limiti in cui è fondata sul punto 15 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ), deve essere respinta per un motivo analogo a quello già esposto al punto 57 della presente sentenza.

La Corte infatti, in tale punto 15, si è limitata a ricordare, in sostanza, che comportamenti anticoncorrenziali possono essere sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato, solo se siano anche idonei a pregiudicare il commercio fra Stati membri. 60 Dall’altro lato, è pur vero che il Tribunale ha indicato, al punto 121 della sentenza impugnata, che, in presenza di un comportamento di cui, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto rivelasse un grado di nocività per la concorrenza nel mercato interno o nel SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può richiedere la dimostrazione degli effetti concreti che la qualificazione di un comportamento come restrizione della concorrenza «per effetto» ai sensi di tali disposizioni comporta. 61 Tuttavia, da una lettura complessiva dei punti da 117 a 135 della sentenza impugnata risulta che tale punto 121 si inserisce nel contesto dell’analisi del Tribunale con la quale esso si è limitato a respingere l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sottoposto, sintetizzato ai punti da 105 a 108 di detta sentenza.

Così, in tali punti da 117 a 135, il Tribunale ha esposto i motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] non poteva utilmente sostenere che, ricorrendo alla nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe astenuta dall’effettuare una qualsivoglia analisi degli effetti del comportamento in questione.

In particolare, il Tribunale ha respinto gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], affermando, al punto 917 della decisione controversa, che non era necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali reali, si sarebbe astenuta, a causa dell’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti contestati, dal valutare se tali comportamenti avessero prodotto gli effetti qualificati richiesti al fine di dimostrare la sua competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata. 62 [OSCURATO:PERSONA], rispondendo, in sostanza, che il criterio degli effetti qualificati, che serve a fondare la competenza extraterritoriale della [OSCURATO:PERSONA], si distingue dalla questione se l’intesa controversa possa essere qualificata come restrizione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto.

Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, il criterio degli effetti qualificati, che può servire da fondamento alla competenza di applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza dell’Unione e del SEE da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del diritto internazionale pubblico, non coincide con il criterio sostanziale relativo alla restrizione della concorrenza, per oggetto o per effetto, all’interno del mercato interno dell’Unione o del SEE, al quale è soggetta la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare, ai sensi del diritto dell’Unione, una violazione di tali regole di concorrenza. 63 Inoltre, l’analisi del Tribunale volta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ritenuto che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto nel caso di specie è esposta ai punti da 134 a 171 della sentenza impugnata per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente e ai punti da 172 a 182 di tale sentenza per quanto riguarda l’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 64 In tali circostanze, [OSCURATO:PERSONA] sostiene erroneamente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dispensando la [OSCURATO:PERSONA] dall’effettuare una qualsivoglia analisi degli effetti del comportamento controverso ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 65 La prima parte del primo motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa al criterio degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 66 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale, in ogni caso, ha commesso un errore di diritto constatando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto il suo obbligo di dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie. 67 In primo luogo, il Tribunale si sarebbe basato sulla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), per affermare che il comportamento in questione aveva effetti sufficientemente probabili nel SEE, senza tener conto delle circostanze specifiche della causa che ha dato luogo a tale sentenza, che sarebbero molto lontane dalle circostanze della presente causa.

Esso avrebbe quindi erroneamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente dimostrato la propria competenza sulla base di una serie di fattori, esposti ai punti da 131 a 134 della sentenza impugnata, che sarebbero in gran parte esigui e ampiamente distanti dai fatti esaminati in tale altra causa. 68 In secondo luogo, mentre, al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe riconosciuto che l’applicazione del criterio degli effetti qualificati deve essere effettuata alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce il comportamento di cui trattasi, esso non avrebbe analizzato tale contesto.

La sua conclusione, fondata sui punti 142, 148 e 150 della sentenza impugnata, secondo cui la condizione relativa alla prevedibilità era soddisfatta, sarebbe quindi errata in diritto. 69 In terzo luogo, la giurisprudenza sulla quale il Tribunale si fonderebbe al punto 152 di tale sentenza per confermare il carattere sostanziale dell’effetto da esso analizzato riguarderebbe circostanze di fatto non paragonabili alla situazione di [OSCURATO:PERSONA].

La prima sentenza citata avrebbe riguardato un comportamento continuato per dieci anni e che coinvolgeva partecipanti che rappresentavano la quasi totalità del mercato, mentre il secondo avrebbe riguardato un comportamento durato nove anni e mezzo e implicante una fissazione dei prezzi e una limitazione coordinata della produzione.

Per contro, il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe durato solo 21 mesi per i collegamenti Unione-paesi terzi e 8 mesi per i collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi e le parti coinvolte avrebbero rappresentato solo il 34% del mercato. 70 In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe potuto legittimamente ritenere che il comportamento riguardante i collegamenti in entrata soddisfacesse la condizione di immediatezza.

A tal riguardo, esso avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 170 di detta sentenza, che la sentenza del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑91/11 , EU:T:2014:92 ) fosse inconferente.

Nessuna prova del fatto che i servizi di trasporto merci in entrata venduti agli spedizionieri siano stati destinati a termine alla vendita nel SEE sarebbe citata nella sentenza impugnata, dato che il punto 132 di quest’ultima si limita ad indicare che era «quanto meno verosimile» che gli speditori fossero stabiliti nel SEE.

Di conseguenza, la vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] di servizi di trasporto merci in entrata a spedizionieri situati al di fuori del SEE equivarrebbe alla vendita di prodotti oggetto del cartello a terzi situati al di fuori del SEE, come nella causa che ha dato luogo a tale sentenza InnoLux/[OSCURATO:PERSONA].

Il nesso tra il comportamento di cui trattasi e l’effetto asserito nel SEE sarebbe quindi insufficiente per dimostrare che tale condizione di immediatezza è soddisfatta, salvo consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare la propria competenza per qualsiasi comportamento illecito che si produca al di fuori del SEE. 71 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale parte è in parte infondata e in parte irricevibile. – Giudizio della Corte 72 In primo luogo, occorre rilevare che i punti da 131 a 134 della sentenza impugnata si inseriscono nell’analisi del Tribunale, che si trova nei punti da 117 a 135 di detta sentenza, relativa alla valutazione della pertinenza del primo dei tre motivi sul cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa per fondare la sua constatazione secondo cui il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie.

Tale motivo atteneva ai «maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi [ai] prezzi più elevati delle merci importate [che potevano avere], per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE» (in prosieguo: l’«effetto sui prezzi delle merci importate»), motivo al quale il Tribunale ha fatto riferimento quale «effetto di cui si tratta» a proposito del quale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, come risulta dal punto 116 della sentenza impugnata, che esso non rientrava tra gli effetti prodotti dal comportamento controverso di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente tener conto ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 73 È vero che, in tale contesto, il Tribunale ha segnatamente indicato, al punto 119 della sentenza impugnata, che l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non richiede di dimostrare che il comportamento controverso abbia effettivamente prodotto effetti nel mercato interno o all’interno del SEE.

Al contrario, il Tribunale ha sottolineato, rinviando al punto 51 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), che è sufficiente tener conto del probabile effetto di tale comportamento sulla concorrenza. 74 Tuttavia, da un lato, il Tribunale si è così limitato a ricordare la giurisprudenza della Corte relativa al criterio degli effetti qualificati, senza commettere errori di diritto. [OSCURATO:PERSONA], conformemente a tale giurisprudenza, il criterio degli effetti qualificati consente di giustificare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o del SEE alla luce del diritto internazionale pubblico, qualora sia prevedibile che il comportamento considerato produca un effetto immediato sostanziale nell’Unione o nel SEE.

A questo proposito, è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità.

Inoltre, è sufficiente che il comportamento di cui si tratta «possa» avere effetti immediati nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito dell’immediatezza (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punti 49 , 51 e 52 ). 75 [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto suggerisce [OSCURATO:PERSONA], con la loro formulazione generica, gli insegnamenti di cui ai punti 49, 51 e 52 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), ricordati al punto precedente della presente sentenza, sono destinati ad applicarsi non solo alle circostanze specifiche della causa che ha dato luogo a tale sentenza Intel/[OSCURATO:PERSONA], ma anche ogni volta che occorre valutare se la [OSCURATO:PERSONA] sia competente ad applicare, in particolare, l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti adottati al di fuori del SEE. 76 Dall’altro lato, è vero che, al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che dai punti 14, 17 e 70 della decisione controversa nonché dalle risposte alle misure di organizzazione del procedimento da esso adottate risultava che i vettori vendono esclusivamente o quasi esclusivamente i loro servizi di trasporto merci a spedizionieri.

Esso ha aggiunto che, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata, la quasi totalità di tali vendite si effettua al punto di origine dei collegamenti in questione, all’esterno del SEE, dove sono stabiliti detti spedizionieri, rilevando, al riguardo, che dal ricorso dinanzi al Tribunale risultava che, tra il 1 o maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato solo una quota trascurabile delle sue vendite di servizi di trasporto merci in entrata presso clienti stabiliti nel SEE. 77 Esso ha tuttavia osservato, al punto 132 di tale sentenza, che gli spedizionieri acquistavano tali servizi in qualità di intermediari, per consolidarli in un pacchetto di servizi il cui oggetto consiste, per definizione, nell’organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE a nome di mittenti, i quali potevano, come risultava dal punto 70 della decisione controversa, essere in particolare gli acquirenti o i proprietari delle merci trasportate ed era quindi quantomeno verosimile che essi fossero stabiliti nel SEE. 78 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 133 di detta sentenza, che, nei limiti in cui gli spedizionieri riversino sul prezzo dei loro pacchetti di servizi l’eventuale costo aggiuntivo risultante dall’intesa controversa, è segnatamente sulla concorrenza tra gli spedizionieri per acquisire la clientela di tali speditori che l’infrazione unica e continuata, nella parte in cui riguarda i collegamenti in entrata, poteva avere un impatto.

In questo stesso punto, esso ha rilevato che, di conseguenza, l’effetto sui prezzi delle merci importate poteva concretizzarsi nel mercato interno o nel SEE. 79 Esso ha concluso, al punto 134 della stessa sentenza, che il sovrapprezzo che gli speditori hanno dovuto eventualmente pagare e il rincaro delle merci importate nel SEE che può esserne derivato rientrano tra gli effetti prodotti dal comportamento controverso sui quali la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a fondarsi ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 80 Esso ha poi indicato, al punto 135 della sentenza impugnata, che la questione era quindi se tale effetto presentasse il carattere prevedibile, sostanziale e immediato richiesto, circostanza che esso ha esaminato ai punti da 136 a 171 di tale sentenza. 81 Da quanto precede risulta che non è alla luce delle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), bensì alla luce dei criteri generali stabiliti in tale sentenza e delle circostanze specifiche che caratterizzano il caso di specie che il Tribunale ha ritenuto che l’effetto sui prezzi delle merci importate fosse un effetto dell’intesa controversa di cui la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a tener conto ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 82 L’argomento esposto al punto 67 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 83 In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla prevedibilità, occorre rilevare che, ai punti 142, 148 e 150 della sentenza impugnata, che si inseriscono nell’analisi del Tribunale relativa alla prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che le parti dell’intesa controversa avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che l’infrazione unica e continuata avrebbe avuto come effetto, per quanto riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, un aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata.

Esso ha poi considerato, alla luce di quanto aveva constatato ai punti da 143 a 147 di detta sentenza, che era prevedibile per i vettori incriminati che l’infrazione unica e continuata avrebbe avuto come effetto, nella parte relativa ai collegamenti in entrata, un aumento del prezzo delle merci importate.

Infine, sottolineando che l’effetto sui prezzi delle merci importate rientrava nel corso normale delle cose e nella razionalità economica, esso ha aggiunto che non era affatto necessario che avesse una conoscenza esatta del funzionamento dei mercati a valle per poter prevedere tale effetto. 84 [OSCURATO:PERSONA], al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che dai punti 14 e 70 della decisione controversa risultava che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituiva un input per gli spedizionieri e che si trattava di un costo variabile, il cui aumento ha, in linea di principio, l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi.

Esso ha aggiunto, al punto 145 di detta sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcun elemento che dimostrasse che le circostanze del caso di specie fossero poco favorevoli alla ripercussione a valle, sugli speditori, del costo aggiuntivo risultante dall’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata.

Al punto 146 della stessa sentenza esso ne ha dedotto che, in tali circostanze, era ragionevolmente prevedibile, per i vettori incriminati, che gli spedizionieri avrebbero riversato tale costo aggiuntivo sugli speditori tramite un aumento del prezzo dei servizi di transito.

Esso ha anche rilevato, al punto 147 della sentenza medesima, che, come risulta dai punti 70 e 1031 della decisione impugnata, il costo delle merci di cui gli spedizionieri organizzano generalmente il trasporto integrato per conto degli speditori integra il prezzo dei servizi di transito e in particolare quello dei servizi di trasporto merci, che ne sono un elemento costitutivo. 85 Peraltro, il Tribunale, ai punti da 138 a 142 della sentenza impugnata, ha esposto i motivi per i quali, alla luce degli elementi rilevati nella decisione controversa e relativi, in particolare, alla natura del comportamento in questione e al modo in cui è composto il prezzo dei servizi di trasporto merci, le parti dell’intesa controversa avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che l’infrazione unica e continuata avrebbe avuto come effetto, per quanto riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, un aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata, di modo che restava da valutare, come indicato al punto 143 di tale sentenza, se fosse prevedibile per i vettori incriminati che gli spedizionieri avrebbero trasferito un siffatto sovrapprezzo sui propri clienti, vale a dire gli speditori. 86 Si deve quindi constatare, alla luce di tali elementi, che, rinviando in particolare alla natura del comportamento in questione, al funzionamento del mercato, al modo in cui si compongono i prezzi rilevanti nonché ai rapporti esistenti tra i diversi operatori del mercato, il Tribunale, in ogni caso, nell’ambito della sua analisi che conclude nel senso della prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate, ha tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale il comportamento in questione si inseriva. 87 L’argomento esposto al punto 68 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 88 In terzo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa al «carattere sostanziale», occorre rilevare che la valutazione, da parte del Tribunale, della questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato che l’effetto sui prezzi delle merci importate presentava il carattere sostanziale richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza, anch’essa presa in considerazione dal Tribunale al punto 115 della sentenza impugnata, figura, in via principale, ai punti da 152 a 157 di tale sentenza, mentre i punti da 158 a 161 di quest’ultima contengono, inoltre, motivi che il Tribunale ha qualificato come ad abundantiam . 89 A tal riguardo, al punto 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente indicato che la valutazione del carattere sostanziale degli effetti prodotti dal comportamento controverso deve essere effettuata alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano, in particolare, la durata, la natura e la portata dell’infrazione.

Esso ha aggiunto che possono essere rilevanti anche altre circostanze, quali l’importanza delle imprese che hanno partecipato a tale comportamento. 90 [OSCURATO:PERSONA], nulla, in tali punti, indica che tali circostanze siano rilevanti solo per comportamenti di una certa durata o che coinvolgano una certa percentuale degli operatori del mercato.

L’argomento esposto al punto 69 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 91 In quarto luogo, per quanto riguarda la condizione di immediatezza, occorre constatare, da un lato, che, al punto 170 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente invocare il punto 87 della sentenza del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑91/11 , EU:T:2014:92 ), in quanto i fatti della causa che ha dato luogo a tale sentenza differivano fondamentalmente da quelli della presente causa, circostanza che esso ha poi illustrato in dettaglio in tale punto

170. Tuttavia, come indicato al punto 169 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato, al suddetto punto 170, a respingere l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a rimettere in discussione la conclusione cui era giunto il Tribunale, al punto 168 di tale sentenza, secondo cui l’effetto sui prezzi delle merci importate presentava il carattere immediato richiesto, dato che tale conclusione si basa già sufficientemente sui punti da 163 a 167 della sentenza impugnata, che non sono contestati da [OSCURATO:PERSONA].

Il medesimo punto 170 deve, di conseguenza, essere considerato ad abundantiam . 92 Di conseguenza, l’argomentazione relativa al punto 170 della sentenza impugnata deve essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui censure dirette contro una motivazione ad abundantiam di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 537 , nonché del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P , EU:C:2024:821 , punto 263 e giurisprudenza citata). 93 Dall’altro lato, nei limiti in cui, con la sua argomentazione esposta al punto 70 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] contesta in maniera generale la valutazione del carattere immediato dell’effetto sui prezzi delle merci importate effettuata dal Tribunale alla luce, in particolare, degli elementi da esso rilevati al punto 132 della sentenza impugnata, si deve constatare che, in tale punto 132, il Tribunale ha indicato che, se gli spedizionieri acquistano servizi di trasporto merci in entrata, è per consolidarli in un pacchetto di servizi il cui scopo è appunto quello di organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE a nome di mittenti. 94 È quindi giocoforza constatare che, con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale in tale punto 132, senza tuttavia invocare il loro snaturamento. 95 [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 96 Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA], qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme procedurali relative all’onere e alla produzione della prova, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti.

La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi (sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 22 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 50 e giurisprudenza citata). 97 Detto argomento deve, di conseguenza, essere respinto in quanto irricevibile. 98 Alla luce di tutto quanto precede, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte infondata e in parte inoperante.

Sulla quarta parte, relativa ad un’illegittima inversione dell’onere della prova – Argomenti delle parti 99 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, ai punti 145 e 167 della sentenza impugnata, ha effettuato un’illegittima inversione dell’onere della prova.

Da un lato, nell’ambito della sua analisi della condizione relativa alla prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate, il Tribunale avrebbe contestato a [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito elementi atti a dimostrare che la ripercussione del sovrapprezzo a valle fosse poco probabile.

Dall’altro lato, nell’ambito della sua analisi relativa alla condizione di immediatezza di tale effetto, il Tribunale le avrebbe addebitato di non aver né dimostrato né affermato che la prevedibile ripercussione del sovrapprezzo sugli speditori nel SEE sarebbe stata colpevole o estranea al normale funzionamento del mercato. [OSCURATO:PERSONA], non spetterebbe a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 100 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 101 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione al diritto della concorrenza.

Per contro, spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di una siffatta infrazione fornire la prova che tale mezzo difensivo deve essere accolto.

Tuttavia, anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava tanto sulla [OSCURATO:PERSONA] quanto sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che le norme in materia di onere della prova siano state soddisfatte (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21 , EU:C:2023:1010 , punto 120 e giurisprudenza citata). 102 Fondata sulle norme generali in materia di produzione delle prove, tale giurisprudenza è trasponibile alla situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare la propria competenza territoriale nei confronti di comportamenti che hanno origine al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE. 103 Nella specie, per quanto riguarda, da una parte, la censura relativa al punto 145 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcun elemento che dimostrasse che le circostanze del caso di specie erano poco propizie alla ripercussione a valle, sugli speditori, del sovrapprezzo risultante dall’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata.

Esso aveva precedentemente constatato, anzitutto, ai punti da 118 a 142 di detta sentenza, che da diversi elementi risultanti dalla decisione controversa si poteva dedurre che le parti dell’intesa controversa avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che, nella parte in cui l’infrazione unica e continuata riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, essa avrebbe avuto per effetto l’aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata. 104 Esso aveva quindi rilevato, al punto 143 di detta sentenza, che la questione era pertanto quella di stabilire se i vettori incriminati potessero prevedere che gli spedizionieri avrebbero riversato un simile costo aggiuntivo sui propri clienti, vale a dire gli speditori.

A tal riguardo, esso aveva constatato, al punto 144 della medesima sentenza, che dai punti 14 e 70 della decisione controversa risultava che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituisce un input per gli spedizionieri e che si tratta di un costo variabile, il cui aumento ha, in linea di principio, l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi. 105 Ne consegue che, poiché il Tribunale aveva previamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato le circostanze da esso rilevate ai punti da 118 a 144 della sentenza impugnata, non si può ritenere che, con la constatazione da esso effettuata al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova.

La censura relativa a tale punto 145 deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. 106 Per quanto riguarda, dall’altro lato, la censura relativa al punto 167 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava, e neppure affermava, che la prevedibile ripercussione del sovrapprezzo sugli speditori stabiliti nel SEE sarebbe stata colposa o estranea al normale funzionamento del mercato. 107 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha effettuato tale constatazione dopo aver rilevato, ai punti da 163 a 166 di tale sentenza, in particolare al punto 165 di quest’ultima, che, nel caso di specie, l’intervento degli spedizionieri di cui era prevedibile che, in piena autonomia, essi avrebbero ripercosso sugli speditori il sovrapprezzo che avevano dovuto pagare era certamente tale da aver contribuito al verificarsi dell’effetto sui prezzi delle merci importate, ma che, tuttavia, tale intervento non era, di per sé, idoneo a rompere la catena di causalità tra il comportamento controverso e detto effetto e, quindi, a privarlo del suo carattere immediato. 108 In tali circostanze, alla luce di tali elementi, non contestati nell’impugnazione, e tenuto conto di quanto ricordato al punto 101 della presente sentenza, non si può ritenere che, in tale punto 167, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova.

Anche la censura diretta contro detto punto 167 è quindi infondata. 109 La quarta parte del primo motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

Sulla quinta parte del primo motivo, relativa ad una sostituzione della motivazione – Argomenti delle parti 110 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame dell’applicazione, da parte di quest’ultima, del criterio degli effetti qualificati.

Esso avrebbe costruito una propria motivazione, basandosi su fattori non presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e su considerazioni che non figurano tra quelle sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata nella decisione controversa.

In particolare, gli elementi costitutivi di tale criterio non sarebbero stati esaminati in detta decisione.

Pertanto, solo due punti di questa decisione riguarderebbero tale criterio, mentre il Tribunale vi avrebbe dedicato 69 punti della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, in particolare, al punto 165 della sentenza impugnata, che riguarderebbe la ripercussione del sovrapprezzo sugli speditori nel SEE, mentre il punto 1045 della decisione controversa riguarderebbe solo i consumatori nel SEE.

Allo stesso modo, i punti da 155 a 161 di tale sentenza farebbero riferimento a parti di tale decisione che non vertono sull’applicazione di detto criterio.

Sarebbe irrilevante che il Tribunale abbia risposto agli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che sarebbe dimostrata la mancata analisi, nella decisione controversa, degli elementi costitutivi del criterio degli effetti qualificati. 111 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 112 La portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla parte ricorrente e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da quest’ultima.

Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui si tratta (sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/23 P , EU:C:2024:580 , punto 38 e giurisprudenza citata). 113 Il Tribunale non può quindi colmare, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione dell’atto impugnato, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/11 P , EU:C:2013:519 , punto 65 e giurisprudenza citata). 114 Tuttavia, quando il Tribunale si limita a rispondere all’argomento dedotto dinanzi ad esso e ad esplicitare in tal modo la motivazione dell’atto impugnato, non si può ritenere che esso sostituisca la propria motivazione a quella dell’autore di tale atto (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P , EU:C:2014:1742 , punto 56 , e del 23 novembre 2023, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑209/21 P , EU:C:2023:905 , punto 49 ). 115 Nel caso di specie, è vero che il Tribunale non ha fondato la constatazione effettuata al punto 165 della sentenza impugnata su un punto della decisione controversa.

Tuttavia, come risulta da una lettura d’insieme della motivazione di tale sentenza dedicata alla valutazione del criterio degli effetti qualificati, e in particolare dei punti 111 e 127 di tale sentenza, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva, sia pure in modo succinto, gli elementi che hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse stabilito la propria competenza extraterritoriale alla luce del criterio degli effetti qualificati. [OSCURATO:PERSONA], sono questi elementi che, letti alla luce degli altri punti pertinenti di tale decisione, menzionati ai punti 131, 132, da 138 a 141, 144, 147, da 155 a 157, 160 e 161 della sentenza impugnata, hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato l’esistenza di tali effetti.

Risulta, peraltro, dai punti da 116 a 171 della sentenza impugnata che, in tali punti, il Tribunale si è limitato a rispondere all’argomento che gli era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] e ad esplicitare la motivazione della decisione controversa, più in particolare traendo talune indicazioni dagli elementi che figuravano in tale decisione. 116 La circostanza che gli elementi rilevati in tali punti, e in particolare ai punti da 155 a 161 della sentenza impugnata, non siano stati espressamente invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte di tale decisione dedicata all’accertamento della sua competenza territoriale non può dimostrare l’esistenza di una sostituzione illegittima della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza ricordata al punto 113 della presente sentenza esige soltanto che l’esame del Tribunale si ricolleghi alle valutazioni contenute nell’atto sottoposto al suo controllo.

Inoltre, come già constatato al punto precedente, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva gli elementi che avevano consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato la propria competenza territoriale alla luce degli effetti qualificati. 117 Pertanto, l’asserita sostituzione della motivazione non è dimostrata.

La quinta parte del primo motivo d’impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

Sulla sesta parte, relativa ad un errore di diritto e ad una violazione dei diritti della difesa – Argomenti delle parti 118 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa valutando la legittimità della decisione controversa sulla base di argomenti e di un’analisi prodotti per la prima volta dinanzi ad esso.

A tal riguardo, la sostituzione di motivi che avrebbe effettuato per valutare il criterio degli effetti qualificati avrebbe privato [OSCURATO:PERSONA] del diritto di prendere posizione sull’applicazione di tale criterio nel corso del procedimento amministrativo, in violazione della giurisprudenza secondo la quale l’impresa interessata deve avere la possibilità di far conoscere il suo punto di vista in merito alla veridicità e alla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché dei documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue affermazioni.

Se è vero che la problematica affrontata nella sentenza impugnata ha potuto essere individuata da [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che il Tribunale si è basato su un’analisi e su argomenti nuovi relativi al criterio degli effetti qualificati, che non figuravano nel fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA]. 119 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale argomento è infondato. – Giudizio della Corte 120 La presente parte si basa sulla premessa secondo cui, quando il Tribunale ha valutato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie, esso ha illegittimamente sostituito la propria motivazione a quella che figurava nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi della quinta parte del presente motivo risulta che tale premessa è infondata. 121 La sesta parte del primo motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte, relativa all’accertamento della competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme – Argomenti delle parti 122 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 174, 176 e 177 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente dimostrare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE ai collegamenti in entrata basandosi sulla natura unica e continuata dell’infrazione considerata nel suo insieme. 123 In primo luogo, il Tribunale avrebbe confuso la nozione di «infrazione unica e continuata», da un lato, e l’accertamento della competenza della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.

Tale nozione, volta ad alleggerire l’onere della prova gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe estendere la competenza di quest’ultima ad applicare l’articolo 101 TFUE, salvo riconoscerle una competenza illimitata a conoscere di qualsiasi comportamento che si produca al di fuori del SEE asseritamente facente parte di un’infrazione unica e continuata, di cui solo taluni elementi produrrebbero effetti nel SEE. 124 In secondo luogo, la nozione di «infrazione unica e continuata» presupporrebbe che ogni aspetto sostanziale di tale infrazione costituisca esso stesso un’infrazione.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe basarsi su quest’ultima per estendere la sua competenza ad un comportamento riguardante collegamenti in entrata che non aveva né per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza all’interno del SEE. 125 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che la causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), riguardava circostanze di fatto prive di relazione con quelle del caso di specie. 126 In quarto luogo, il punto 177 della sentenza impugnata sarebbe errato nella parte in cui il Tribunale ha ivi considerato che, al punto 1046 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato gli effetti dell’infrazione considerata nel suo insieme, mentre tale punto non conterrebbe alcun esame in tal senso. 127 Contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente contestato il punto 1046 della decisione controversa nel suo ricorso di primo grado, come risulterebbe espressamente dal ricorso dinanzi al Tribunale.

Tale punto 1046 sarebbe stato, inoltre, preso in considerazione dalla sezione 5.3.2 di detto ricorso.

Inoltre, sarebbe sulla base non della decisione controversa, bensì delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti del Tribunale che quest’ultimo avrebbe stabilito che detto punto 1046 costituiva uno dei motivi sulla base dei quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto. 128 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale parte è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato il punto 1046 della decisione controversa dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, essa sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 129 È sufficiente osservare che, con il suo sesto motivo dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si limitava a contestare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai comportamenti controversi nella parte in cui riguardavano i servizi di trasporto merci in entrata.

A tal riguardo, il Tribunale ha concluso, al punto 171 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, cosicché la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento in questione, nei limiti in cui era contestata, era dimostrata.

Ne consegue che era ad abundantiam per il Tribunale esaminare, ai punti da 172 a 182 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento in questione, fosse parimenti legittimata a ritenere, al punto 1046 della decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto alla luce degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 130 Inoltre, come risulta dall’analisi relativa alla prima, seconda e dalla quarta alla sesta del presente motivo, il Tribunale ha concluso in tal senso al punto 171 della sentenza impugnata senza incorrere negli errori di diritto o nella sostituzione della motivazione addebitatigli. 131 In tali circostanze, occorre constatare che detto argomento riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata. 132 La terza parte del primo motivo deve, di conseguenza, in ogni caso, essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza. 133 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.

Sul secondo motivo, relativo alla qualificazione del comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto 134 Il secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due parti.

Con la prima, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva analizzato sufficientemente il contesto economico e giuridico nel quale si inseriva l’intesa controversa.

Con la seconda, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e violato i suoi diritti della difesa concludendo che la valutazione strettamente necessaria del contesto economico e giuridico realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per qualificare il comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto.

Sulla prima parte, relativa alla portata dell’analisi del contesto economico e giuridico incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 135 [OSCURATO:PERSONA] afferma, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 303 a 305 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitarsi ad un esame del contesto economico e giuridico pertinente limitato «a quanto strettamente necessario», dato che essa riteneva che il comportamento in questione fosse assimilabile a un’intesa sui prezzi orizzontale e, inoltre, che essa avesse soddisfatto tale grado di esame.

Solo tre pagine della decisione controversa sarebbero dedicate alla qualificazione dell’intesa controversa come restrizione della concorrenza per oggetto.

Inoltre, queste ultime non conterrebbero alcuna analisi del contesto economico e giuridico del mercato, come già esposto nel ricorso dinanzi al Tribunale. 136 Quest’ultimo avrebbe altresì erroneamente ritenuto, al punto 305 della sentenza impugnata, che detto grado di esame fosse soddisfatto alla luce delle sole spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il prezzo era il principale strumento di concorrenza, le pratiche in questione miravano ad eliminare l’incertezza in materia di prezzi sul mercato nonché a garantire che la disciplina sul mercato fosse mantenuta e gli aumenti fossero applicati integralmente.

Per contro, nella sua prassi decisionale anteriore, l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe più sviluppata, ove si sarebbe parimenti trattato di un esame limitato a quanto strettamente necessario. 137 Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 309 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe la prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare non già che quest’ultima avrebbe dovuto soddisfare un livello di esigenza più rigoroso, bensì che la disparità delle iniziative adottate da quest’ultima per realizzare l’«esame strettamente necessario» è talmente profonda che la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure utilizzato la sua prassi anteriore a titolo indicativo.

Quest’ultima avrebbe indebitamente escluso numerosi fattori pertinenti dal suo asserito esame del contesto economico e giuridico dei fatti del caso di specie, tra i quali la natura dei servizi di trasporto aereo di merci e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato del trasporto aereo di merci, la sua complessità e la potenza degli spedizionieri.

Così facendo, il Tribunale avrebbe altresì omesso di tener conto del fatto che la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto deve essere interpretata restrittivamente. 138 Dall’altro lato, constatando l’esistenza di un’infrazione per oggetto senza prendere in debita considerazione gli argomenti che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nel suo ricorso di primo grado nell’ambito della valutazione del contesto economico e giuridico del caso di specie, il Tribunale avrebbe violato i suoi diritti della difesa, privandola di un dibattito approfondito e contraddittorio sul contesto economico e giuridico in cui si colloca il suo comportamento. 139 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 140 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentano un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano.

Nella valutazione di tale contesto occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (sentenze dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , punto 53 , e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punti 165 e 166 ). 141 Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, per accordi o pratiche collusive che costituiscono violazioni particolarmente gravi della concorrenza, l’analisi del contesto economico e giuridico in cui si inserisce la pratica può limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per concludere nel senso dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto (v., in tal senso, sentenze del20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑373/14 P , EU:C:2016:26 , punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata, e del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21 , EU:C:2023:812 , punti da 100 a 102 ). 142 Tra questi tipi di accordi o di pratiche collusive figurano gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 82 , nonché del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 163 ), mentre le intese orizzontali che prevedono la fissazione dei prezzi rientrano peraltro nella categoria degli accordi espressamente vietati dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE. 143 La giurisprudenza esposta ai punti da 140 a 142 della presente sentenza è stata richiamata, in sostanza, dal Tribunale ai punti 300 e 302 della sentenza impugnata.

Inoltre, al punto 303 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che, ai punti 908, 909, 1199 e 1208 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il comportamento controverso fosse assimilabile a un’intesa di fissazione dei prezzi orizzontale, sebbene non riguardasse la totalità del prezzo finale dei servizi in questione.

Esso ne ha dedotto, al punto 304 di detta sentenza, che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva nel suo controricorso che essa poteva limitarsi ad un esame del contesto economico e giuridico pertinente limitato a quanto risultava strettamente necessario al fine di qualificare gli accordi e le pratiche controversi come restrizione della concorrenza «per oggetto». 144 È quindi in conformità con la giurisprudenza della Corte che il Tribunale ha constatato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il comportamento in questione fosse assimilabile a un’intesa di fissazione dei prezzi orizzontale, l’analisi da parte di quest’ultima del contesto economico e giuridico nel quale tale comportamento si inseriva poteva limitarsi a quanto risultava strettamente necessario per concludere nel senso dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. 145 In secondo luogo, per quanto riguarda specificamente l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] relativo al punto 305 della sentenza impugnata, è vero che il Tribunale ha ivi dichiarato che l’esame del contesto economico e giuridico pertinente effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa soddisfaceva tale requisito.

A tal riguardo, esso ha rilevato che, ai punti 909 e 916 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che il prezzo era il principale strumento di concorrenza, che gli accordi e le pratiche controversi miravano ad eliminare l’incertezza in materia di tariffazione sul mercato del trasporto merci e quindi a garantire che la disciplina sul mercato fosse mantenuta e che gli aumenti derivanti dagli indici del carburante fossero applicati integralmente e in modo coordinato. 146 Tuttavia, in tale punto 305, il Tribunale ha altresì constatato che tale analisi si basava segnatamente sulla sezione 4 della decisione controversa, in cui erano descritti, in particolare, i principi di base e la struttura dell’intesa controversa, e che detta analisi doveva altresì essere letta alla luce della descrizione del settore del trasporto merci e delle modalità di tariffazione applicabili, che [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosceva essere stata effettuata nella sezione 2.1 di tale decisione. 147 Il Tribunale non si è quindi limitato, al punto 305 della sentenza impugnata, alla sola constatazione esposta da [OSCURATO:PERSONA] al punto 136 della presente sentenza. [OSCURATO:PERSONA], esso l’ha completato facendo riferimento agli altri elementi pertinenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, vale a dire, come indicato in tale punto 305, i principi di base e la struttura dell’intesa controversa nonché la descrizione del settore del trasporto merci e delle modalità di tariffazione applicabili in tale settore, che sono peraltro, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 140 della presente sentenza, elementi pertinenti al fine di valutare se un determinato comportamento costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto. 148 La censura di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detto punto 305 si basa quindi su una lettura incompleta della sentenza impugnata. 149 A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] non può trarre argomenti utili dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], anche se, come essa sostiene nella presente impugnazione, la invoca solo al fine di dimostrare che il Tribunale ha erroneamente omesso di censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver indebitamente escluso numerosi fattori pertinenti dall’analisi che essa era tenuta ad effettuare. [OSCURATO:PERSONA], come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 309 della sentenza impugnata, la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] può avere solo carattere indicativo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P , EU:C:2023:561 , punto 164 e giurisprudenza citata). 150 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 138 della presente sentenza, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il motivo vertente sulla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/21 P , EU:C:2023:708 , punto 185 e giurisprudenza citata).

Ciò premesso, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha debitamente preso in considerazione gli argomenti che essa gli aveva presentato nell’ambito della valutazione del contesto economico e giuridico del caso di specie, essa gli addebita, in realtà, con il pretesto di un’asserita violazione dei diritti della difesa, di aver violato il suo obbligo di motivazione. 151 Occorre quindi ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P , EU:C:2013:229 , punto 29 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 113 e giurisprudenza citata). 152 Tuttavia, tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 372 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 114 e giurisprudenza citata). 153 Occorre altresì ricordare che detto obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legalità sostanziale dell’atto controverso [sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 67 , e del 4 ottobre 2024, UPL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands)/[OSCURATO:PERSONA], C‑262/23 P , EU:C:2024:862 , punto 134 e giurisprudenza citata]. 154 Nel caso di specie, ai punti da 293 a 304 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto i motivi di diritto e di fatto per i quali concludeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente considerato che essa poteva limitarsi ad un esame del contesto economico e giuridico pertinente limitato a quanto risultava strettamente necessario al fine di qualificare gli accordi e le pratiche controversi come restrizione della concorrenza per oggetto.

Inoltre, ai punti da 305 a 310 di tale sentenza, esso ha esposto i motivi per i quali riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad esso, l’esame del contesto economico e giuridico pertinente effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa soddisfacesse tali requisiti.

Al punto 306 di detta sentenza, esso ha inoltre respinto l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto da un eventuale effetto di vasi comunicanti, nonché, al punto 309 di quest’ultima, il suo argomento relativo alla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, al punto 310 della medesima sentenza, esso ha respinto il suo argomento che contestava la qualificazione del comportamento controverso come «intesa qualificata». 155 Tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 151 e 152 della presente sentenza, non si può quindi ritenere che, così facendo, il Tribunale abbia violato il suo obbligo di motivare la sentenza impugnata quando ha respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore qualificando il comportamento di cui trattasi come restrizione della concorrenza per oggetto, senza aver previamente valutato il contesto economico e giuridico pertinente. 156 L’argomento esposto al punto 138 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 157 Peraltro, nei limiti in cui, con essa, [OSCURATO:PERSONA] intende far valere che il Tribunale ha erroneamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a qualificare il comportamento di cui trattasi come restrizione della concorrenza per oggetto, tale argomento non è idoneo a dimostrare una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 153 della presente sentenza, ma rientra nella fondatezza dell’analisi effettuata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale analisi nella seconda parte del presente motivo, cosicché tale argomento sarà quindi esaminato, in tale misura, con questa seconda parte. 158 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa all’analisi che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di qualificare il comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto – Argomenti delle parti 159 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa concludendo che la valutazione strettamente necessaria del contesto economico e giuridico realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per qualificare il comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto, senza tener conto degli elementi che caratterizzano tale contesto, o addirittura senza analizzare le prove che dimostrano tali elementi. 160 Da un lato, il comportamento di cui trattasi non potrebbe essere validamente qualificato come infrazione per oggetto, in quanto non era idoneo a restringere la concorrenza sul mercato del trasporto aereo di merci, né direttamente né indirettamente.

Come esposto nel ricorso dinanzi al Tribunale, i clienti prenderebbero le loro decisioni di acquisto sulla base del prezzo globale che deve essere loro fatturato.

Inoltre, l’aumento dei sovrapprezzi potrebbe essere neutralizzato dalla concorrenza sulle tariffe di base, poiché il comportamento riguardante i sovrapprezzi non è consistito nel fissare i prezzi di vendita nei confronti dei clienti né nel ridurre o eliminare la concorrenza sui prezzi.

I punti 298 e 299 della sentenza impugnata sarebbero quindi errati, in quanto il Tribunale vi avrebbe erroneamente ignorato fattori che svolgono un ruolo essenziale nel contesto economico e giuridico dei casi citati in tali punti, che sarebbero stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per accertare un’infrazione per oggetto in tali cause, ma che sarebbero assenti dal caso di specie. 161 Inoltre, il comportamento di cui trattasi non sarebbe stato idoneo a restringere indirettamente la concorrenza nel mercato interno, in quanto i prezzi sul mercato del trasporto aereo di merci erano largamente opachi e le parti interessate avevano detenuto, nel corso del 2005, solo il 34% del mercato mondiale del trasporto aereo di merci, che sarebbe peraltro fortemente frammentato.

Pertanto, anche se il loro coordinamento fosse dimostrato, sarebbe altamente improbabile che essa abbia potuto falsare sensibilmente la concorrenza. 162 Dall’altro, neppure il rifiuto di pagare commissioni potrebbe essere validamente qualificato come infrazione per oggetto.

Come parimenti esposto nel ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in debita considerazione il contesto giuridico specifico nel quale le parti hanno discusso delle commissioni sui sovrapprezzi.

Si sarebbe trattato di una reazione legittima alle pratiche degli spedizionieri, il che escluderebbe che il rifiuto di pagare commissioni possa essere validamente qualificato come infrazione per oggetto.

Al punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe tuttavia aderito ai punti da 675 a 702 della decisione controversa, senza tener conto del contenzioso con gli spedizionieri e delle minacce sottese alle discussioni tra i vettori e gli spedizionieri. 163 Inoltre, ai punti da 487 a 490 della sentenza impugnata, esso avrebbe interpretato erroneamente gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non avrebbe sostenuto di essere autorizzata a intrattenere contatti con gli altri vettori in merito al rifiuto di pagare commissioni a causa del comportamento illecito degli spedizionieri, ma avrebbe sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva applicato il giusto criterio giuridico per dimostrare l’esistenza di un’infrazione per oggetto e non aveva rispettato i suoi diritti della difesa non esaminando i suoi argomenti relativi al contesto giuridico ed economico in cui si colloca tale rifiuto. 164 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale seconda parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 165 A norma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 166 Pertanto, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, in forza dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 21 , e dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C 363/22 P , EU:C:2024:20 , punto 50 e giurisprudenza citata). 167 Di contro, come è stato già ricordato al punto 96 della presente sentenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova.

La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi. 168 Nel caso di specie, in primo luogo, è giocoforza constatare che la qualificazione dell’intesa controversa come infrazione per oggetto costituisce una qualificazione giuridica dei fatti.

Tuttavia, da un lato, come risulta dall’argomentazione esposta ai punti 160 e 163 della presente sentenza, con il pretesto di un errore di qualificazione giuridica dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] mira essenzialmente a che la Corte effettui una nuova valutazione di fatti e di elementi di prova già presentati al Tribunale, senza invocare il loro snaturamento da parte di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] espone ciò che essa considera essere il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto aereo di merci e l’effetto limitato che il comportamento di cui trattasi avrebbe avuto sul prezzo di tali servizi.

Entro tali limiti, detto argomento deve quindi essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 169 Dall’altro lato, nella parte in cui, con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ai punti 298 e 299 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, sulla base di una giurisprudenza che sarebbe essenzialmente irrilevante, che un comportamento consistente nel fissare soltanto una parte del prezzo del prodotto o del servizio interessato può essere qualificato come intesa orizzontale di fissazione dei prezzi, è sufficiente rilevare che tale argomento si basa sulla premessa secondo cui un accordo tra concorrenti consistente nel fissare solo una parte del prezzo o del servizio interessato non può rientrare nella nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 170 A tal riguardo, è vero che la Corte ha statuito che la nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a talune forme di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario.

Tale giurisprudenza si fonda sul fatto che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/KRKA, C‑151/19 P , EU:C:2024:546 , punto 63 e giurisprudenza citata). 171 È pacifico, a tal riguardo, che può ritenersi che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, possano avere per loro natura effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sicché può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato (sentenza del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/13 P , EU:C:2015:184 , punto 115 e giurisprudenza citata).

Tali comportamenti, infatti, determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 163 ). 172 Il criterio giuridico essenziale per determinare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risiede quindi nella constatazione che un siffatto accordo o una siffatta pratica rientra in una forma che presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non occorra ricercarne gli effetti di tale restrizione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 162 ), e tale constatazione deve essere effettuata alla luce degli elementi ricordati al punto 140 della presente sentenza. 173 Ne consegue che la mera circostanza che il comportamento collusivo di cui trattasi abbia riguardato solo una parte del prezzo del prodotto o del servizio interessato non può in alcun modo dimostrare che tale comportamento non rientri in una forma di coordinamento che deve essere considerata, per sua stessa natura, nociva al funzionamento del normale gioco della concorrenza.

Al contrario, un siffatto comportamento comporta, per sua stessa natura, un aumento dei prezzi, con conseguente cattiva ripartizione delle risorse a danno, in particolare, dei consumatori. 174 L’argomento riguardante i punti 298 e 299 della sentenza impugnata si basa, di conseguenza, su una premessa errata, cosicché deve essere respinto in quanto infondato. 175 In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione del rifiuto di pagare commissioni come infrazione per oggetto, occorre rilevare che, con l’argomentazione esposta ai punti 162 e 163 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione, da parte del Tribunale, del carattere anticoncorrenziale dei contatti ai quali essa ha partecipato in merito al rifiuto di pagare commissioni, che figura ai punti da 483 a 491 della sentenza impugnata. 176 [OSCURATO:PERSONA], al punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a menzionare quanto risultava dai punti da 675 a 702 della decisione controversa, di cui la [OSCURATO:PERSONA] non sostiene uno snaturamento da parte del Tribunale.

La censura relativa a tale punto 485 deve quindi essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 177 Quanto ai punti da 487 a 490 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ivi esposto, in sostanza, che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il rifiuto di pagare commissioni costituiva una risposta legittima al comportamento asseritamente illecito degli spedizionieri, ma che dalla giurisprudenza citata in tali punti 487 e 488 risultava che [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi del comportamento asseritamente anticoncorrenziale degli spedizionieri per negare che i contatti relativi al rifiuto di pagare commissioni nei quali essa è stata coinvolta avessero carattere anticoncorrenziale. 178 [OSCURATO:PERSONA], giustamente il Tribunale ha ricordato, al suddetto punto 488, che spetta alle autorità pubbliche e non ad imprese private garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e tale richiamo è conforme alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Lundbeck/[OSCURATO:PERSONA], C‑591/16 P , EU:C:2021:243 , punto 126 e giurisprudenza citata). 179 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, in sostanza, che tale circostanza, rientrante nel contesto in cui si inseriva il comportamento controverso, quand’anche fosse dimostrata, non potesse in ogni caso legittimare una violazione dell’articolo 101 TFUE e ancor meno una pratica collusiva di cui è stato constatato, come aveva fatto ai punti da 293 a 311 della sentenza impugnata, che essa presenta il grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificata come «restrizione per oggetto». 180 L’argomento esposto al punto 163 della presente sentenza è, pertanto, infondato. 181 La seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Ne consegue che occorre respingere detto secondo motivo.

Sul terzo motivo, relativo all’esistenza di un’infrazione unica e continuata e alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima 182 Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due parti.

Con la prima, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esponendo correttamente il criterio giuridico che consente di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Con la seconda, essa afferma che il Tribunale ha erroneamente confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] che stabilisce la sua responsabilità per l’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme.

Sulla prima parte, relativa al criterio giuridico pertinente per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 183 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esponendo in modo errato il criterio giuridico che consente di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Ai punti da 322 a 324 e 335 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe affermato che l’accertamento di una siffatta infrazione richiede l’esistenza di un piano globale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale di una parte a tale piano e la conoscenza, provata o presunta, da tale parte dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti ai quali essa non ha direttamente partecipato.

Inoltre, al punto 325 di tale sentenza, esso avrebbe esaminato la nozione di «complementarità».

Tuttavia, ai punti da 325 a 327 di quest’ultima, esso avrebbe considerato che, sebbene la complementarità possa costituire un indizio oggettivo che avvalora l’esistenza di un piano d’insieme volto alla realizzazione di un obiettivo anticoncorrenziale, non è necessario, al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, verificare se comportamenti diversi presentino nessi di complementarità.

Una siffatta affermazione sarebbe contraria a una copiosa giurisprudenza del Tribunale, che sarebbe stata confermata implicitamente dalla Corte nella sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑440/19 P , EU:C:2021:214 ).

Risulterebbe altresì dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che essa applicherebbe tale criterio, che sarebbe stato peraltro applicato al punto 879 della decisione controversa. 184 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i punti 107 e 108 della sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑700/19 P , EU:C:2022:484 ), conferiscono una portata troppo inclusiva alla nozione di «infrazione unica e continuata» per quanto riguarda comportamenti che non hanno alcun legame tra loro, alleggerendo al contempo in modo significativo l’onere che incombe alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe evitare un simile ostacolo. 185 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 186 Da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione.

Pertanto, ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza nel mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 41 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 240 ). 187 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 42 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 241 ). 188 A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo.

Invece, la condizione relativa alla nozione di «obiettivo unico» implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA], C‑644/13 P , EU:C:2017:59 , punto 50 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 242 ). 189 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, in sostanza, ai punti 325 e 326 della sentenza impugnata, che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non è necessario verificare se essi presentino un nesso di complementarità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto precedente, e nel dedurne, al punto 327 di tale sentenza, che, anche supponendola dimostrata, l’asserita omissione della [OSCURATO:PERSONA] della dimostrazione di un siffatto nesso di complementarità tra gli accordi e le pratiche controverse non era idonea, di per sé, a viziare di errore la loro qualificazione come infrazione unica e continuata. 190 [OSCURATO:PERSONA] invoca, anzitutto, al riguardo, una presunta giurisprudenza contraria del Tribunale che sarebbe stata confermata dalla Corte nella sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑440/19 P , EU:C:2021:214 ). [OSCURATO:PERSONA], nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte non era stata investita della questione se, al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, fosse o meno necessario verificare se i diversi comportamenti in questione presentassero un nesso di complementarità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 188 della presente sentenza.

Pertanto, il silenzio della Corte su tale punto non può essere interpretato come una rimessa in discussione della giurisprudenza costante, richiamata in tale punto

188. 191 Inoltre, poiché tale giurisprudenza è stata ancora recentemente riaffermata dalla Corte, in particolare al punto 242 della sua sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑201/19 P , EU:C:2024:552 ), [OSCURATO:PERSONA] non può essere seguita quando suggerisce, con il suo argomento esposto al punto 183 della presente sentenza, che tale giurisprudenza non sarebbe costante né coerente. 192 Infine, non si può neppure ritenere che la giurisprudenza esposta al punto 188 della presente sentenza, parimenti ricordata, in sostanza, ai punti 107 e 108 della sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑700/19 P , EU:C:2022:484 ), che [OSCURATO:PERSONA] invoca, attribuirebbe una portata troppo ampia alla nozione di «infrazione unica e continuata», facendo rientrare in tale nozione comportamenti che non hanno alcun rapporto tra loro. [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che, conformemente a tale giurisprudenza costante, detta nozione presuppone l’esistenza di un «piano d’insieme» nel quale si inseriscono i diversi comportamenti che la compongono e che questi ultimi perseguono un identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno. 193 Da tutto quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 194 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa può essere ritenuta responsabile dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 195 Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse debitamente dimostrato la natura complementare e continuata dell’infrazione.

Il punto 509 della sentenza impugnata sarebbe errato nella parte in cui il Tribunale ha ivi considerato che il fatto che il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni abbia avuto inizio quasi cinque anni dopo l’inizio dell’infrazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] non toglieva nulla al suo contributo, attraverso la sua interazione con le altre componenti dell’infrazione, alla realizzazione dell’obiettivo unico perseguito. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], un divario temporale così flagrante consentirebbe, al contrario, di supporre che il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni fosse totalmente indipendente dalla collusione sui sovrapprezzi.

Gli elementi in senso contrario, menzionati al punto 880 della decisione controversa, sarebbero irrilevanti. 196 Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza, esposta nel ricorso di primo grado, che i contatti relativi al sovrapprezzo carburante consistevano in contatti mondiali a livello della sede delle imprese interessate, mentre quelli relativi al sovrapprezzo di sicurezza si sarebbero principalmente tenuti a livello locale.

Il punto 466 della sentenza impugnata che respinge tali argomenti sarebbe errato, il fatto che i contatti sul sovrapprezzo di sicurezza menzionino comunicazioni con la sede non toglierebbe nulla al fatto che i contatti multilaterali relativi a ciascuna di queste due componenti dell’infrazione fossero condotti localmente.

Tenuto conto di tali elementi, il punto 473 della sentenza impugnata sarebbe anch’esso erroneo, in quanto il Tribunale considera che [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a rimettere in discussione l’inserimento delle componenti relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza in un’unica e medesima infrazione che persegue un obiettivo unico, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimata a ricorrere a contatti ampiamente distanti nel tempo per constatare l’esistenza di una sola infrazione continuata. 197 Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe viziato la sentenza impugnata con una motivazione contraddittoria rilevando, al punto 326 di quest’ultima, che non era necessario che fossero dimostrati legami di complementarità affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse dimostrare un’infrazione unica e continuata, facendo poi riferimento a siffatti legami nelle sue constatazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], ai punti 497 e 523 di tale sentenza, per giustificare il fatto che il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni faceva parte dell’infrazione unica e continuata constatata nella decisione controversa. 198 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 199 In primo luogo, occorre ricordare che dall’analisi della prima parte del presente motivo risulta che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 326 della sentenza impugnata, che non è necessario, al fine di qualificare diversi comportamenti come infrazione unica e continuata, verificare se essi presentino legami di complementarità nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte a una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai loro autori. 200 Pertanto, al punto 508 della sentenza impugnata, il Tribunale, riferendosi a tale punto 326, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a verificare, al fine di qualificare comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, se essi presentino siffatti legami di complementarità.

Esso ne ha dedotto che, anche supponendola dimostrata, l’omessa dimostrazione di tali legami tra la componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni e le componenti di quest’ultima relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza non era quindi idonea, di per sé, a viziare la decisione controversa. 201 È quindi ad abundantiam che, al punto 509 di tale sentenza, peraltro introdotto dalla locuzione «in ogni caso», esso ha esaminato l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] traeva dall’inizio relativamente tardivo della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni rispetto a tali altre componenti.

Ne consegue che la censura che [OSCURATO:PERSONA] rivolge contro tale punto della sentenza impugnata, esposta al punto 195 della presente sentenza, deve essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza. 202 In secondo luogo, occorre rilevare che, al punto 466 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad indicare che i tre contatti fatti valere da [OSCURATO:PERSONA] al fine di constatare la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza illustravano, anziché smentire, l’organizzazione a più livelli descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, in quanto tali contatti menzionavano tutti istruzioni o comunicazioni con la sede delle imprese interessate, ove il Tribunale rinvia, a titolo di esempio, ai messaggi di posta elettronica descritti ai punti 594 e 595 della decisione controversa. 203 Quanto al punto 473 di tale sentenza, il Tribunale ha ivi rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva utilmente contestato la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo carburante, che essa non era riuscita a rimettere in discussione l’iscrizione delle componenti relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza in un’unica e medesima infrazione avente un obiettivo unico, e che era pacifico che la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo carburante si era mantenuta fino al 14 febbraio 2006, ove «elementi di prova affidabili» esistevano almeno a partire dal 10 giugno 2005 e tale partecipazione era corroborata, prima di tale data, da un notevole volume di prove e di indizi di contatti anticoncorrenziali. 204 È quindi giocoforza constatare che tali punti 466 e 473 contengono solo valutazioni di fatto.

Pertanto, con l’argomentazione esposta al punto 196 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] chiede, in realtà, alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, già effettuata nell’ambito della sua valutazione sovrana dal Tribunale nei suddetti punti, senza tuttavia sostenere che quest’ultimo li abbia snaturati.

Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 205 In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita contraddittorietà della motivazione, è vero che, al punto 497 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato in particolare che, tenuto conto della «complementarità» tra, da un lato, le componenti dell’infrazione relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza e, dall’altro, la componente di quest’ultima relativa al rifiuto di pagare commissioni, esso poteva ragionevolmente dedurre dagli elementi rilevati in tale punto 497 che i contatti relativi ai rifiuti di pagamento di commissioni ai quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato rivestivano una portata geografica analoga a quella dei sovrapprezzi, o erano vicini ad essi.

A tal riguardo, esso ha indicato che tale complementarità non era stata utilmente contestata da [OSCURATO:PERSONA], rinviando ai punti 329 e 509 di tale sentenza. 206 Parimenti, al punto 523 di detta sentenza, esso ha constatato che, poiché i sovrapprezzi erano generalmente applicabili a tutti i collegamenti, a livello mondiale, era verosimile che lo fosse anche il rifiuto di pagare commissioni, osservando al riguardo che, al punto 879 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il rifiuto di pagare commissioni e le altre due componenti dell’infrazione fossero complementari in quanto esso «aveva consentito di sottrarre i sovrapprezzi alla concorrenza connessa alla negoziazione di commissioni (in realtà sconti sui sovrapprezzi) con i clienti». 207 Tuttavia, da un lato, dal punto 496 della sentenza impugnata risulta che la motivazione di cui al punto 497 di tale sentenza è stata esposta dal Tribunale solo ad abundantiam , così come quelle di cui ai punti 329 e 520 di detta sentenza, cosicché la censura di contraddittorietà della motivazione che [OSCURATO:PERSONA] ne trae deve essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza. 208 Dall’altro lato, tale punto 523 verte non già sulla nozione di infrazione unica e continuata, bensì, come indicato al punto 511 della sentenza impugnata, sull’argomento di [OSCURATO:PERSONA], presentato dinanzi al Tribunale a sostegno della quarta parte del suo quinto motivo, con cui essa contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito gli elementi di prova necessari per dimostrare la portata «mondiale» dell’infrazione unica e continuata.

In tali circostanze, l’asserita contraddittorietà della motivazione non è dimostrata. 209 La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte infondata e in parte inoperante.

Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata 210 Con il suo quarto motivo, suddiviso in tre parti, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, in ogni caso, è incorso in errori di diritto nel dichiarare che essa era responsabile per tutti gli aspetti dell’infrazione unica e continuata.

Con la prima e la seconda parte, essa fa valere che il Tribunale, da un lato, ha commesso un errore di diritto e snaturato le prove e, dall’altro, ha violato il principio della parità di trattamento ritenendola responsabile di aver partecipato alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni.

Con la terza parte, essa afferma che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel valutare la sua responsabilità per la componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza.

Sulla prima parte, relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al rifiuto di pagare commissioni – Argomenti delle parti 211 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha snaturato le prove nel ritenere che essa fosse responsabile di aver partecipato alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni. 212 Da un lato, al punto 486 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato sul punto 688 della decisione controversa per affermare che diversi vettori avevano scambiato informazioni a livello bilaterale per assicurarsi reciprocamente della loro adesione continuata al rifiuto di pagare commissioni. [OSCURATO:PERSONA], tale punto si riferirebbe a un contatto bilaterale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non implicherebbe [OSCURATO:PERSONA], cosicché esso non potrebbe dimostrare la partecipazione di quest’ultima a tale componente dell’infrazione. 213 Dall’altro, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare approfonditamente la decisione controversa alla luce dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA], in violazione del controllo di legittimità ad esso incombente. [OSCURATO:PERSONA], in un allegato al suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato individualmente ogni elemento di prova addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ne farebbe alcuna menzione nella sentenza impugnata, cosicché tale sentenza non consentirebbe a [OSCURATO:PERSONA] di comprendere i motivi per i quali gli elementi di prova previsti in tale allegato «sono stati presi in considerazione contro di essa». 214 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 215 In primo luogo, nella parte in cui la presente parte riguarda, con la sua prima censura, il punto 486 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea o manifestamente contraria al loro tenore letterale.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2024, JCDecaux [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑710/22 P , EU:C:2024:787 , punto 63 , e del 22 maggio 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/[OSCURATO:PERSONA], C 621/23 P , EU:C:2025:368 , punto 108 e giurisprudenza citata). 216 In detto punto 486, il Tribunale ha dichiarato che dalla decisione impugnata risulta che diversi vettori hanno scambiato informazioni – a livello bilaterale – per assicurarsi reciprocamente della loro adesione continua al rifiuto di pagare commissioni sul quale si erano previamente accordati.

Esso ha esposto, a tal riguardo, a titolo illustrativo, il contenuto del punto 688 della decisione controversa, che descrive una conversazione telefonica tra due vettori diversi da [OSCURATO:PERSONA]. 217 [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione controversa risulta che il Tribunale ha correttamente riportato quanto esposto in tale punto

688. Di conseguenza, l’asserito snaturamento non è dimostrato. 218 Inoltre, nella parte in cui, con tale censura riguardante il punto 486 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza di quanto rilevato dal Tribunale in tale punto 486 per dimostrare la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, essa deve essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza, poiché tale censura invita la Corte ad effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, già effettuata dal Tribunale in tale punto nonché al punto 485 della sentenza impugnata. 219 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura esposta al punto 213 della presente sentenza, occorre anzitutto ricordare che, quando è investito, conformemente all’articolo 263 TFUE, di un ricorso di annullamento di una decisione di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale deve in generale esercitare, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti, un controllo completo sulla sussistenza o meno delle condizioni di applicazione di tale disposizione.

Il Tribunale deve altresì verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia motivato la sua decisione.

In occasione di detto controllo, inoltre, il Tribunale non può basarsi sul margine discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo ad essa assegnato, in materia di politica della concorrenza, dai Trattati UE e FUE, per rinunciare ad esercitare un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (sentenza dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , punti 44 e 45 e giurisprudenza citata). 220 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e in particolare dalle memorie dinanzi al Tribunale, risulta che gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale, nell’allegato di cui al punto 213 della presente sentenza, sono stati presentati a sostegno del suo argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di tener conto dello specifico contesto giuridico in cui avevano avuto luogo i contatti che essa aveva avuto con altri vettori a proposito del rifiuto di pagare commissioni. [OSCURATO:PERSONA] quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, tale contesto dimostrava che l’obiettivo delle discussioni condotte a proposito di tale rifiuto di pagare commissioni rifletteva una reazione legittima dei vettori a pratiche concordate, un contenzioso e minacce di boicottaggio provenienti dagli spedizionieri.

Tali elementi di prova avrebbero quindi dimostrato, secondo [OSCURATO:PERSONA], che i trasportatori avevano concentrato le loro discussioni sulla questione se i sovrapprezzi potessero o meno, giuridicamente, dar luogo, in linea di principio, alla riscossione di commissioni secondo le pertinenti disposizioni della normativa applicabile.

In particolare, essa invocava tali elementi di prova al fine di dimostrare che, non tenendo conto di tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficientemente la natura di restrizione per oggetto del comportamento dei vettori. 221 [OSCURATO:PERSONA], è proprio a tale argomento, sintetizzato al punto 479 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha risposto ai punti da 482 a 491 della sentenza impugnata.

A tal riguardo, esso ha constatato, ai punti da 484 a 486 di quest’ultima, che esso era fondato su una premessa errata in fatto e, ai punti da 487 a 490, che era parimenti fondata su una premessa errata in diritto.

Esso ha quindi constatato, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] erroneamente sosteneva che i vettori avevano concentrato le loro discussioni sulla questione se i sovrapprezzi potessero o meno dar luogo, in linea di principio, alla riscossione di commissioni, analizzando al riguardo i punti da 675 a 702 della decisione controversa e gli elementi di prova sui quali si era basata la [OSCURATO:PERSONA], elementi che erano peraltro menzionati anche da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie dinanzi al Tribunale. 222 È quindi giocoforza constatare che, con il pretesto di un asserito esercizio insufficiente, da parte del Tribunale, del controllo di legittimità ad esso incombente, [OSCURATO:PERSONA] cerca di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza affermare che il Tribunale li avrebbe snaturati.

Pertanto, nei limiti in cui, con la censura esposta al punto 213 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver ritenuto che il suo argomento diretto a rimettere in discussione il carattere anticoncorrenziale dei contatti controversi dovesse essere respinto, sebbene essa avesse contestato individualmente ciascun elemento di prova addotto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 223 Inoltre, nei limiti in cui, con detta censura, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la sentenza impugnata non le consente di comprendere le ragioni per le quali gli elementi di prova di cui a tale allegato «sono stati presi in considerazione contro di essa», occorre rilevare che dal punto 485 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è riferito a tali elementi, contenuti ai punti da 675 a 702 della decisione controversa, solo al fine di dimostrare che i vettori incriminati non si erano limitati a definire una posizione comune sulla questione del pagamento di commissioni, per difenderla in modo coordinato dinanzi ai giudici competenti o promuoverla collettivamente, in particolare presso le autorità pubbliche, ma si erano concertati concordando, a livello multilaterale, di rifiutare di negoziare il pagamento di commissioni con gli spedizionieri e di concedere loro sconti sui sovrapprezzi.

Il Tribunale non ha quindi direttamente considerato tali elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma li ha invocati al fine di respingere l’argomento che essa le aveva presentato, con il quale sosteneva che i trasportatori avevano concentrato le loro discussioni sulla questione se i sovrapprezzi potessero o meno dar luogo, in linea di principio, alla riscossione di commissioni.

Pertanto, nei limiti in cui la stessa censura si basa quindi su una lettura erronea della sentenza impugnata, essa è priva di fondamento. 224 Infine, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 151 e 152 della presente sentenza, non si può ritenere che, non menzionando espressamente, nella sentenza impugnata, l’allegato di cui al punto 213 della presente sentenza né ogni elemento che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individualmente contestato in quest’ultimo, il Tribunale abbia violato il suo obbligo di motivare la sentenza impugnata.

Pertanto, nei limiti in cui, con la censura esposta al punto 213 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, anche quest’ultima deve essere respinta in quanto infondata. 225 Alla luce di quanto precede, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento – Argomenti delle parti 226 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ritenendola responsabile della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento. 227 Da un lato, il Tribunale avrebbe violato tale principio trattando [OSCURATO:PERSONA] in modo diverso rispetto a [OSCURATO:PERSONA] plc, mentre tali imprese si sarebbero trovate in situazioni analoghe.

Al punto 493 della sentenza impugnata, il Tribunale si riferirebbe ai punti della decisione controversa che proverebbero la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al rifiuto di pagare commissioni.

Tali punti dimostrerebbero che essa si trovava in una situazione analoga a quella di tale altro vettore per quanto riguarda gli elementi di prova relativi a tale comportamento. [OSCURATO:PERSONA], un confronto delle constatazioni di cui ai punti 685, 686, 692, 694 e 696 di tale decisione, riassunte al punto 743 di quest’ultima, riguardanti [OSCURATO:PERSONA], con quelle riguardanti [OSCURATO:PERSONA], ricordate a tale punto 493, dimostrerebbe la comparabilità delle loro rispettive situazioni.

Ne risulterebbe che tale altro vettore ha partecipato a sette contatti relativi al rifiuto di pagare commissioni nel corso di un periodo di dieci mesi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a nove contatti nel corso di un periodo di dieci mesi.

Tra questi nove contatti, tre avrebbero anche coinvolto detto altro vettore. 228 [OSCURATO:PERSONA], questi tre contatti, rilevati dal Tribunale ai punti 493, 497 e 499 della sentenza impugnata come fondamento della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al rifiuto di pagare commissioni, di cui ai punti 503, 560 e 695 della decisione controversa, non sarebbero stati fatti valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dal punto 386 della sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑341/17 , EU:T:2022:182 ), mentre tali punti 503 e 560 si fonderebbero su riunioni multilaterali che coinvolgono sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA]. 229 Il Tribunale avrebbe quindi annullato la sola constatazione del coinvolgimento di detto vettore in tale componente e ridotto la sua ammenda in considerazione della sua partecipazione limitata, ma avrebbe mantenuto la constatazione dell’infrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non avrebbe tuttavia fornito la minima spiegazione per tale trattamento disuguale. 230 Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe violato tale principio trattando [OSCURATO:PERSONA] diversamente da [OSCURATO:SOCIETA]/S, da [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden e da [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:SOCIETA] a.»).

Al punto 958 della sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑324/17 , EU:T:2022:175 ), esso avrebbe ridotto del 21% l’ammenda inflitta alle ricorrenti in tale causa, alla luce della durata limitata della loro partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, in considerazione della durata di tale infrazione considerata nel suo insieme, come indicato al punto 958 di tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che la durata totale dell’infrazione accertata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a. era di sei anni e due mesi, mentre le prove del loro comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni sarebbero state relative a una durata di sette mesi. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a tal riguardo ai punti 1169, 680 e 686 della decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], come indicato ai punti 1169, 695 e 698 di tale decisione, la durata totale dell’infrazione accertata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era di cinque anni e le prove del suo comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni avrebbero riguardato una durata di cinque mesi.

Il Tribunale non avrebbe tuttavia preso atto di tale parallelo né fornito la benché minima giustificazione o spiegazione per tale trattamento disuguale.

A torto, quindi, esso non ha applicato una percentuale di riduzione identica all’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 231 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. – Giudizio della Corte 232 Il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Detto principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑550/07 P , EU:C:2010:512 , punti 54 e 55 , e del 27 giugno 2024, Lupin/[OSCURATO:PERSONA], C‑144/19 P , EU:C:2024:545 , punto 137 nonché giurisprudenza citata). 233 Il rispetto di tale principio si impone al Tribunale anche quando esercita la sua competenza estesa al merito. [OSCURATO:PERSONA], tale esercizio non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende loro inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un’infrazione alle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2000, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/98 P , EU:C:2000:631 , punto 97 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 138 ). 234 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione del principio di parità di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la constatazione della partecipazione di ciascuno di tali vettori alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, occorre rilevare che, al punto 493 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale componente alla luce degli elementi enunciati al punto 754 della decisione controversa, che il Tribunale ha citato in tale punto. 235 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], da un confronto delle constatazioni contenute in tale punto 754 con quelle contenute nel punto 743 di tale decisione, che elenca i contatti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale altro vettore, non risulta che questi due vettori si trovassero in situazioni comparabili per quanto riguarda gli elementi di prova assunti nei loro confronti al fine di dimostrare la loro partecipazione a detta componente.

Di conseguenza, essi non si trovavano neppure in situazioni comparabili dinanzi al Tribunale. 236 È quindi sufficiente rilevare che la premessa sulla quale [OSCURATO:PERSONA] fonda l’argomento esposto ai punti da 227 a 229 della presente sentenza è, in ogni caso, errato.

Tale argomento deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato. 237 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di parità di trattamento rispetto a [OSCURATO:SOCIETA] a., quale esposta al punto 230 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che tale affermazione è fondata su una lettura erronea della sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑324/17 , EU:T:2022:175 ).

È vero che il tenore letterale del punto 958 di quest’ultima, fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], può sembrare ambiguo, in quanto il Tribunale vi fa riferimento «alla durata limitata durante la quale i vettori incriminati si sono coordinati in merito al rifiuto di pagamento di commissioni alla luce della durata dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso».

Risulta tuttavia chiaramente da tale sentenza, e in particolare dai punti da 698 a 712, 901 e 957 della stessa, che è per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente imputato alle ricorrenti in tale causa la responsabilità della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni e che, di conseguenza, essa aveva sopravvalutato il grado della loro partecipazione all’infrazione unica e continuata, che il Tribunale ha ritenuto inopportuno concedere loro una riduzione del solo 10% dell’importo di base dell’ammenda a titolo della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata, ma che occorreva concedere loro una riduzione del 21% a titolo di tale partecipazione limitata. 238 [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale non ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni.

Come risulta dall’analisi della prima parte del quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] non è peraltro riuscita a dimostrare che la sentenza impugnata sia, al riguardo, viziata da un errore di diritto o da uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

In tali circostanze, non si può dichiarare che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento concedendo a [OSCURATO:SOCIETA] a. una riduzione supplementare dell’importo di base della loro ammenda a titolo della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata, tenuto conto dell’annullamento della constatazione della loro partecipazione a tale componente, mentre esso non ha concesso una siffatta riduzione a [OSCURATO:PERSONA], la cui constatazione della partecipazione a detta componente non era stata annullata. 239 L’argomento esposto al punto 230 della presente sentenza è, pertanto, infondato. 240 La seconda parte del quarto motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte, vertente su errori di diritto nella valutazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza – Argomenti delle parti 241 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la conclusione del Tribunale, contenuta al punto 477 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurre dagli elementi di prova di cui disponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a partecipare alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza per i lunghi periodi per i quali non sarebbe esistita alcuna prova a suo carico, è viziata da vari errori di diritto. 242 A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 467 e 468 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe constatato l’esistenza di lacune nei documenti attestanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004, nonché tra il 28 settembre 2004 e il 14 febbraio 2006, che corrisponde alla data di cessazione dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe stato rilevato dal Tribunale al punto 471 di tale sentenza, la giurisprudenza imporrebbe che, in tali circostanze, la mancata dissociazione dell’impresa interessata non sia sufficiente a fondare la constatazione di una partecipazione ininterrotta di quest’ultima all’infrazione qualora, nel corso di un periodo significativo, vari contatti collusivi abbiano avuto luogo in assenza dei suoi rappresentanti.

Spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA], in tale ipotesi, fornire altri elementi di prova.

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la valutazione di tali altri elementi di prova, effettuata ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata, consentisse di ritenere che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza fosse perdurata durante tali periodi. 243 In primo luogo, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente dimostrato che il sovrapprezzo di sicurezza e il sovrapprezzo carburante facessero parte dell’infrazione unica e continuata, poiché tali comportamenti non erano sufficientemente complementari e non rientravano neppure in un piano d’insieme, il punto 473 della sentenza impugnata sarebbe errato. [OSCURATO:PERSONA], ne deriverebbe che il Tribunale non poteva basarsi sui contatti relativi alla componente dell’infrazione attinente al sovrapprezzo carburante per prolungare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente di tale infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza e, quindi, rinviare la data di cessazione della sua partecipazione all’infrazione nel suo insieme.

Neppure la giurisprudenza citata al punto 229 della sentenza impugnata consentirebbe di fondare un siffatto approccio, in quanto tale giurisprudenza non verte sulla possibilità di dimostrare il prolungamento della partecipazione di un’impresa a un’infrazione qualora quest’ultima abbia conosciuto periodi nel corso dei quali non è stata dimostrata l’esistenza di contatti che coinvolgono direttamente tale impresa (in prosieguo: i «periodi di lacuna»). 244 In secondo luogo, il punto 474 della sentenza impugnata sarebbe errato, poiché né tale punto, né la sentenza stessa, né tantomeno la decisione controversa spiegherebbero in che modo il carattere puntuale dei contatti relativi alla componente relativa al sovrapprezzo di sicurezza consentirebbe di stabilire che i periodi di lacuna fossero periodi normali tra tali contatti o che [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a partecipare a detta componente durante tali periodi, tanto più che i contatti tra gli altri vettori relativi a questa componente erano proseguiti durante detti periodi.

Il confronto tra la frequenza dei contatti relativi, da un lato, al sovrapprezzo carburante e, dall’altro, al sovrapprezzo di sicurezza, sarebbe irrilevante, poiché l’unico elemento rilevante sarebbe sapere se i contatti tra gli altri vettori in merito al sovrapprezzo di sicurezza fossero proseguiti in assenza di [OSCURATO:PERSONA].

Se così fosse, ciò dimostrerebbe che la natura del comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza richiedeva siffatti contatti.

Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a partecipare a tale componente durante questi periodi, durante i quali essa non ha intrattenuto alcun contatto con gli altri vettori.

Per questa stessa ragione, sarebbe altresì insufficiente rilevare che il sovrapprezzo di sicurezza richiedeva solo contatti puntuali per dedurne che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a partecipare a tale componente durante detti periodi, dato che i contatti relativi al sovrapprezzo di sicurezza erano continuati tra gli altri vettori durante questi stessi periodi.

L’analisi del Tribunale sarebbe quindi erronea in quanto ignora che i contatti tra gli altri vettori in merito al sovrapprezzo di sicurezza sono continuati, ripetutamente, per tutto il periodo di lacuna di [OSCURATO:PERSONA]. 245 In terzo luogo, il punto 475 della sentenza impugnata sarebbe errato nella parte in cui il Tribunale afferma che [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato che gli effetti del coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza siano perdurati nel periodo durante il quale la prova di contatti era inesistente. 246 Anzitutto, né la [OSCURATO:PERSONA] né il Tribunale avrebbero fornito la minima indicazione quanto agli effetti asseritamente perdurati.

Tale approccio sarebbe contrario alla giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] deve basarsi su elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo da poter ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia proseguita ininterrottamente tra due date precise.

A tal riguardo, la prova della durata dell’infrazione incomberebbe alla [OSCURATO:PERSONA] e qualsiasi dubbio nella mente di quest’ultima dovrebbe andare a vantaggio dell’impresa interessata.

In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] rinvia altresì, in particolare, al punto 30 della sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ( C‑450/19 , EU:C:2021:10 ), che limiterebbe, in mancanza di prove sufficienti, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che la durata dell’infrazione si estenda oltre la data degli ultimi contatti tra le parti dell’infrazione. 247 Il Tribunale avrebbe poi omesso di tener conto del fatto che la decisione controversa non aveva dimostrato che gli accordi conclusi nel corso degli ultimi contatti che includevano [OSCURATO:PERSONA], di cui ai punti 618 e 640 della decisione controversa, dovessero continuare a produrre i loro effetti fino ad una data successiva, come invece richiesto dai punti 125 e 128 della sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑192/06 , EU:T:2011:278 ).

Sarebbe quindi chiaro che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza è cessata non appena essa ha cessato di essere in contatto con gli altri vettori, vale a dire dopo i contatti del 26 novembre 2002 e del 28 settembre 2004, menzionati in tali punti. 248 Infine, tale punto 475 sarebbe viziato da un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto non spetterebbe all’impresa interessata confutare che gli effetti del coordinamento sono perdurati e neppure sostenere che essa non era a conoscenza del fatto che gli altri vettori avevano proseguito il loro coordinamento.

Spetterebbe invece alla [OSCURATO:PERSONA] provare che tali effetti si sono protratti durante l’asserita durata del periodo dell’infrazione e dimostrare che l’impresa era a conoscenza dei comportamenti illeciti o poteva ragionevolmente prevederli. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe come [OSCURATO:PERSONA] potesse prevedere i comportamenti illeciti in questione ed essere pronta ad accettarne il rischio. 249 In quarto luogo, il punto 476 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale avrebbe rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essersi dissociata pubblicamente dal coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi di lacuna o di aver ripreso un comportamento concorrenziale leale e indipendente durante questi ultimi, sarebbe anch’esso erroneo.

Lo stesso Tribunale avrebbe peraltro riconosciuto, al punto 471 di tale sentenza, che la dissociazione è solo uno dei vari elementi da prendere in considerazione per stabilire se un’impresa abbia continuato a partecipare a un’infrazione per periodi sostanziali di lacuna, in assenza di prove di partecipazione. 250 Qualora, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritenesse che non occorra annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, nella parte in cui la riguardano, sulla base di tale quarto motivo, essa chiede, in subordine, l’annullamento parziale di quest’ultima e la riduzione dell’ammenda in applicazione della competenza estesa al merito della Corte, per le ragioni esposte nei suoi motivi o per qualsiasi altra ragione rilevata d’ufficio dalla Corte. 251 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la presente parte sia in parte irricevibile e, in parte e in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 252 [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza consolidata, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 57 , nonché del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 110 e giurisprudenza citata). 253 Simili indizi e coincidenze consentono, se valutati globalmente, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza (sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P , EU:C:2006:592 , punto 95 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 111 e giurisprudenza citata). 254 Per quanto riguarda l’assenza di prova dell’esistenza di un accordo nel corso di alcuni periodi determinati o, per lo meno, della sua attuazione da parte di un’impresa nel corso di un dato periodo, il fatto che tale prova non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti.

Nell’ambito di un’infrazione durata diversi anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza di tale intesa, purché le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e rientrino nel contesto di un’infrazione a carattere unico e continuato (sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑113/04 P , EU:C:2006:593 , punto 169 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 112 e giurisprudenza citata). 255 Per quanto riguarda, in particolare, un’infrazione estesa su più anni, la circostanza che non sia stata fornita la prova diretta della partecipazione di una società a tale infrazione durante un periodo di tempo determinato non impedisce che tale partecipazione durante tale periodo sia constatata, purché tale constatazione si fondi su indizi obiettivi e concordanti (sentenza del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑634/13 P , EU:C:2015:614 , punto 27 e giurisprudenza citata). 256 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare che l’infrazione, o la partecipazione di un’impresa all’infrazione, non si è interrotta, anche se essa non possiede prove dell’infrazione per taluni periodi determinati, qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e continuato e qualora l’impresa interessata non abbia invocato indizi o elementi di prova che dimostrino che, al contrario, l’infrazione o la sua partecipazione ad essa non è proseguita durante tali periodi (sentenza del 18 marzo 2021Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 114 ). 257 In tale contesto, la mancata dissociazione pubblica costituisce una situazione di fatto di cui la [OSCURATO:PERSONA] può servirsi al fine di provare il proseguimento del comportamento anticoncorrenziale di una società.

Tuttavia, nel caso in cui, durante un periodo di tempo significativo, si siano tenute plurime riunioni collusive senza la partecipazione dei rappresentanti della società interessata, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare l’assenza di una dissociazione pubblica, ma deve fondare la propria valutazione su altri elementi di prova (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑634/13 P , EU:C:2015:614 , punto 28 , e del 28 novembre 2019, LS Cable & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑596/18 P , EU:C:2019:1025 , punto 33 ). 258 Nel caso di specie, occorre rilevare che, come fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha sottolineato, al punto 467 della sentenza impugnata, che la decisione controversa faceva emergere un «vuoto» nei documenti che si riteneva attestassero la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004, nonché dal 28 settembre 2004 fino alla fine dell’infrazione unica e continuata, il 14 febbraio 2006.

Esso ha quindi indicato, al punto 468 di tale sentenza, che, nelle circostanze del caso di specie, tali periodi erano sufficientemente lunghi da rendere necessario verificare se la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza fosse stata interrotta tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004, e fosse terminata il 28 settembre 2004 piuttosto che il 14 febbraio 2006.

A tal riguardo, esso ha poi ricordato, in sostanza, ai punti da 469 a 471 di quest’ultima, la giurisprudenza esposta ai punti da 254 a 257 della presente sentenza. 259 Inoltre, al punto 472 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non contesta, il Tribunale ha affermato che, tra gli elementi che possono attestare il proseguimento di un comportamento anticoncorrenziale da parte di un’impresa nel corso di periodi durante i quali essa non ha partecipato a uno o più contatti collusivi figurano, in particolare, la natura dell’infrazione di cui trattasi, il funzionamento dell’intesa di cui trattasi, il comportamento dell’impresa interessata sul mercato rilevante, l’inserimento di tale comportamento in un’infrazione unica e continuata contenente diverse altre componenti o ancora gli effetti prodotti da detto comportamento. 260 [OSCURATO:PERSONA], è nell’applicazione dei criteri derivanti da tale giurisprudenza, ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha commesso gli errori di diritto da essa lamentati. 261 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 252 a 257 della presente sentenza risulta che il Tribunale può, senza commettere errori di diritto, fondare la sua valutazione dell’esistenza e della durata di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale su una valutazione globale di tutte le prove e gli indizi pertinenti.

Gli elementi esposti ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata non possono quindi essere valutati isolatamente.

Tuttavia, la questione di quale efficacia probatoria sia stata attribuita dal Tribunale a ciascun elemento di tali prove e indizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce l’oggetto di una valutazione di fatto che esula, in quanto tale, dal controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P , EU:C:2006:592 , punto 96 ). 262 In tale contesto, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura di [OSCURATO:PERSONA] relativa al punto 473 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che essa si fonda sulla premessa secondo cui il Tribunale non era legittimato a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che il sovrapprezzo di sicurezza e il sovrapprezzo carburante facevano parte della stessa infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi della seconda parte del terzo motivo risulta che tale premessa è errata.

Di conseguenza, tale censura deve essere respinta in quanto infondata. 263 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 474 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha osservato che l’attuazione del sovrapprezzo di sicurezza richiedeva contatti significativamente meno frequenti rispetto all’attuazione del sovrapprezzo carburante, non essendo fondata su un indice, la cui evoluzione richiedeva adeguamenti periodici.

Esso ha constatato che ciò spiegava che, una volta introdotto, tale sovrapprezzo era stato oggetto solo di contatti puntuali tra vettori in merito alla sua attuazione. 264 È quindi giocoforza rilevare che, al suddetto punto 474, il Tribunale si è limitato a constatare che il fatto che si trattasse di un comportamento relativo ad un sovrapprezzo il cui importo non necessitava, per sua natura, di adeguamenti regolari, era un indizio che concorre a dimostrare il proseguimento di un comportamento concorrenziale da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’assenza di prova della sua partecipazione diretta ai contatti collusivi relativi al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi di lacuna. [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione dei fatti, che non può essere rimessa in discussione dalla Corte in sede di impugnazione, poiché il loro snaturamento non è stato dedotto, si riferisce, in sostanza, alla natura dell’infrazione e, in applicazione della giurisprudenza che esso ha esposto al punto 472 della sentenza impugnata, la quale non è contestata nella presente impugnazione, la natura dell’infrazione di cui trattasi può effettivamente essere presa in considerazione come elemento di prova che consente di dimostrare la prosecuzione di un comportamento anticoncorrenziale da parte di un’impresa, nonostante l’assenza diretta della sua partecipazione a quest’ultima durante taluni periodi. 265 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la natura del comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza non richiedesse contatti regolari, essa rimette in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 96 e 261 della presente sentenza. 266 Tale censura deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. 267 In terzo luogo, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 475 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:PERSONA] non contestava che gli effetti del coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza fossero perdurati durante il periodo per il quale la prova di contatti è inesistente.

Esso ha aggiunto che, del resto, [OSCURATO:PERSONA] non affermava di aver ignorato che gli altri vettori incriminati continuavano a coordinarsi in merito al sovrapprezzo di sicurezza durante tale periodo. 268 A tal riguardo, nei limiti in cui [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di aver omesso di motivare la sentenza impugnata non indicando di quali effetti si trattasse, è sufficiente rilevare, da un lato, che da tale punto risulta manifestamente che il Tribunale faceva riferimento agli effetti anticoncorrenziali risultanti dal comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza, ossia un aumento del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci, a danno finale dei consumatori del SEE. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della giurisprudenza da esso esposta al punto 472 della sentenza impugnata, non contestata nella presente impugnazione, gli effetti prodotti dal comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi possono effettivamente essere presi in considerazione quale elemento di prova che consente di dimostrare il proseguimento di un comportamento anticoncorrenziale da parte di un’impresa, nonostante l’assenza diretta della sua partecipazione a quest’ultima durante taluni periodi. 269 In tali circostanze, non può neppure essere accolto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] con cui essa sostiene che il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova imponendole di confutare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe previamente individuato né dimostrato nonché di dimostrare che essa era a conoscenza del fatto che gli altri vettori avevano proseguito il loro coordinamento. 270 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver spiegato come essa potesse prevedere i comportamenti illeciti di cui trattasi, quest’ultima critica non riguarda la sentenza impugnata, bensì la decisione controversa.

Essa deve pertanto, in tale misura, essere respinta in quanto irricevibile (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA], C‑763/21 P , EU:C:2023:528 , punto 53 e giurisprudenza citata). 271 Quanto alle sentenze invocate da [OSCURATO:PERSONA], esse non possono neppure dimostrare che tale punto 475 della sentenza impugnata sia errato, dato che tali sentenze vertono su circostanze diverse da quelle di cui trattasi nel caso di specie.

Da un lato, il punto 30 della sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ( C‑450/19 , EU:C:2021:10 ), riguarda le intese che hanno cessato di essere in vigore. [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, nella decisione controversa, che l’infrazione unica e continuata era cessata il 14 febbraio 2006 e che tale data corrisponde al primo giorno delle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA].

Non è quindi in discussione, nel caso di specie, un’infrazione la cui durata è stata valutata in funzione del periodo durante il quale le imprese incriminate hanno posto in essere un comportamento vietato dall’articolo 101 TFUE, sebbene l’intesa avesse già formalmente cessato di essere in vigore. 272 Dall’altro lato, i punti 125 e 128 della sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑192/06 , EU:T:2011:278 ), si riferiscono a circostanze in cui l’accordo anticoncorrenziale in questione asseritamente non era stato applicato, il che non si verifica nel caso di specie. 273 Da quanto precede risulta che l’argomento esposto ai punti da 245 a 248 della presente sentenza è in parte irricevibile e in parte infondato. 274 In quarto luogo, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 476 della sentenza impugnata, occorre constatare che, in tale punto, il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava, e neppure asseriva, che essa avrebbe preso pubblicamente le distanze dal coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi per i quali la prova di contatti è inesistente e che essa non dimostrava neppure di aver ripreso un comportamento concorrenziale leale e indipendente sul mercato rilevante durante tali periodi. 275 Tuttavia, tale mancata dissociazione non è l’unico elemento preso in considerazione dal Tribunale a sostegno della sua conclusione, contenuta al punto 477 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurre dagli elementi di prova di cui disponeva che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza era proseguita sia tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004 sia dal 28 settembre 2004 fino alla fine dell’infrazione, come indicano i termini «in tali circostanze» che precedono tale conclusione e come risulta dall’analisi che precede, relativa alla terza parte del quarto motivo.

Pertanto, non si può ritenere che, con la constatazione da esso effettuata al punto 476 di tale sentenza, il Tribunale abbia disatteso la giurisprudenza costante ricordata al punto 257 della presente sentenza, che figura anche al punto 471 della sentenza impugnata, secondo la quale, nel caso in cui, nel corso di un periodo significativo, abbiano avuto luogo diverse riunioni collusive in assenza di partecipazione dei rappresentanti della società interessata, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare l’assenza di una dissociazione pubblica, ma deve basare la sua valutazione su altri elementi di prova. 276 Pertanto, la censura sollevata contro il punto 476 della sentenza impugnata non è fondata. 277 La terza parte del quarto motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata, così come, di conseguenza, tale quarto motivo. 278 Atteso che nessuno dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese 279 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 280 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 281 [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0401 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 febbraio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Effetti qualificati – Infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme – Sostituzione di motivazione – Restrizione della concorrenza “per oggetto” – Esame del contesto economico e giuridico – Portata – Criteri per qualificare un’infrazione unica e continuata – Responsabilità per l’insieme dei comportamenti che compongono tale infrazione – Presupposti – Durata della partecipazione all’infrazione – Assenza di prova della partecipazione a una componente di quest’ultima per periodi significativi – Parità di trattamento» Nella causa C‑401/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Sandweiler (Lussemburgo), rappresentata da E. [OSCURATO:PERSONA], abogada, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da A. Dawes, N. Khan e I. Söderlund, in qualità di agenti, successivamente da A. Dawes e I. Söderlund, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]//[OSCURATO:PERSONA], ( T‑334/17 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:178 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, C(2017) 1742 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la riguarda, e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale in tale decisione. Contesto normativo Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo 2 L’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ( GU 2002, L 114, pag. 1 , e rettifica in GU 2015, L 210, pag. 38 ) (in prosieguo: l’«accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo»), è entrato in vigore il 1 o giugno 2002. Gli articoli 8 e 9 di tale accordo corrispondono, mutatis mutandis , rispettivamente, agli articoli 101 e 102 TFUE. 3 Ai sensi dell’articolo 11 di detto accordo: «1.   Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 (…) in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere. 2.   Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (…) che concernono le rotte tra la [OSCURATO:PERSONA] e paesi terzi». Trattato FUE 4 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; (…)». Accordo SEE 5 L’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»), corrisponde, mutatis mutandis , all’articolo 101 TFUE. Fatti e decisione controversa 6 I fatti all’origine della lite e la decisione controversa, quali esposti ai punti da 1 a 60 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue. 7 [OSCURATO:PERSONA] è una compagnia di trasporto aereo operante sul mercato dei servizi di trasporto aereo di merci. 8 Nel settore del trasporto merci alcune compagnie aeree provvedono al trasporto di carichi per via aerea (in prosieguo: i «vettori»). Di norma, i vettori forniscono servizi di trasporto merci agli spedizionieri, che organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori. Come corrispettivo, tali spedizionieri pagano ai vettori un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilogrammo e, dall’altro, da vari sovrapprezzi. Procedimento amministrativo 9 Il 7 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ), una richiesta di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] AG e da due delle sue società figlie, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] AG. [OSCURATO:PERSONA] tale domanda, esistevano contatti anticoncorrenziali tra vari vettori concernenti elementi costitutivi dei prezzi dei servizi forniti nel mercato del trasporto aereo di merci, ossia l’istituzione di sovrapprezzi detti «carburante» e «di sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare agli spedizionieri commissioni sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni»). 10 Il 14 e il 15 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di diversi vettori. 11 A seguito di tali ispezioni, diversi vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, menzionata al punto 9 della presente sentenza. 12 Il 19 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che hanno successivamente presentato osservazioni scritte. Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008. Decisione originaria 13 Il 9 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitiva, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione originaria»). Tale decisione aveva come destinatari 21 vettori, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA]. 14 Detta decisione esponeva, nella sua motivazione, che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, concordando il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e avevano, in tal modo, partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, riguardante il territorio dello Spazio economico europeo (SEE) e della [OSCURATO:PERSONA]. Sentenze del 16 dicembre 2015 15 Con sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] ( T‑39/11 , EU:T:2015:991 ), il Tribunale ha annullato la decisione originaria nella parte in cui riguardava [OSCURATO:PERSONA]. Con altre dodici sentenze dello stesso giorno, il Tribunale ha parimenti annullato, in tutto o in parte, tale decisione nella parte in cui riguardava altri dodici vettori o gruppi di vettori. 16 Il Tribunale ha ritenuto che detta decisione fosse inficiata da un vizio di motivazione. Decisione controversa 17 Il 20 maggio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai vettori indicati nella decisione originaria e che hanno proposto un ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale una lettera con cui li informava della sua intenzione di adottare nuovamente una decisione che constatava la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo su tutti i collegamenti menzionati nella suddetta decisione originaria. È stato loro concesso un termine di un mese per presentare le loro osservazioni. Tutti si sono avvalsi di tale facoltà. 18 Il 17 marzo 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che ha come destinatari 19 vettori, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. 19 Nella decisione controversa si afferma che i vettori incriminati hanno coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni (in prosieguo: l’«intesa controversa»), commettendo così un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 20 Nella sezione 4 di tale decisione, intitolata «Descrizione dei fatti», la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente esposto che l’indagine aveva rivelato l’esistenza di un’intesa di portata mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra i concorrenti, riguardante il comportamento che essi avevano deciso, previsto o considerato di adottare in relazione a diversi elementi di prezzo dei servizi di trasporto merci menzionati al punto precedente. Essa ha sottolineato che tale rete di contatti aveva come obiettivo comune di coordinare il comportamento dei concorrenti in materia di tariffazione o di ridurre l’incertezza per quanto riguarda la loro politica dei prezzi. Essa ha poi descritto i contatti riguardanti, rispettivamente, il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, e ha valutato le prove di fatto concernenti, da un lato, l’intesa controversa nel suo insieme e, dall’altro, ciascuno dei destinatari di detta decisione. 21 Nella sezione 5 della decisione controversa, intitolata «Applicazione delle regole di concorrenza pertinenti», la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ai fatti del caso di specie, precisando al contempo che i riferimenti a tale articolo dovevano essere letti anche come riferimenti all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dato che tali disposizioni si applicano mutatis mutandis , salvo disposizione contraria. 22 A questo proposito, per quanto riguarda la sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i limiti della propria competenza ratione temporis e ratione loci a constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie. 23 Da un lato, ai punti da 822 a 832 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.2 di detta decisione, intitolata «Competenza della [OSCURATO:PERSONA]», essa ha rilevato, in sostanza, che non avrebbe applicato, anzitutto, l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o maggio 2004 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione-paesi terzi»); poi, l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti Unione-paesi terzi nonché i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi») e, infine, l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1 o giugno 2002 riguardanti i collegamenti tra aeroporti all’interno dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]»). Essa ha precisato, al punto 832 di tale decisione, che la decisione medesima non aveva «alcuna pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo [CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] riguardante i servizi di trasporto merci [tra] la [OSCURATO:PERSONA] [e] paesi terzi». 24 Dall’altro lato, ai punti da 1036 a 1046 della decisione controversa, che compongono la sottosezione 5.3.8 di detta decisione, intitolata «[A]applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali respingeva gli argomenti di diversi vettori incriminati, secondo i quali essa avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza territoriale alla luce delle norme di diritto internazionale pubblico, constatando e sanzionando la violazione di queste due disposizioni sui collegamenti in partenza da paesi terzi e diretti nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci offerti su tali collegamenti, i «servizi di trasporto merci in entrata»). 25 In particolare, al punto 1045 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i servizi di trasporto merci in entrata potevano «avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione e [del] SEE, dato che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi i prezzi più elevati delle merci importate possono avere, per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE». Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tali pratiche potevano avere siffatti effetti anche sulla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci da parte di altri vettori all’interno del SEE, tra le piattaforme di corrispondenza (« hub ») nel SEE utilizzate dai vettori di paesi terzi e gli aeroporti di destinazione di tali spedizioni nel SEE che non erano serviti dal vettore del paese terzo. 26 Inoltre, al punto 1046 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’intesa controversa era stata «attuata a livello mondiale», che gli accordi riguardanti i collegamenti in entrata costituivano parte integrante dell’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale era un elemento chiave di tale intesa. 27 La sottosezione 5.3 della decisione controversa, relativa all’applicazione al caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, comprende i punti da 833 a 1052. Sotto un primo profilo, al punto 846 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento o avevano influenzato la tariffazione, «il che equivale[va] in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente» al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al pagamento agli spedizionieri di una commissione sui sovrapprezzi. Al punto 861 di tale decisione, essa ha ritenuto che il «sistema generale di coordinamento del comportamento tariffario per servizi di trasporto merci», rivelato dalla sua indagine, attestasse l’esistenza di un’«infrazione complessa costituita da varie azioni che [potevano] essere qualificate o come accordo o come pratica concordata nell’ambito dei quali i concorrenti [avevano] sostituito scientemente la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza». 28 Sotto un secondo profilo, al punto 869 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il «comportamento in questione costitui[va] un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE]», precisando, ai punti da 870 a 902 di quest’ultima, che gli accordi in questione perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale unico, consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, che essi vertevano sulla fornitura di servizi di trasporto merci e la loro tariffazione, che riguardavano le stesse imprese, che avevano natura unica e continuata e che vertevano su tre componenti, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 881 di tale decisione, che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolta in queste tre componenti. 29 Sotto un terzo profilo, al punto 903 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza almeno all’interno dell’Unione, nel SEE e in [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 917 della medesima decisione, essa ha sostanzialmente aggiunto che non era pertanto necessario prendere in considerazione gli effetti concreti di tale comportamento. 30 Sotto un quarto profilo, ai punti da 972 a 1021 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la normativa di sette paesi terzi che, secondo numerosi vettori incriminati, imponeva loro di accordarsi sui sovrapprezzi, ostacolando così l’applicazione delle regole di concorrenza pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali vettori non avessero dimostrato di aver agito sotto la coercizione di detti paesi terzi. 31 Sotto un quinto profilo, ai punti da 1024 a 1035 della decisione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo. 32 La sezione 7 della decisione controversa, intitolata «Durata dell’infrazione», contiene i punti da 1146 a 1169 di tale decisione. Come risulta dal punto 1146 della decisione medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’intesa controversa avesse avuto inizio il 7 dicembre 1999 e fosse durata fino al 14 febbraio 2006. In tale punto 1146, essa ha precisato che tale intesa aveva violato: – l’articolo 101 TFUE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione; – l’articolo 101 TFUE, dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-paesi terzi; – l’articolo 53 SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo tra aeroporti all’interno del SEE; – l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi; – l’articolo 8 dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguardava il trasporto aereo sui collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]. 33 Al punto 1169 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione si estendeva, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006. 34 Nella sezione 8 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le misure correttive da adottare e le ammende da infliggere, facendo riferimento agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ). Essa ha in particolare applicato, sulla base del punto 37 di questi ultimi, una riduzione del 50% agli importi di base delle ammende, poiché una parte dei servizi relativi ai collegamenti in entrata nonché ai collegamenti in partenza dal SEE e a destinazione di paesi terzi, ad eccezione dei collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA], era fornita al di fuori del territorio coperto dall’accordo SEE e una parte del danno poteva quindi essersi prodotta al di fuori di tale territorio. Inoltre, in applicazione del punto 29 di detti orientamenti, essa ha concesso ai vettori incriminati una riduzione supplementare degli importi di base del 15%, con la motivazione che taluni regimi normativi avevano incoraggiato l’intesa controversa. 35 Gli articoli 1, 3 e 4 del dispositivo della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 1 Coordinando il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, le seguenti imprese hanno commesso la seguente infrazione unica e continuata all’articolo 101 [TFUE], all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i seguenti collegamenti e nei seguenti periodi. 1) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti tra aeroporti situati all’interno del SEE, nei seguenti periodi: (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006; (…) 2) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE per quanto riguarda i [collegamenti Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) d) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; (…) 3) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i [collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi], nei seguenti periodi: (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006 (…) 4) Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 8 dell’[accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo] per quanto riguarda i [collegamenti Unione-[OSCURATO:PERSONA]], nei seguenti periodi: (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; (…) Articolo 3 Sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 della presente decisione (…): (…) f) [[OSCURATO:PERSONA]]: 79.900.000 [EUR]; (…) Articolo 4 Le imprese di cui all’articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine all’infrazione unica e continuata di cui al suddetto articolo. Esse si astengono altresì da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto identico o simile». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, totale o parziale, dell’articolo 1 della decisione controversa, nella parte in cui la riguarda, e all’annullamento dell’ammenda inflittale all’articolo 3, lettera f), di tale decisione o, in subordine, alla riduzione del suo importo, nonché alla «correlativa adozione [delle] misure necessarie per quanto riguarda l’articolo 4 [di detta decisione]», nella parte in cui quest’ultimo la riguarda. 37 A sostegno di tale ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sette motivi di annullamento nonché nove argomenti diretti all’annullamento dell’ammenda inflittale o alla riduzione del suo importo. 38 Tra tali motivi, il terzo motivo verteva su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE in relazione alla constatazione dell’esistenza di un’infrazione per oggetto. Il quarto motivo verteva su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione di una forma sostanziale, dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti quanto alla definizione della portata e dei criteri dell’infrazione unica e continuata. Con il suo quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] faceva valere errori di fatto ed errori manifesti di valutazione nell’accertamento di un’infrazione alle regole di concorrenza e nella sua partecipazione a quest’ultima. Con il suo sesto motivo, essa deduceva un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata. Il suo settimo motivo verteva su errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda. 39 Il Tribunale ha inoltre rilevato d’ufficio un motivo vertente su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE per i collegamenti tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA]. 40 Gli argomenti a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda corrispondevano, per otto di essi, agli argomenti dedotti a sostegno del suo settimo motivo di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] vi ha aggiunto, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento del Tribunale relative al motivo da esso sollevato d’ufficio, un nono argomento, relativo alle vendite realizzate su questi ultimi collegamenti. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi di annullamento, compreso quello che aveva rilevato d’ufficio. In particolare, esso ha constatato, in sostanza, al punto 401 di tale sentenza, che la portata dei contatti che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA] e di cui ai punti 250 e 350 della decisione controversa doveva essere sfumata e, al punto 445 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto, ai punti 750 e 880 di tale decisione, che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alla riunione di cui al punto 387 di quest’ultima. Esso ha tuttavia ritenuto, in sostanza, al punto 447 della sentenza impugnata, che ciò non giustificasse la concessione a [OSCURATO:PERSONA] di un’ulteriore riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti. Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale, al punto 647 della sentenza impugnata, ha fissato l’importo finale dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] in EUR 79900000. Poiché tale importo era identico all’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, esso ha parimenti respinto le conclusioni di tale impresa dirette alla modifica dell’importo dell’ammenda. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 42 Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare l’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione controversa nella parte in cui la riguarda; – in subordine, annullare parzialmente tali disposizioni nella parte in cui la riguardano e riguardano il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni e/o al sovrapprezzo di sicurezza; e/o annullare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale decisione, nella parte in cui la riguarda e verte sui collegamenti in entrata e, in ciascun caso, ridurre di conseguenza l’ammenda inflittale all’articolo 3, lettera f), di detta decisione; – annullare integralmente o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflittale all’articolo 3, lettera f), della decisione controversa; – in subordine, qualora la Corte constati che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale; e – adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso. 43 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in subordine, qualora la Corte accogliesse l’impugnazione, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese. Sull’impugnazione 44 A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Con il primo motivo di impugnazione, essa fa valere che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto confermando la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i collegamenti in entrata. Con il suo secondo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa confermando la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il comportamento al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato costituiva un’infrazione per oggetto. Il suo terzo motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale quando ha enunciato e applicato il criterio giuridico che consente di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nonché quando ha confermato la decisione controversa nella parte in cui sanziona [OSCURATO:PERSONA] per una siffatta infrazione. Con il suo quarto motivo, dedotto in subordine, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che essa era responsabile per tutti gli aspetti dell’infrazione unica e continuata, mentre la sua partecipazione a tale infrazione era limitata. Sul primo motivo, relativo alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata 45 Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sei parti. Con la prima parte, essa afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio giuridico errato al fine di confermare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare il comportamento relativo ai collegamenti in entrata. Con la seconda parte, essa sostiene che, in ogni caso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto il suo obbligo di dimostrare che il criterio basato sugli effetti qualificati delle pratiche anticoncorrenziali nell’Unione (in prosieguo: il «criterio degli effetti qualificati») era soddisfatto nel caso di specie. Con la terza parte, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva dimostrare la propria competenza per i servizi di trasporto merci in entrata sulla base dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. Con la quarta parte, essa sostiene che il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova quando ha confermato la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Con la quinta parte, essa fa valere che il Tribunale ha illegittimamente sostituito la propria motivazione relativa alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] a quella contenuta nella decisione controversa. La sesta parte verte su un errore di diritto e su una violazione dei diritti della difesa che sarebbero stati commessi dal Tribunale nel valutare la legittimità della decisione controversa sulla base di argomenti e di un’analisi prodotti per la prima volta nel corso del procedimento dinanzi ad esso. 46 Occorre esaminare in ordine successivo la prima, la seconda, la quarta, la quinta, la sesta e la terza parte. Sulla prima parte, relativa al criterio che consente di stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei servizi di trasporto merci in entrata – Argomenti delle parti 47 Rinviando ai punti 103 e 115 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto internazionale pubblico non costituisce il fondamento adeguato per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a comprendere un comportamento adottato al di fuori dell’Unione o del SEE. Dovrebbe essere rispettata la norma stabilita dal diritto dell’Unione, conformemente alla formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi tenuta a provare che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza «all’interno del mercato interno». 48 Ciò si verificherebbe qualora sia soddisfatto il criterio basato sul luogo di attuazione delle pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: il «criterio dell’attuazione»), come definito nella sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85 , EU:C:1988:447 , punto 12 ). A tal fine, sarebbe necessario che le vendite siano effettuate direttamente con acquirenti nell’Unione o che vengano applicati aumenti dei prezzi sul mercato interno, e che vi siano ordini da parte di clienti stabiliti nel SEE. Se tali condizioni non sono soddisfatte, sarebbe necessario dimostrare che il comportamento di cui trattasi ha l’effetto di restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno conformemente ai punti 22 e 28 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ). La produzione di tale prova andrebbe al di là del solo soddisfacimento del criterio degli effetti qualificati risultanti dal diritto internazionale pubblico. 49 La sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), non esonererebbe la [OSCURATO:PERSONA] dal suo obbligo di rispettare i requisiti di cui all’articolo 101 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe ivi indicato che il criterio degli effetti qualificati è sufficiente per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] in forza del diritto dell’Unione. Tale criterio servirebbe solo a stabilire se l’applicazione dell’articolo 101 TFUE sia compatibile con il diritto internazionale pubblico. 50 La conclusione di cui al punto 183 della sentenza impugnata sarebbe quindi errata, in quanto i punti da 1042 a 1046 della decisione controversa non soddisferebbero il criterio giuridico applicabile per stabilire la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a conoscere, sulla base dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di comportamenti svoltisi al di fuori dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA], come indicato al punto 131 di tale sentenza, la quasi totalità delle vendite di servizi di trasporto merci in entrata sarebbe stata effettuata all’esterno del SEE. Non sarebbe stata quindi fornita la prova che il comportamento in questione avesse per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato interno. 51 Il punto 121 della sentenza impugnata sarebbe altresì errato in quanto il Tribunale vi esonera la [OSCURATO:PERSONA] dall’effettuare una qualsivoglia analisi degli effetti anticoncorrenziali nel mercato interno, in violazione dei requisiti derivanti dal punto 15 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ), da cui risulta, secondo [OSCURATO:PERSONA], che comportamenti che costituiscono una lesione della concorrenza possono essere sanzionati in applicazione dell’articolo 101 TFUE solo se possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, anche quando si tratta di un’infrazione per oggetto. I punti 20 e 21 di tale sentenza stabilirebbero peraltro che accordi destinati ad applicarsi unicamente su un territorio situato al di fuori dell’Unione non hanno per oggetto di restringere la concorrenza all’interno dell’Unione, anche se fossero qualificati come infrazione per oggetto se fossero applicati all’interno dell’Unione. 52 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. – Giudizio della Corte 53 In primo luogo, occorre ricordare che, nella sua sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), la Corte, investita di un motivo che contestava al Tribunale di aver dichiarato che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare ai sensi dell’articolo 102 TFUE un comportamento adottato al di fuori dell’Unione sulla base delle norme di diritto internazionale pubblico poteva essere accertata alla luce del criterio dell’attuazione o alla luce del criterio degli effetti qualificati, ha dichiarato, al punto 46 di tale sentenza, che il criterio degli effetti qualificati può, di per sé, servire da fondamento alla competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 54 La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver ricordato, ai punti 42 e 45 di detta sentenza, da un lato, che le regole di concorrenza dell’Unione enunciate agli articoli 101 e 102 TFUE tendono a comprendere i comportamenti, collettivi e unilaterali, delle imprese che limitano il gioco della concorrenza nel mercato interno e, dall’altro, che il criterio dell’attuazione e quello degli effetti qualificati perseguono il medesimo obiettivo, vale a dire comprendere comportamenti che non sono stati certamente adottati nel territorio dell’Unione, ma i cui effetti anticoncorrenziali possono farsi sentire sul mercato dell’Unione. 55 Ne consegue che il criterio dell’attuazione e quello degli effetti qualificati presentano un carattere alternativo e che uno solo di tali criteri è, di per sé, sufficiente a giustificare, sulla base delle norme di diritto internazionale pubblico, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare il diritto della concorrenza dell’Unione nei confronti di un comportamento adottato al di fuori dell’Unione. 56 [OSCURATO:PERSONA] non può quindi utilmente sostenere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA], alla luce del diritto dell’Unione, a comprendere un comportamento adottato al di fuori dell’Unione o del SEE possa essere dimostrata solo se è dimostrato che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, il che potrebbe essere dimostrato solo sulla base del criterio dell’attuazione. 57 Parimenti invano [OSCURATO:PERSONA] invoca, a tal riguardo, i punti da 20 a 22 e 28 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ). [OSCURATO:PERSONA], tali punti vertono non già sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare gli articoli 101 o 102 TFUE a un comportamento adottato al di fuori dell’Unione o del SEE, bensì sul criterio sostanziale che disciplina l’applicazione di tali disposizioni a un determinato comportamento. Essi vertono quindi sulla distinta questione del carattere anticoncorrenziale degli accordi in questione in tale causa, e più precisamente sulla questione se il comportamento in essa considerato avesse per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e potesse pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, nonché sugli elementi da prendere in considerazione al fine di procedere a tale valutazione. 58 È quindi senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, ai punti 115 e 183 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sul criterio degli effetti qualificati al fine di stabilire la propria competenza a conoscere dell’intesa controversa nella parte in cui riguardava i servizi di trasporto merci in entrata. 59 In secondo luogo, nei limiti in cui, con la critica mossa nei confronti del punto 121 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere, da un lato, che il Tribunale ha erroneamente dispensato la [OSCURATO:PERSONA] dall’effettuare un’analisi degli effetti anticoncorrenziali nel mercato interno, tale critica, nei limiti in cui è fondata sul punto 15 della sentenza del 28 aprile 1998, Javico ( C‑306/96 , EU:C:1998:173 ), deve essere respinta per un motivo analogo a quello già esposto al punto 57 della presente sentenza. La Corte infatti, in tale punto 15, si è limitata a ricordare, in sostanza, che comportamenti anticoncorrenziali possono essere sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato, solo se siano anche idonei a pregiudicare il commercio fra Stati membri. 60 Dall’altro lato, è pur vero che il Tribunale ha indicato, al punto 121 della sentenza impugnata, che, in presenza di un comportamento di cui, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto rivelasse un grado di nocività per la concorrenza nel mercato interno o nel SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può richiedere la dimostrazione degli effetti concreti che la qualificazione di un comportamento come restrizione della concorrenza «per effetto» ai sensi di tali disposizioni comporta. 61 Tuttavia, da una lettura complessiva dei punti da 117 a 135 della sentenza impugnata risulta che tale punto 121 si inserisce nel contesto dell’analisi del Tribunale con la quale esso si è limitato a respingere l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sottoposto, sintetizzato ai punti da 105 a 108 di detta sentenza. Così, in tali punti da 117 a 135, il Tribunale ha esposto i motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] non poteva utilmente sostenere che, ricorrendo alla nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe astenuta dall’effettuare una qualsivoglia analisi degli effetti del comportamento in questione. In particolare, il Tribunale ha respinto gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], affermando, al punto 917 della decisione controversa, che non era necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali reali, si sarebbe astenuta, a causa dell’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti contestati, dal valutare se tali comportamenti avessero prodotto gli effetti qualificati richiesti al fine di dimostrare la sua competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata. 62 [OSCURATO:PERSONA], rispondendo, in sostanza, che il criterio degli effetti qualificati, che serve a fondare la competenza extraterritoriale della [OSCURATO:PERSONA], si distingue dalla questione se l’intesa controversa possa essere qualificata come restrizione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto. Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, il criterio degli effetti qualificati, che può servire da fondamento alla competenza di applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza dell’Unione e del SEE da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del diritto internazionale pubblico, non coincide con il criterio sostanziale relativo alla restrizione della concorrenza, per oggetto o per effetto, all’interno del mercato interno dell’Unione o del SEE, al quale è soggetta la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a constatare e sanzionare, ai sensi del diritto dell’Unione, una violazione di tali regole di concorrenza. 63 Inoltre, l’analisi del Tribunale volta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ritenuto che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto nel caso di specie è esposta ai punti da 134 a 171 della sentenza impugnata per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente e ai punti da 172 a 182 di tale sentenza per quanto riguarda l’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 64 In tali circostanze, [OSCURATO:PERSONA] sostiene erroneamente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dispensando la [OSCURATO:PERSONA] dall’effettuare una qualsivoglia analisi degli effetti del comportamento controverso ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 65 La prima parte del primo motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa al criterio degli effetti qualificati – Argomenti delle parti 66 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale, in ogni caso, ha commesso un errore di diritto constatando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto il suo obbligo di dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie. 67 In primo luogo, il Tribunale si sarebbe basato sulla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), per affermare che il comportamento in questione aveva effetti sufficientemente probabili nel SEE, senza tener conto delle circostanze specifiche della causa che ha dato luogo a tale sentenza, che sarebbero molto lontane dalle circostanze della presente causa. Esso avrebbe quindi erroneamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente dimostrato la propria competenza sulla base di una serie di fattori, esposti ai punti da 131 a 134 della sentenza impugnata, che sarebbero in gran parte esigui e ampiamente distanti dai fatti esaminati in tale altra causa. 68 In secondo luogo, mentre, al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe riconosciuto che l’applicazione del criterio degli effetti qualificati deve essere effettuata alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce il comportamento di cui trattasi, esso non avrebbe analizzato tale contesto. La sua conclusione, fondata sui punti 142, 148 e 150 della sentenza impugnata, secondo cui la condizione relativa alla prevedibilità era soddisfatta, sarebbe quindi errata in diritto. 69 In terzo luogo, la giurisprudenza sulla quale il Tribunale si fonderebbe al punto 152 di tale sentenza per confermare il carattere sostanziale dell’effetto da esso analizzato riguarderebbe circostanze di fatto non paragonabili alla situazione di [OSCURATO:PERSONA]. La prima sentenza citata avrebbe riguardato un comportamento continuato per dieci anni e che coinvolgeva partecipanti che rappresentavano la quasi totalità del mercato, mentre il secondo avrebbe riguardato un comportamento durato nove anni e mezzo e implicante una fissazione dei prezzi e una limitazione coordinata della produzione. Per contro, il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe durato solo 21 mesi per i collegamenti Unione-paesi terzi e 8 mesi per i collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi e le parti coinvolte avrebbero rappresentato solo il 34% del mercato. 70 In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe potuto legittimamente ritenere che il comportamento riguardante i collegamenti in entrata soddisfacesse la condizione di immediatezza. A tal riguardo, esso avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 170 di detta sentenza, che la sentenza del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑91/11 , EU:T:2014:92 ) fosse inconferente. Nessuna prova del fatto che i servizi di trasporto merci in entrata venduti agli spedizionieri siano stati destinati a termine alla vendita nel SEE sarebbe citata nella sentenza impugnata, dato che il punto 132 di quest’ultima si limita ad indicare che era «quanto meno verosimile» che gli speditori fossero stabiliti nel SEE. Di conseguenza, la vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] di servizi di trasporto merci in entrata a spedizionieri situati al di fuori del SEE equivarrebbe alla vendita di prodotti oggetto del cartello a terzi situati al di fuori del SEE, come nella causa che ha dato luogo a tale sentenza InnoLux/[OSCURATO:PERSONA]. Il nesso tra il comportamento di cui trattasi e l’effetto asserito nel SEE sarebbe quindi insufficiente per dimostrare che tale condizione di immediatezza è soddisfatta, salvo consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare la propria competenza per qualsiasi comportamento illecito che si produca al di fuori del SEE. 71 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale parte è in parte infondata e in parte irricevibile. – Giudizio della Corte 72 In primo luogo, occorre rilevare che i punti da 131 a 134 della sentenza impugnata si inseriscono nell’analisi del Tribunale, che si trova nei punti da 117 a 135 di detta sentenza, relativa alla valutazione della pertinenza del primo dei tre motivi sul cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa per fondare la sua constatazione secondo cui il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie. Tale motivo atteneva ai «maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE e quindi [ai] prezzi più elevati delle merci importate [che potevano avere], per loro natura, effetti sui consumatori all’interno del SEE» (in prosieguo: l’«effetto sui prezzi delle merci importate»), motivo al quale il Tribunale ha fatto riferimento quale «effetto di cui si tratta» a proposito del quale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, come risulta dal punto 116 della sentenza impugnata, che esso non rientrava tra gli effetti prodotti dal comportamento controverso di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente tener conto ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 73 È vero che, in tale contesto, il Tribunale ha segnatamente indicato, al punto 119 della sentenza impugnata, che l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non richiede di dimostrare che il comportamento controverso abbia effettivamente prodotto effetti nel mercato interno o all’interno del SEE. Al contrario, il Tribunale ha sottolineato, rinviando al punto 51 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), che è sufficiente tener conto del probabile effetto di tale comportamento sulla concorrenza. 74 Tuttavia, da un lato, il Tribunale si è così limitato a ricordare la giurisprudenza della Corte relativa al criterio degli effetti qualificati, senza commettere errori di diritto. [OSCURATO:PERSONA], conformemente a tale giurisprudenza, il criterio degli effetti qualificati consente di giustificare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o del SEE alla luce del diritto internazionale pubblico, qualora sia prevedibile che il comportamento considerato produca un effetto immediato sostanziale nell’Unione o nel SEE. A questo proposito, è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità. Inoltre, è sufficiente che il comportamento di cui si tratta «possa» avere effetti immediati nell’Unione o nel SEE perché sia soddisfatto il requisito dell’immediatezza (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punti 49 , 51 e 52 ). 75 [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto suggerisce [OSCURATO:PERSONA], con la loro formulazione generica, gli insegnamenti di cui ai punti 49, 51 e 52 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), ricordati al punto precedente della presente sentenza, sono destinati ad applicarsi non solo alle circostanze specifiche della causa che ha dato luogo a tale sentenza Intel/[OSCURATO:PERSONA], ma anche ogni volta che occorre valutare se la [OSCURATO:PERSONA] sia competente ad applicare, in particolare, l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti adottati al di fuori del SEE. 76 Dall’altro lato, è vero che, al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che dai punti 14, 17 e 70 della decisione controversa nonché dalle risposte alle misure di organizzazione del procedimento da esso adottate risultava che i vettori vendono esclusivamente o quasi esclusivamente i loro servizi di trasporto merci a spedizionieri. Esso ha aggiunto che, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata, la quasi totalità di tali vendite si effettua al punto di origine dei collegamenti in questione, all’esterno del SEE, dove sono stabiliti detti spedizionieri, rilevando, al riguardo, che dal ricorso dinanzi al Tribunale risultava che, tra il 1 o maggio 2004 e il 14 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato solo una quota trascurabile delle sue vendite di servizi di trasporto merci in entrata presso clienti stabiliti nel SEE. 77 Esso ha tuttavia osservato, al punto 132 di tale sentenza, che gli spedizionieri acquistavano tali servizi in qualità di intermediari, per consolidarli in un pacchetto di servizi il cui oggetto consiste, per definizione, nell’organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE a nome di mittenti, i quali potevano, come risultava dal punto 70 della decisione controversa, essere in particolare gli acquirenti o i proprietari delle merci trasportate ed era quindi quantomeno verosimile che essi fossero stabiliti nel SEE. 78 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 133 di detta sentenza, che, nei limiti in cui gli spedizionieri riversino sul prezzo dei loro pacchetti di servizi l’eventuale costo aggiuntivo risultante dall’intesa controversa, è segnatamente sulla concorrenza tra gli spedizionieri per acquisire la clientela di tali speditori che l’infrazione unica e continuata, nella parte in cui riguarda i collegamenti in entrata, poteva avere un impatto. In questo stesso punto, esso ha rilevato che, di conseguenza, l’effetto sui prezzi delle merci importate poteva concretizzarsi nel mercato interno o nel SEE. 79 Esso ha concluso, al punto 134 della stessa sentenza, che il sovrapprezzo che gli speditori hanno dovuto eventualmente pagare e il rincaro delle merci importate nel SEE che può esserne derivato rientrano tra gli effetti prodotti dal comportamento controverso sui quali la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a fondarsi ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 80 Esso ha poi indicato, al punto 135 della sentenza impugnata, che la questione era quindi se tale effetto presentasse il carattere prevedibile, sostanziale e immediato richiesto, circostanza che esso ha esaminato ai punti da 136 a 171 di tale sentenza. 81 Da quanto precede risulta che non è alla luce delle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), bensì alla luce dei criteri generali stabiliti in tale sentenza e delle circostanze specifiche che caratterizzano il caso di specie che il Tribunale ha ritenuto che l’effetto sui prezzi delle merci importate fosse un effetto dell’intesa controversa di cui la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a tener conto ai fini dell’applicazione del criterio degli effetti qualificati. 82 L’argomento esposto al punto 67 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 83 In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla prevedibilità, occorre rilevare che, ai punti 142, 148 e 150 della sentenza impugnata, che si inseriscono nell’analisi del Tribunale relativa alla prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che le parti dell’intesa controversa avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che l’infrazione unica e continuata avrebbe avuto come effetto, per quanto riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, un aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata. Esso ha poi considerato, alla luce di quanto aveva constatato ai punti da 143 a 147 di detta sentenza, che era prevedibile per i vettori incriminati che l’infrazione unica e continuata avrebbe avuto come effetto, nella parte relativa ai collegamenti in entrata, un aumento del prezzo delle merci importate. Infine, sottolineando che l’effetto sui prezzi delle merci importate rientrava nel corso normale delle cose e nella razionalità economica, esso ha aggiunto che non era affatto necessario che avesse una conoscenza esatta del funzionamento dei mercati a valle per poter prevedere tale effetto. 84 [OSCURATO:PERSONA], al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che dai punti 14 e 70 della decisione controversa risultava che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituiva un input per gli spedizionieri e che si trattava di un costo variabile, il cui aumento ha, in linea di principio, l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi. Esso ha aggiunto, al punto 145 di detta sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcun elemento che dimostrasse che le circostanze del caso di specie fossero poco favorevoli alla ripercussione a valle, sugli speditori, del costo aggiuntivo risultante dall’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata. Al punto 146 della stessa sentenza esso ne ha dedotto che, in tali circostanze, era ragionevolmente prevedibile, per i vettori incriminati, che gli spedizionieri avrebbero riversato tale costo aggiuntivo sugli speditori tramite un aumento del prezzo dei servizi di transito. Esso ha anche rilevato, al punto 147 della sentenza medesima, che, come risulta dai punti 70 e 1031 della decisione impugnata, il costo delle merci di cui gli spedizionieri organizzano generalmente il trasporto integrato per conto degli speditori integra il prezzo dei servizi di transito e in particolare quello dei servizi di trasporto merci, che ne sono un elemento costitutivo. 85 Peraltro, il Tribunale, ai punti da 138 a 142 della sentenza impugnata, ha esposto i motivi per i quali, alla luce degli elementi rilevati nella decisione controversa e relativi, in particolare, alla natura del comportamento in questione e al modo in cui è composto il prezzo dei servizi di trasporto merci, le parti dell’intesa controversa avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che l’infrazione unica e continuata avrebbe avuto come effetto, per quanto riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, un aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata, di modo che restava da valutare, come indicato al punto 143 di tale sentenza, se fosse prevedibile per i vettori incriminati che gli spedizionieri avrebbero trasferito un siffatto sovrapprezzo sui propri clienti, vale a dire gli speditori. 86 Si deve quindi constatare, alla luce di tali elementi, che, rinviando in particolare alla natura del comportamento in questione, al funzionamento del mercato, al modo in cui si compongono i prezzi rilevanti nonché ai rapporti esistenti tra i diversi operatori del mercato, il Tribunale, in ogni caso, nell’ambito della sua analisi che conclude nel senso della prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate, ha tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale il comportamento in questione si inseriva. 87 L’argomento esposto al punto 68 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 88 In terzo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa al «carattere sostanziale», occorre rilevare che la valutazione, da parte del Tribunale, della questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato che l’effetto sui prezzi delle merci importate presentava il carattere sostanziale richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza, anch’essa presa in considerazione dal Tribunale al punto 115 della sentenza impugnata, figura, in via principale, ai punti da 152 a 157 di tale sentenza, mentre i punti da 158 a 161 di quest’ultima contengono, inoltre, motivi che il Tribunale ha qualificato come ad abundantiam . 89 A tal riguardo, al punto 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente indicato che la valutazione del carattere sostanziale degli effetti prodotti dal comportamento controverso deve essere effettuata alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano, in particolare, la durata, la natura e la portata dell’infrazione. Esso ha aggiunto che possono essere rilevanti anche altre circostanze, quali l’importanza delle imprese che hanno partecipato a tale comportamento. 90 [OSCURATO:PERSONA], nulla, in tali punti, indica che tali circostanze siano rilevanti solo per comportamenti di una certa durata o che coinvolgano una certa percentuale degli operatori del mercato. L’argomento esposto al punto 69 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 91 In quarto luogo, per quanto riguarda la condizione di immediatezza, occorre constatare, da un lato, che, al punto 170 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente invocare il punto 87 della sentenza del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑91/11 , EU:T:2014:92 ), in quanto i fatti della causa che ha dato luogo a tale sentenza differivano fondamentalmente da quelli della presente causa, circostanza che esso ha poi illustrato in dettaglio in tale punto 170. Tuttavia, come indicato al punto 169 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato, al suddetto punto 170, a respingere l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a rimettere in discussione la conclusione cui era giunto il Tribunale, al punto 168 di tale sentenza, secondo cui l’effetto sui prezzi delle merci importate presentava il carattere immediato richiesto, dato che tale conclusione si basa già sufficientemente sui punti da 163 a 167 della sentenza impugnata, che non sono contestati da [OSCURATO:PERSONA]. Il medesimo punto 170 deve, di conseguenza, essere considerato ad abundantiam . 92 Di conseguenza, l’argomentazione relativa al punto 170 della sentenza impugnata deve essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui censure dirette contro una motivazione ad abundantiam di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 , punto 537 , nonché del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P , EU:C:2024:821 , punto 263 e giurisprudenza citata). 93 Dall’altro lato, nei limiti in cui, con la sua argomentazione esposta al punto 70 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] contesta in maniera generale la valutazione del carattere immediato dell’effetto sui prezzi delle merci importate effettuata dal Tribunale alla luce, in particolare, degli elementi da esso rilevati al punto 132 della sentenza impugnata, si deve constatare che, in tale punto 132, il Tribunale ha indicato che, se gli spedizionieri acquistano servizi di trasporto merci in entrata, è per consolidarli in un pacchetto di servizi il cui scopo è appunto quello di organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE a nome di mittenti. 94 È quindi giocoforza constatare che, con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale in tale punto 132, senza tuttavia invocare il loro snaturamento. 95 [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 96 Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA], qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme procedurali relative all’onere e alla produzione della prova, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti. La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi (sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 22 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 50 e giurisprudenza citata). 97 Detto argomento deve, di conseguenza, essere respinto in quanto irricevibile. 98 Alla luce di tutto quanto precede, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte infondata e in parte inoperante. Sulla quarta parte, relativa ad un’illegittima inversione dell’onere della prova – Argomenti delle parti 99 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, ai punti 145 e 167 della sentenza impugnata, ha effettuato un’illegittima inversione dell’onere della prova. Da un lato, nell’ambito della sua analisi della condizione relativa alla prevedibilità dell’effetto sui prezzi delle merci importate, il Tribunale avrebbe contestato a [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito elementi atti a dimostrare che la ripercussione del sovrapprezzo a valle fosse poco probabile. Dall’altro lato, nell’ambito della sua analisi relativa alla condizione di immediatezza di tale effetto, il Tribunale le avrebbe addebitato di non aver né dimostrato né affermato che la prevedibile ripercussione del sovrapprezzo sugli speditori nel SEE sarebbe stata colpevole o estranea al normale funzionamento del mercato. [OSCURATO:PERSONA], non spetterebbe a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 100 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 101 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione al diritto della concorrenza. Per contro, spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di una siffatta infrazione fornire la prova che tale mezzo difensivo deve essere accolto. Tuttavia, anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava tanto sulla [OSCURATO:PERSONA] quanto sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che le norme in materia di onere della prova siano state soddisfatte (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21 , EU:C:2023:1010 , punto 120 e giurisprudenza citata). 102 Fondata sulle norme generali in materia di produzione delle prove, tale giurisprudenza è trasponibile alla situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare la propria competenza territoriale nei confronti di comportamenti che hanno origine al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE. 103 Nella specie, per quanto riguarda, da una parte, la censura relativa al punto 145 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcun elemento che dimostrasse che le circostanze del caso di specie erano poco propizie alla ripercussione a valle, sugli speditori, del sovrapprezzo risultante dall’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata. Esso aveva precedentemente constatato, anzitutto, ai punti da 118 a 142 di detta sentenza, che da diversi elementi risultanti dalla decisione controversa si poteva dedurre che le parti dell’intesa controversa avrebbero potuto ragionevolmente prevedere che, nella parte in cui l’infrazione unica e continuata riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, essa avrebbe avuto per effetto l’aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata. 104 Esso aveva quindi rilevato, al punto 143 di detta sentenza, che la questione era pertanto quella di stabilire se i vettori incriminati potessero prevedere che gli spedizionieri avrebbero riversato un simile costo aggiuntivo sui propri clienti, vale a dire gli speditori. A tal riguardo, esso aveva constatato, al punto 144 della medesima sentenza, che dai punti 14 e 70 della decisione controversa risultava che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituisce un input per gli spedizionieri e che si tratta di un costo variabile, il cui aumento ha, in linea di principio, l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi. 105 Ne consegue che, poiché il Tribunale aveva previamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato le circostanze da esso rilevate ai punti da 118 a 144 della sentenza impugnata, non si può ritenere che, con la constatazione da esso effettuata al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova. La censura relativa a tale punto 145 deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. 106 Per quanto riguarda, dall’altro lato, la censura relativa al punto 167 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava, e neppure affermava, che la prevedibile ripercussione del sovrapprezzo sugli speditori stabiliti nel SEE sarebbe stata colposa o estranea al normale funzionamento del mercato. 107 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha effettuato tale constatazione dopo aver rilevato, ai punti da 163 a 166 di tale sentenza, in particolare al punto 165 di quest’ultima, che, nel caso di specie, l’intervento degli spedizionieri di cui era prevedibile che, in piena autonomia, essi avrebbero ripercosso sugli speditori il sovrapprezzo che avevano dovuto pagare era certamente tale da aver contribuito al verificarsi dell’effetto sui prezzi delle merci importate, ma che, tuttavia, tale intervento non era, di per sé, idoneo a rompere la catena di causalità tra il comportamento controverso e detto effetto e, quindi, a privarlo del suo carattere immediato. 108 In tali circostanze, alla luce di tali elementi, non contestati nell’impugnazione, e tenuto conto di quanto ricordato al punto 101 della presente sentenza, non si può ritenere che, in tale punto 167, il Tribunale abbia illegittimamente invertito l’onere della prova. Anche la censura diretta contro detto punto 167 è quindi infondata. 109 La quarta parte del primo motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. Sulla quinta parte del primo motivo, relativa ad una sostituzione della motivazione – Argomenti delle parti 110 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame dell’applicazione, da parte di quest’ultima, del criterio degli effetti qualificati. Esso avrebbe costruito una propria motivazione, basandosi su fattori non presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e su considerazioni che non figurano tra quelle sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata nella decisione controversa. In particolare, gli elementi costitutivi di tale criterio non sarebbero stati esaminati in detta decisione. Pertanto, solo due punti di questa decisione riguarderebbero tale criterio, mentre il Tribunale vi avrebbe dedicato 69 punti della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, in particolare, al punto 165 della sentenza impugnata, che riguarderebbe la ripercussione del sovrapprezzo sugli speditori nel SEE, mentre il punto 1045 della decisione controversa riguarderebbe solo i consumatori nel SEE. Allo stesso modo, i punti da 155 a 161 di tale sentenza farebbero riferimento a parti di tale decisione che non vertono sull’applicazione di detto criterio. Sarebbe irrilevante che il Tribunale abbia risposto agli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che sarebbe dimostrata la mancata analisi, nella decisione controversa, degli elementi costitutivi del criterio degli effetti qualificati. 111 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 112 La portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla parte ricorrente e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da quest’ultima. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui si tratta (sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/23 P , EU:C:2024:580 , punto 38 e giurisprudenza citata). 113 Il Tribunale non può quindi colmare, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione dell’atto impugnato, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (sentenza del 18 luglio 2013, UEFA/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/11 P , EU:C:2013:519 , punto 65 e giurisprudenza citata). 114 Tuttavia, quando il Tribunale si limita a rispondere all’argomento dedotto dinanzi ad esso e ad esplicitare in tal modo la motivazione dell’atto impugnato, non si può ritenere che esso sostituisca la propria motivazione a quella dell’autore di tale atto (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P , EU:C:2014:1742 , punto 56 , e del 23 novembre 2023, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑209/21 P , EU:C:2023:905 , punto 49 ). 115 Nel caso di specie, è vero che il Tribunale non ha fondato la constatazione effettuata al punto 165 della sentenza impugnata su un punto della decisione controversa. Tuttavia, come risulta da una lettura d’insieme della motivazione di tale sentenza dedicata alla valutazione del criterio degli effetti qualificati, e in particolare dei punti 111 e 127 di tale sentenza, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva, sia pure in modo succinto, gli elementi che hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse stabilito la propria competenza extraterritoriale alla luce del criterio degli effetti qualificati. [OSCURATO:PERSONA], sono questi elementi che, letti alla luce degli altri punti pertinenti di tale decisione, menzionati ai punti 131, 132, da 138 a 141, 144, 147, da 155 a 157, 160 e 161 della sentenza impugnata, hanno consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato l’esistenza di tali effetti. Risulta, peraltro, dai punti da 116 a 171 della sentenza impugnata che, in tali punti, il Tribunale si è limitato a rispondere all’argomento che gli era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] e ad esplicitare la motivazione della decisione controversa, più in particolare traendo talune indicazioni dagli elementi che figuravano in tale decisione. 116 La circostanza che gli elementi rilevati in tali punti, e in particolare ai punti da 155 a 161 della sentenza impugnata, non siano stati espressamente invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte di tale decisione dedicata all’accertamento della sua competenza territoriale non può dimostrare l’esistenza di una sostituzione illegittima della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza ricordata al punto 113 della presente sentenza esige soltanto che l’esame del Tribunale si ricolleghi alle valutazioni contenute nell’atto sottoposto al suo controllo. Inoltre, come già constatato al punto precedente, la prima frase del punto 1045 della decisione controversa conteneva gli elementi che avevano consentito al Tribunale di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato la propria competenza territoriale alla luce degli effetti qualificati. 117 Pertanto, l’asserita sostituzione della motivazione non è dimostrata. La quinta parte del primo motivo d’impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. Sulla sesta parte, relativa ad un errore di diritto e ad una violazione dei diritti della difesa – Argomenti delle parti 118 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa valutando la legittimità della decisione controversa sulla base di argomenti e di un’analisi prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. A tal riguardo, la sostituzione di motivi che avrebbe effettuato per valutare il criterio degli effetti qualificati avrebbe privato [OSCURATO:PERSONA] del diritto di prendere posizione sull’applicazione di tale criterio nel corso del procedimento amministrativo, in violazione della giurisprudenza secondo la quale l’impresa interessata deve avere la possibilità di far conoscere il suo punto di vista in merito alla veridicità e alla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché dei documenti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue affermazioni. Se è vero che la problematica affrontata nella sentenza impugnata ha potuto essere individuata da [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che il Tribunale si è basato su un’analisi e su argomenti nuovi relativi al criterio degli effetti qualificati, che non figuravano nel fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA]. 119 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale argomento è infondato. – Giudizio della Corte 120 La presente parte si basa sulla premessa secondo cui, quando il Tribunale ha valutato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto nel caso di specie, esso ha illegittimamente sostituito la propria motivazione a quella che figurava nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi della quinta parte del presente motivo risulta che tale premessa è infondata. 121 La sesta parte del primo motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. Sulla terza parte, relativa all’accertamento della competenza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme – Argomenti delle parti 122 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 174, 176 e 177 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente dimostrare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE ai collegamenti in entrata basandosi sulla natura unica e continuata dell’infrazione considerata nel suo insieme. 123 In primo luogo, il Tribunale avrebbe confuso la nozione di «infrazione unica e continuata», da un lato, e l’accertamento della competenza della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. Tale nozione, volta ad alleggerire l’onere della prova gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe estendere la competenza di quest’ultima ad applicare l’articolo 101 TFUE, salvo riconoscerle una competenza illimitata a conoscere di qualsiasi comportamento che si produca al di fuori del SEE asseritamente facente parte di un’infrazione unica e continuata, di cui solo taluni elementi produrrebbero effetti nel SEE. 124 In secondo luogo, la nozione di «infrazione unica e continuata» presupporrebbe che ogni aspetto sostanziale di tale infrazione costituisca esso stesso un’infrazione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe basarsi su quest’ultima per estendere la sua competenza ad un comportamento riguardante collegamenti in entrata che non aveva né per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza all’interno del SEE. 125 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che la causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 ), riguardava circostanze di fatto prive di relazione con quelle del caso di specie. 126 In quarto luogo, il punto 177 della sentenza impugnata sarebbe errato nella parte in cui il Tribunale ha ivi considerato che, al punto 1046 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato gli effetti dell’infrazione considerata nel suo insieme, mentre tale punto non conterrebbe alcun esame in tal senso. 127 Contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente contestato il punto 1046 della decisione controversa nel suo ricorso di primo grado, come risulterebbe espressamente dal ricorso dinanzi al Tribunale. Tale punto 1046 sarebbe stato, inoltre, preso in considerazione dalla sezione 5.3.2 di detto ricorso. Inoltre, sarebbe sulla base non della decisione controversa, bensì delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti del Tribunale che quest’ultimo avrebbe stabilito che detto punto 1046 costituiva uno dei motivi sulla base dei quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto. 128 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale parte è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato il punto 1046 della decisione controversa dinanzi al Tribunale. In ogni caso, essa sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 129 È sufficiente osservare che, con il suo sesto motivo dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si limitava a contestare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai comportamenti controversi nella parte in cui riguardavano i servizi di trasporto merci in entrata. A tal riguardo, il Tribunale ha concluso, al punto 171 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, cosicché la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento in questione, nei limiti in cui era contestata, era dimostrata. Ne consegue che era ad abundantiam per il Tribunale esaminare, ai punti da 172 a 182 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare la propria competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE al comportamento in questione, fosse parimenti legittimata a ritenere, al punto 1046 della decisione controversa, che il criterio degli effetti qualificati fosse soddisfatto alla luce degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 130 Inoltre, come risulta dall’analisi relativa alla prima, seconda e dalla quarta alla sesta del presente motivo, il Tribunale ha concluso in tal senso al punto 171 della sentenza impugnata senza incorrere negli errori di diritto o nella sostituzione della motivazione addebitatigli. 131 In tali circostanze, occorre constatare che detto argomento riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata. 132 La terza parte del primo motivo deve, di conseguenza, in ogni caso, essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza. 133 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato. Sul secondo motivo, relativo alla qualificazione del comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto 134 Il secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due parti. Con la prima, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva analizzato sufficientemente il contesto economico e giuridico nel quale si inseriva l’intesa controversa. Con la seconda, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e violato i suoi diritti della difesa concludendo che la valutazione strettamente necessaria del contesto economico e giuridico realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per qualificare il comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto. Sulla prima parte, relativa alla portata dell’analisi del contesto economico e giuridico incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 135 [OSCURATO:PERSONA] afferma, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 303 a 305 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitarsi ad un esame del contesto economico e giuridico pertinente limitato «a quanto strettamente necessario», dato che essa riteneva che il comportamento in questione fosse assimilabile a un’intesa sui prezzi orizzontale e, inoltre, che essa avesse soddisfatto tale grado di esame. Solo tre pagine della decisione controversa sarebbero dedicate alla qualificazione dell’intesa controversa come restrizione della concorrenza per oggetto. Inoltre, queste ultime non conterrebbero alcuna analisi del contesto economico e giuridico del mercato, come già esposto nel ricorso dinanzi al Tribunale. 136 Quest’ultimo avrebbe altresì erroneamente ritenuto, al punto 305 della sentenza impugnata, che detto grado di esame fosse soddisfatto alla luce delle sole spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il prezzo era il principale strumento di concorrenza, le pratiche in questione miravano ad eliminare l’incertezza in materia di prezzi sul mercato nonché a garantire che la disciplina sul mercato fosse mantenuta e gli aumenti fossero applicati integralmente. Per contro, nella sua prassi decisionale anteriore, l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe più sviluppata, ove si sarebbe parimenti trattato di un esame limitato a quanto strettamente necessario. 137 Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 309 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] invocherebbe la prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare non già che quest’ultima avrebbe dovuto soddisfare un livello di esigenza più rigoroso, bensì che la disparità delle iniziative adottate da quest’ultima per realizzare l’«esame strettamente necessario» è talmente profonda che la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure utilizzato la sua prassi anteriore a titolo indicativo. Quest’ultima avrebbe indebitamente escluso numerosi fattori pertinenti dal suo asserito esame del contesto economico e giuridico dei fatti del caso di specie, tra i quali la natura dei servizi di trasporto aereo di merci e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato del trasporto aereo di merci, la sua complessità e la potenza degli spedizionieri. Così facendo, il Tribunale avrebbe altresì omesso di tener conto del fatto che la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto deve essere interpretata restrittivamente. 138 Dall’altro lato, constatando l’esistenza di un’infrazione per oggetto senza prendere in debita considerazione gli argomenti che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nel suo ricorso di primo grado nell’ambito della valutazione del contesto economico e giuridico del caso di specie, il Tribunale avrebbe violato i suoi diritti della difesa, privandola di un dibattito approfondito e contraddittorio sul contesto economico e giuridico in cui si colloca il suo comportamento. 139 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 140 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentano un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. Nella valutazione di tale contesto occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (sentenze dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , punto 53 , e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punti 165 e 166 ). 141 Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, per accordi o pratiche collusive che costituiscono violazioni particolarmente gravi della concorrenza, l’analisi del contesto economico e giuridico in cui si inserisce la pratica può limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per concludere nel senso dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto (v., in tal senso, sentenze del20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑373/14 P , EU:C:2016:26 , punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata, e del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21 , EU:C:2023:812 , punti da 100 a 102 ). 142 Tra questi tipi di accordi o di pratiche collusive figurano gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 82 , nonché del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 163 ), mentre le intese orizzontali che prevedono la fissazione dei prezzi rientrano peraltro nella categoria degli accordi espressamente vietati dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE. 143 La giurisprudenza esposta ai punti da 140 a 142 della presente sentenza è stata richiamata, in sostanza, dal Tribunale ai punti 300 e 302 della sentenza impugnata. Inoltre, al punto 303 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che, ai punti 908, 909, 1199 e 1208 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il comportamento controverso fosse assimilabile a un’intesa di fissazione dei prezzi orizzontale, sebbene non riguardasse la totalità del prezzo finale dei servizi in questione. Esso ne ha dedotto, al punto 304 di detta sentenza, che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva nel suo controricorso che essa poteva limitarsi ad un esame del contesto economico e giuridico pertinente limitato a quanto risultava strettamente necessario al fine di qualificare gli accordi e le pratiche controversi come restrizione della concorrenza «per oggetto». 144 È quindi in conformità con la giurisprudenza della Corte che il Tribunale ha constatato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il comportamento in questione fosse assimilabile a un’intesa di fissazione dei prezzi orizzontale, l’analisi da parte di quest’ultima del contesto economico e giuridico nel quale tale comportamento si inseriva poteva limitarsi a quanto risultava strettamente necessario per concludere nel senso dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. 145 In secondo luogo, per quanto riguarda specificamente l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] relativo al punto 305 della sentenza impugnata, è vero che il Tribunale ha ivi dichiarato che l’esame del contesto economico e giuridico pertinente effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa soddisfaceva tale requisito. A tal riguardo, esso ha rilevato che, ai punti 909 e 916 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che il prezzo era il principale strumento di concorrenza, che gli accordi e le pratiche controversi miravano ad eliminare l’incertezza in materia di tariffazione sul mercato del trasporto merci e quindi a garantire che la disciplina sul mercato fosse mantenuta e che gli aumenti derivanti dagli indici del carburante fossero applicati integralmente e in modo coordinato. 146 Tuttavia, in tale punto 305, il Tribunale ha altresì constatato che tale analisi si basava segnatamente sulla sezione 4 della decisione controversa, in cui erano descritti, in particolare, i principi di base e la struttura dell’intesa controversa, e che detta analisi doveva altresì essere letta alla luce della descrizione del settore del trasporto merci e delle modalità di tariffazione applicabili, che [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosceva essere stata effettuata nella sezione 2.1 di tale decisione. 147 Il Tribunale non si è quindi limitato, al punto 305 della sentenza impugnata, alla sola constatazione esposta da [OSCURATO:PERSONA] al punto 136 della presente sentenza. [OSCURATO:PERSONA], esso l’ha completato facendo riferimento agli altri elementi pertinenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, vale a dire, come indicato in tale punto 305, i principi di base e la struttura dell’intesa controversa nonché la descrizione del settore del trasporto merci e delle modalità di tariffazione applicabili in tale settore, che sono peraltro, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 140 della presente sentenza, elementi pertinenti al fine di valutare se un determinato comportamento costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto. 148 La censura di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detto punto 305 si basa quindi su una lettura incompleta della sentenza impugnata. 149 A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] non può trarre argomenti utili dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], anche se, come essa sostiene nella presente impugnazione, la invoca solo al fine di dimostrare che il Tribunale ha erroneamente omesso di censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver indebitamente escluso numerosi fattori pertinenti dall’analisi che essa era tenuta ad effettuare. [OSCURATO:PERSONA], come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 309 della sentenza impugnata, la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] può avere solo carattere indicativo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P , EU:C:2023:561 , punto 164 e giurisprudenza citata). 150 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 138 della presente sentenza, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il motivo vertente sulla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/21 P , EU:C:2023:708 , punto 185 e giurisprudenza citata). Ciò premesso, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha debitamente preso in considerazione gli argomenti che essa gli aveva presentato nell’ambito della valutazione del contesto economico e giuridico del caso di specie, essa gli addebita, in realtà, con il pretesto di un’asserita violazione dei diritti della difesa, di aver violato il suo obbligo di motivazione. 151 Occorre quindi ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P , EU:C:2013:229 , punto 29 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 113 e giurisprudenza citata). 152 Tuttavia, tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 372 , nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑790/21 P e C‑791/21 P , EU:C:2024:792 , punto 114 e giurisprudenza citata). 153 Occorre altresì ricordare che detto obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legalità sostanziale dell’atto controverso [sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 67 , e del 4 ottobre 2024, UPL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands)/[OSCURATO:PERSONA], C‑262/23 P , EU:C:2024:862 , punto 134 e giurisprudenza citata]. 154 Nel caso di specie, ai punti da 293 a 304 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto i motivi di diritto e di fatto per i quali concludeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente considerato che essa poteva limitarsi ad un esame del contesto economico e giuridico pertinente limitato a quanto risultava strettamente necessario al fine di qualificare gli accordi e le pratiche controversi come restrizione della concorrenza per oggetto. Inoltre, ai punti da 305 a 310 di tale sentenza, esso ha esposto i motivi per i quali riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad esso, l’esame del contesto economico e giuridico pertinente effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa soddisfacesse tali requisiti. Al punto 306 di detta sentenza, esso ha inoltre respinto l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto da un eventuale effetto di vasi comunicanti, nonché, al punto 309 di quest’ultima, il suo argomento relativo alla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, al punto 310 della medesima sentenza, esso ha respinto il suo argomento che contestava la qualificazione del comportamento controverso come «intesa qualificata». 155 Tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 151 e 152 della presente sentenza, non si può quindi ritenere che, così facendo, il Tribunale abbia violato il suo obbligo di motivare la sentenza impugnata quando ha respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore qualificando il comportamento di cui trattasi come restrizione della concorrenza per oggetto, senza aver previamente valutato il contesto economico e giuridico pertinente. 156 L’argomento esposto al punto 138 della presente sentenza deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. 157 Peraltro, nei limiti in cui, con essa, [OSCURATO:PERSONA] intende far valere che il Tribunale ha erroneamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a qualificare il comportamento di cui trattasi come restrizione della concorrenza per oggetto, tale argomento non è idoneo a dimostrare una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 153 della presente sentenza, ma rientra nella fondatezza dell’analisi effettuata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale analisi nella seconda parte del presente motivo, cosicché tale argomento sarà quindi esaminato, in tale misura, con questa seconda parte. 158 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa all’analisi che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di qualificare il comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto – Argomenti delle parti 159 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa concludendo che la valutazione strettamente necessaria del contesto economico e giuridico realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per qualificare il comportamento di cui trattasi come infrazione per oggetto, senza tener conto degli elementi che caratterizzano tale contesto, o addirittura senza analizzare le prove che dimostrano tali elementi. 160 Da un lato, il comportamento di cui trattasi non potrebbe essere validamente qualificato come infrazione per oggetto, in quanto non era idoneo a restringere la concorrenza sul mercato del trasporto aereo di merci, né direttamente né indirettamente. Come esposto nel ricorso dinanzi al Tribunale, i clienti prenderebbero le loro decisioni di acquisto sulla base del prezzo globale che deve essere loro fatturato. Inoltre, l’aumento dei sovrapprezzi potrebbe essere neutralizzato dalla concorrenza sulle tariffe di base, poiché il comportamento riguardante i sovrapprezzi non è consistito nel fissare i prezzi di vendita nei confronti dei clienti né nel ridurre o eliminare la concorrenza sui prezzi. I punti 298 e 299 della sentenza impugnata sarebbero quindi errati, in quanto il Tribunale vi avrebbe erroneamente ignorato fattori che svolgono un ruolo essenziale nel contesto economico e giuridico dei casi citati in tali punti, che sarebbero stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per accertare un’infrazione per oggetto in tali cause, ma che sarebbero assenti dal caso di specie. 161 Inoltre, il comportamento di cui trattasi non sarebbe stato idoneo a restringere indirettamente la concorrenza nel mercato interno, in quanto i prezzi sul mercato del trasporto aereo di merci erano largamente opachi e le parti interessate avevano detenuto, nel corso del 2005, solo il 34% del mercato mondiale del trasporto aereo di merci, che sarebbe peraltro fortemente frammentato. Pertanto, anche se il loro coordinamento fosse dimostrato, sarebbe altamente improbabile che essa abbia potuto falsare sensibilmente la concorrenza. 162 Dall’altro, neppure il rifiuto di pagare commissioni potrebbe essere validamente qualificato come infrazione per oggetto. Come parimenti esposto nel ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in debita considerazione il contesto giuridico specifico nel quale le parti hanno discusso delle commissioni sui sovrapprezzi. Si sarebbe trattato di una reazione legittima alle pratiche degli spedizionieri, il che escluderebbe che il rifiuto di pagare commissioni possa essere validamente qualificato come infrazione per oggetto. Al punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe tuttavia aderito ai punti da 675 a 702 della decisione controversa, senza tener conto del contenzioso con gli spedizionieri e delle minacce sottese alle discussioni tra i vettori e gli spedizionieri. 163 Inoltre, ai punti da 487 a 490 della sentenza impugnata, esso avrebbe interpretato erroneamente gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non avrebbe sostenuto di essere autorizzata a intrattenere contatti con gli altri vettori in merito al rifiuto di pagare commissioni a causa del comportamento illecito degli spedizionieri, ma avrebbe sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva applicato il giusto criterio giuridico per dimostrare l’esistenza di un’infrazione per oggetto e non aveva rispettato i suoi diritti della difesa non esaminando i suoi argomenti relativi al contesto giuridico ed economico in cui si colloca tale rifiuto. 164 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale seconda parte è in parte irricevibile e in parte infondata. – Giudizio della Corte 165 A norma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. 166 Pertanto, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, in forza dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/95 P , EU:C:1998:256 , punto 21 , e dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C 363/22 P , EU:C:2024:20 , punto 50 e giurisprudenza citata). 167 Di contro, come è stato già ricordato al punto 96 della presente sentenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi. 168 Nel caso di specie, in primo luogo, è giocoforza constatare che la qualificazione dell’intesa controversa come infrazione per oggetto costituisce una qualificazione giuridica dei fatti. Tuttavia, da un lato, come risulta dall’argomentazione esposta ai punti 160 e 163 della presente sentenza, con il pretesto di un errore di qualificazione giuridica dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] mira essenzialmente a che la Corte effettui una nuova valutazione di fatti e di elementi di prova già presentati al Tribunale, senza invocare il loro snaturamento da parte di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] espone ciò che essa considera essere il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto aereo di merci e l’effetto limitato che il comportamento di cui trattasi avrebbe avuto sul prezzo di tali servizi. Entro tali limiti, detto argomento deve quindi essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 169 Dall’altro lato, nella parte in cui, con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ai punti 298 e 299 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, sulla base di una giurisprudenza che sarebbe essenzialmente irrilevante, che un comportamento consistente nel fissare soltanto una parte del prezzo del prodotto o del servizio interessato può essere qualificato come intesa orizzontale di fissazione dei prezzi, è sufficiente rilevare che tale argomento si basa sulla premessa secondo cui un accordo tra concorrenti consistente nel fissare solo una parte del prezzo o del servizio interessato non può rientrare nella nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 170 A tal riguardo, è vero che la Corte ha statuito che la nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a talune forme di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Tale giurisprudenza si fonda sul fatto che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/KRKA, C‑151/19 P , EU:C:2024:546 , punto 63 e giurisprudenza citata). 171 È pacifico, a tal riguardo, che può ritenersi che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, possano avere per loro natura effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sicché può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato (sentenza del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/13 P , EU:C:2015:184 , punto 115 e giurisprudenza citata). Tali comportamenti, infatti, determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 163 ). 172 Il criterio giuridico essenziale per determinare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risiede quindi nella constatazione che un siffatto accordo o una siffatta pratica rientra in una forma che presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non occorra ricercarne gli effetti di tale restrizione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 162 ), e tale constatazione deve essere effettuata alla luce degli elementi ricordati al punto 140 della presente sentenza. 173 Ne consegue che la mera circostanza che il comportamento collusivo di cui trattasi abbia riguardato solo una parte del prezzo del prodotto o del servizio interessato non può in alcun modo dimostrare che tale comportamento non rientri in una forma di coordinamento che deve essere considerata, per sua stessa natura, nociva al funzionamento del normale gioco della concorrenza. Al contrario, un siffatto comportamento comporta, per sua stessa natura, un aumento dei prezzi, con conseguente cattiva ripartizione delle risorse a danno, in particolare, dei consumatori. 174 L’argomento riguardante i punti 298 e 299 della sentenza impugnata si basa, di conseguenza, su una premessa errata, cosicché deve essere respinto in quanto infondato. 175 In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione del rifiuto di pagare commissioni come infrazione per oggetto, occorre rilevare che, con l’argomentazione esposta ai punti 162 e 163 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione, da parte del Tribunale, del carattere anticoncorrenziale dei contatti ai quali essa ha partecipato in merito al rifiuto di pagare commissioni, che figura ai punti da 483 a 491 della sentenza impugnata. 176 [OSCURATO:PERSONA], al punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a menzionare quanto risultava dai punti da 675 a 702 della decisione controversa, di cui la [OSCURATO:PERSONA] non sostiene uno snaturamento da parte del Tribunale. La censura relativa a tale punto 485 deve quindi essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 177 Quanto ai punti da 487 a 490 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ivi esposto, in sostanza, che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il rifiuto di pagare commissioni costituiva una risposta legittima al comportamento asseritamente illecito degli spedizionieri, ma che dalla giurisprudenza citata in tali punti 487 e 488 risultava che [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi del comportamento asseritamente anticoncorrenziale degli spedizionieri per negare che i contatti relativi al rifiuto di pagare commissioni nei quali essa è stata coinvolta avessero carattere anticoncorrenziale. 178 [OSCURATO:PERSONA], giustamente il Tribunale ha ricordato, al suddetto punto 488, che spetta alle autorità pubbliche e non ad imprese private garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e tale richiamo è conforme alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Lundbeck/[OSCURATO:PERSONA], C‑591/16 P , EU:C:2021:243 , punto 126 e giurisprudenza citata). 179 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, in sostanza, che tale circostanza, rientrante nel contesto in cui si inseriva il comportamento controverso, quand’anche fosse dimostrata, non potesse in ogni caso legittimare una violazione dell’articolo 101 TFUE e ancor meno una pratica collusiva di cui è stato constatato, come aveva fatto ai punti da 293 a 311 della sentenza impugnata, che essa presenta il grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificata come «restrizione per oggetto». 180 L’argomento esposto al punto 163 della presente sentenza è, pertanto, infondato. 181 La seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Ne consegue che occorre respingere detto secondo motivo. Sul terzo motivo, relativo all’esistenza di un’infrazione unica e continuata e alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima 182 Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due parti. Con la prima, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esponendo correttamente il criterio giuridico che consente di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Con la seconda, essa afferma che il Tribunale ha erroneamente confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] che stabilisce la sua responsabilità per l’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. Sulla prima parte, relativa al criterio giuridico pertinente per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 183 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esponendo in modo errato il criterio giuridico che consente di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Ai punti da 322 a 324 e 335 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe affermato che l’accertamento di una siffatta infrazione richiede l’esistenza di un piano globale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale di una parte a tale piano e la conoscenza, provata o presunta, da tale parte dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti ai quali essa non ha direttamente partecipato. Inoltre, al punto 325 di tale sentenza, esso avrebbe esaminato la nozione di «complementarità». Tuttavia, ai punti da 325 a 327 di quest’ultima, esso avrebbe considerato che, sebbene la complementarità possa costituire un indizio oggettivo che avvalora l’esistenza di un piano d’insieme volto alla realizzazione di un obiettivo anticoncorrenziale, non è necessario, al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, verificare se comportamenti diversi presentino nessi di complementarità. Una siffatta affermazione sarebbe contraria a una copiosa giurisprudenza del Tribunale, che sarebbe stata confermata implicitamente dalla Corte nella sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑440/19 P , EU:C:2021:214 ). Risulterebbe altresì dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che essa applicherebbe tale criterio, che sarebbe stato peraltro applicato al punto 879 della decisione controversa. 184 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i punti 107 e 108 della sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑700/19 P , EU:C:2022:484 ), conferiscono una portata troppo inclusiva alla nozione di «infrazione unica e continuata» per quanto riguarda comportamenti che non hanno alcun legame tra loro, alleggerendo al contempo in modo significativo l’onere che incombe alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe evitare un simile ostacolo. 185 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 186 Da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Pertanto, ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza nel mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 41 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 240 ). 187 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 42 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 241 ). 188 A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. Invece, la condizione relativa alla nozione di «obiettivo unico» implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA], C‑644/13 P , EU:C:2017:59 , punto 50 e giurisprudenza citata, nonché del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 242 ). 189 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, in sostanza, ai punti 325 e 326 della sentenza impugnata, che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non è necessario verificare se essi presentino un nesso di complementarità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto precedente, e nel dedurne, al punto 327 di tale sentenza, che, anche supponendola dimostrata, l’asserita omissione della [OSCURATO:PERSONA] della dimostrazione di un siffatto nesso di complementarità tra gli accordi e le pratiche controverse non era idonea, di per sé, a viziare di errore la loro qualificazione come infrazione unica e continuata. 190 [OSCURATO:PERSONA] invoca, anzitutto, al riguardo, una presunta giurisprudenza contraria del Tribunale che sarebbe stata confermata dalla Corte nella sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑440/19 P , EU:C:2021:214 ). [OSCURATO:PERSONA], nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte non era stata investita della questione se, al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, fosse o meno necessario verificare se i diversi comportamenti in questione presentassero un nesso di complementarità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 188 della presente sentenza. Pertanto, il silenzio della Corte su tale punto non può essere interpretato come una rimessa in discussione della giurisprudenza costante, richiamata in tale punto 188. 191 Inoltre, poiché tale giurisprudenza è stata ancora recentemente riaffermata dalla Corte, in particolare al punto 242 della sua sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑201/19 P , EU:C:2024:552 ), [OSCURATO:PERSONA] non può essere seguita quando suggerisce, con il suo argomento esposto al punto 183 della presente sentenza, che tale giurisprudenza non sarebbe costante né coerente. 192 Infine, non si può neppure ritenere che la giurisprudenza esposta al punto 188 della presente sentenza, parimenti ricordata, in sostanza, ai punti 107 e 108 della sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑700/19 P , EU:C:2022:484 ), che [OSCURATO:PERSONA] invoca, attribuirebbe una portata troppo ampia alla nozione di «infrazione unica e continuata», facendo rientrare in tale nozione comportamenti che non hanno alcun rapporto tra loro. [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che, conformemente a tale giurisprudenza costante, detta nozione presuppone l’esistenza di un «piano d’insieme» nel quale si inseriscono i diversi comportamenti che la compongono e che questi ultimi perseguono un identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno. 193 Da tutto quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata – Argomenti delle parti 194 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa può essere ritenuta responsabile dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. 195 Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse debitamente dimostrato la natura complementare e continuata dell’infrazione. Il punto 509 della sentenza impugnata sarebbe errato nella parte in cui il Tribunale ha ivi considerato che il fatto che il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni abbia avuto inizio quasi cinque anni dopo l’inizio dell’infrazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] non toglieva nulla al suo contributo, attraverso la sua interazione con le altre componenti dell’infrazione, alla realizzazione dell’obiettivo unico perseguito. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], un divario temporale così flagrante consentirebbe, al contrario, di supporre che il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni fosse totalmente indipendente dalla collusione sui sovrapprezzi. Gli elementi in senso contrario, menzionati al punto 880 della decisione controversa, sarebbero irrilevanti. 196 Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza, esposta nel ricorso di primo grado, che i contatti relativi al sovrapprezzo carburante consistevano in contatti mondiali a livello della sede delle imprese interessate, mentre quelli relativi al sovrapprezzo di sicurezza si sarebbero principalmente tenuti a livello locale. Il punto 466 della sentenza impugnata che respinge tali argomenti sarebbe errato, il fatto che i contatti sul sovrapprezzo di sicurezza menzionino comunicazioni con la sede non toglierebbe nulla al fatto che i contatti multilaterali relativi a ciascuna di queste due componenti dell’infrazione fossero condotti localmente. Tenuto conto di tali elementi, il punto 473 della sentenza impugnata sarebbe anch’esso erroneo, in quanto il Tribunale considera che [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a rimettere in discussione l’inserimento delle componenti relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza in un’unica e medesima infrazione che persegue un obiettivo unico, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimata a ricorrere a contatti ampiamente distanti nel tempo per constatare l’esistenza di una sola infrazione continuata. 197 Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe viziato la sentenza impugnata con una motivazione contraddittoria rilevando, al punto 326 di quest’ultima, che non era necessario che fossero dimostrati legami di complementarità affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse dimostrare un’infrazione unica e continuata, facendo poi riferimento a siffatti legami nelle sue constatazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], ai punti 497 e 523 di tale sentenza, per giustificare il fatto che il comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni faceva parte dell’infrazione unica e continuata constatata nella decisione controversa. 198 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale parte deve essere respinta. – Giudizio della Corte 199 In primo luogo, occorre ricordare che dall’analisi della prima parte del presente motivo risulta che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 326 della sentenza impugnata, che non è necessario, al fine di qualificare diversi comportamenti come infrazione unica e continuata, verificare se essi presentino legami di complementarità nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte a una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai loro autori. 200 Pertanto, al punto 508 della sentenza impugnata, il Tribunale, riferendosi a tale punto 326, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a verificare, al fine di qualificare comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, se essi presentino siffatti legami di complementarità. Esso ne ha dedotto che, anche supponendola dimostrata, l’omessa dimostrazione di tali legami tra la componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni e le componenti di quest’ultima relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza non era quindi idonea, di per sé, a viziare la decisione controversa. 201 È quindi ad abundantiam che, al punto 509 di tale sentenza, peraltro introdotto dalla locuzione «in ogni caso», esso ha esaminato l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] traeva dall’inizio relativamente tardivo della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni rispetto a tali altre componenti. Ne consegue che la censura che [OSCURATO:PERSONA] rivolge contro tale punto della sentenza impugnata, esposta al punto 195 della presente sentenza, deve essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza. 202 In secondo luogo, occorre rilevare che, al punto 466 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad indicare che i tre contatti fatti valere da [OSCURATO:PERSONA] al fine di constatare la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza illustravano, anziché smentire, l’organizzazione a più livelli descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, in quanto tali contatti menzionavano tutti istruzioni o comunicazioni con la sede delle imprese interessate, ove il Tribunale rinvia, a titolo di esempio, ai messaggi di posta elettronica descritti ai punti 594 e 595 della decisione controversa. 203 Quanto al punto 473 di tale sentenza, il Tribunale ha ivi rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva utilmente contestato la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo carburante, che essa non era riuscita a rimettere in discussione l’iscrizione delle componenti relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza in un’unica e medesima infrazione avente un obiettivo unico, e che era pacifico che la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo carburante si era mantenuta fino al 14 febbraio 2006, ove «elementi di prova affidabili» esistevano almeno a partire dal 10 giugno 2005 e tale partecipazione era corroborata, prima di tale data, da un notevole volume di prove e di indizi di contatti anticoncorrenziali. 204 È quindi giocoforza constatare che tali punti 466 e 473 contengono solo valutazioni di fatto. Pertanto, con l’argomentazione esposta al punto 196 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] chiede, in realtà, alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, già effettuata nell’ambito della sua valutazione sovrana dal Tribunale nei suddetti punti, senza tuttavia sostenere che quest’ultimo li abbia snaturati. Tale argomento è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 205 In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita contraddittorietà della motivazione, è vero che, al punto 497 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato in particolare che, tenuto conto della «complementarità» tra, da un lato, le componenti dell’infrazione relative al sovrapprezzo carburante e al sovrapprezzo di sicurezza e, dall’altro, la componente di quest’ultima relativa al rifiuto di pagare commissioni, esso poteva ragionevolmente dedurre dagli elementi rilevati in tale punto 497 che i contatti relativi ai rifiuti di pagamento di commissioni ai quali [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato rivestivano una portata geografica analoga a quella dei sovrapprezzi, o erano vicini ad essi. A tal riguardo, esso ha indicato che tale complementarità non era stata utilmente contestata da [OSCURATO:PERSONA], rinviando ai punti 329 e 509 di tale sentenza. 206 Parimenti, al punto 523 di detta sentenza, esso ha constatato che, poiché i sovrapprezzi erano generalmente applicabili a tutti i collegamenti, a livello mondiale, era verosimile che lo fosse anche il rifiuto di pagare commissioni, osservando al riguardo che, al punto 879 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il rifiuto di pagare commissioni e le altre due componenti dell’infrazione fossero complementari in quanto esso «aveva consentito di sottrarre i sovrapprezzi alla concorrenza connessa alla negoziazione di commissioni (in realtà sconti sui sovrapprezzi) con i clienti». 207 Tuttavia, da un lato, dal punto 496 della sentenza impugnata risulta che la motivazione di cui al punto 497 di tale sentenza è stata esposta dal Tribunale solo ad abundantiam , così come quelle di cui ai punti 329 e 520 di detta sentenza, cosicché la censura di contraddittorietà della motivazione che [OSCURATO:PERSONA] ne trae deve essere respinta in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza. 208 Dall’altro lato, tale punto 523 verte non già sulla nozione di infrazione unica e continuata, bensì, come indicato al punto 511 della sentenza impugnata, sull’argomento di [OSCURATO:PERSONA], presentato dinanzi al Tribunale a sostegno della quarta parte del suo quinto motivo, con cui essa contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito gli elementi di prova necessari per dimostrare la portata «mondiale» dell’infrazione unica e continuata. In tali circostanze, l’asserita contraddittorietà della motivazione non è dimostrata. 209 La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte infondata e in parte inoperante. Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto. Sul quarto motivo, relativo alla durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unica e continuata 210 Con il suo quarto motivo, suddiviso in tre parti, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, in ogni caso, è incorso in errori di diritto nel dichiarare che essa era responsabile per tutti gli aspetti dell’infrazione unica e continuata. Con la prima e la seconda parte, essa fa valere che il Tribunale, da un lato, ha commesso un errore di diritto e snaturato le prove e, dall’altro, ha violato il principio della parità di trattamento ritenendola responsabile di aver partecipato alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni. Con la terza parte, essa afferma che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel valutare la sua responsabilità per la componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza. Sulla prima parte, relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al rifiuto di pagare commissioni – Argomenti delle parti 211 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha snaturato le prove nel ritenere che essa fosse responsabile di aver partecipato alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni. 212 Da un lato, al punto 486 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato sul punto 688 della decisione controversa per affermare che diversi vettori avevano scambiato informazioni a livello bilaterale per assicurarsi reciprocamente della loro adesione continuata al rifiuto di pagare commissioni. [OSCURATO:PERSONA], tale punto si riferirebbe a un contatto bilaterale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non implicherebbe [OSCURATO:PERSONA], cosicché esso non potrebbe dimostrare la partecipazione di quest’ultima a tale componente dell’infrazione. 213 Dall’altro, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare approfonditamente la decisione controversa alla luce dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA], in violazione del controllo di legittimità ad esso incombente. [OSCURATO:PERSONA], in un allegato al suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato individualmente ogni elemento di prova addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ne farebbe alcuna menzione nella sentenza impugnata, cosicché tale sentenza non consentirebbe a [OSCURATO:PERSONA] di comprendere i motivi per i quali gli elementi di prova previsti in tale allegato «sono stati presi in considerazione contro di essa». 214 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 215 In primo luogo, nella parte in cui la presente parte riguarda, con la sua prima censura, il punto 486 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea o manifestamente contraria al loro tenore letterale. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2024, JCDecaux [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑710/22 P , EU:C:2024:787 , punto 63 , e del 22 maggio 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/[OSCURATO:PERSONA], C 621/23 P , EU:C:2025:368 , punto 108 e giurisprudenza citata). 216 In detto punto 486, il Tribunale ha dichiarato che dalla decisione impugnata risulta che diversi vettori hanno scambiato informazioni – a livello bilaterale – per assicurarsi reciprocamente della loro adesione continua al rifiuto di pagare commissioni sul quale si erano previamente accordati. Esso ha esposto, a tal riguardo, a titolo illustrativo, il contenuto del punto 688 della decisione controversa, che descrive una conversazione telefonica tra due vettori diversi da [OSCURATO:PERSONA]. 217 [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione controversa risulta che il Tribunale ha correttamente riportato quanto esposto in tale punto 688. Di conseguenza, l’asserito snaturamento non è dimostrato. 218 Inoltre, nella parte in cui, con tale censura riguardante il punto 486 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza di quanto rilevato dal Tribunale in tale punto 486 per dimostrare la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, essa deve essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza, poiché tale censura invita la Corte ad effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, già effettuata dal Tribunale in tale punto nonché al punto 485 della sentenza impugnata. 219 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura esposta al punto 213 della presente sentenza, occorre anzitutto ricordare che, quando è investito, conformemente all’articolo 263 TFUE, di un ricorso di annullamento di una decisione di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale deve in generale esercitare, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti, un controllo completo sulla sussistenza o meno delle condizioni di applicazione di tale disposizione. Il Tribunale deve altresì verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia motivato la sua decisione. In occasione di detto controllo, inoltre, il Tribunale non può basarsi sul margine discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo ad essa assegnato, in materia di politica della concorrenza, dai Trattati UE e FUE, per rinunciare ad esercitare un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (sentenza dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , punti 44 e 45 e giurisprudenza citata). 220 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e in particolare dalle memorie dinanzi al Tribunale, risulta che gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale, nell’allegato di cui al punto 213 della presente sentenza, sono stati presentati a sostegno del suo argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di tener conto dello specifico contesto giuridico in cui avevano avuto luogo i contatti che essa aveva avuto con altri vettori a proposito del rifiuto di pagare commissioni. [OSCURATO:PERSONA] quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, tale contesto dimostrava che l’obiettivo delle discussioni condotte a proposito di tale rifiuto di pagare commissioni rifletteva una reazione legittima dei vettori a pratiche concordate, un contenzioso e minacce di boicottaggio provenienti dagli spedizionieri. Tali elementi di prova avrebbero quindi dimostrato, secondo [OSCURATO:PERSONA], che i trasportatori avevano concentrato le loro discussioni sulla questione se i sovrapprezzi potessero o meno, giuridicamente, dar luogo, in linea di principio, alla riscossione di commissioni secondo le pertinenti disposizioni della normativa applicabile. In particolare, essa invocava tali elementi di prova al fine di dimostrare che, non tenendo conto di tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficientemente la natura di restrizione per oggetto del comportamento dei vettori. 221 [OSCURATO:PERSONA], è proprio a tale argomento, sintetizzato al punto 479 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha risposto ai punti da 482 a 491 della sentenza impugnata. A tal riguardo, esso ha constatato, ai punti da 484 a 486 di quest’ultima, che esso era fondato su una premessa errata in fatto e, ai punti da 487 a 490, che era parimenti fondata su una premessa errata in diritto. Esso ha quindi constatato, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] erroneamente sosteneva che i vettori avevano concentrato le loro discussioni sulla questione se i sovrapprezzi potessero o meno dar luogo, in linea di principio, alla riscossione di commissioni, analizzando al riguardo i punti da 675 a 702 della decisione controversa e gli elementi di prova sui quali si era basata la [OSCURATO:PERSONA], elementi che erano peraltro menzionati anche da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie dinanzi al Tribunale. 222 È quindi giocoforza constatare che, con il pretesto di un asserito esercizio insufficiente, da parte del Tribunale, del controllo di legittimità ad esso incombente, [OSCURATO:PERSONA] cerca di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza affermare che il Tribunale li avrebbe snaturati. Pertanto, nei limiti in cui, con la censura esposta al punto 213 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver ritenuto che il suo argomento diretto a rimettere in discussione il carattere anticoncorrenziale dei contatti controversi dovesse essere respinto, sebbene essa avesse contestato individualmente ciascun elemento di prova addotto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza. 223 Inoltre, nei limiti in cui, con detta censura, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la sentenza impugnata non le consente di comprendere le ragioni per le quali gli elementi di prova di cui a tale allegato «sono stati presi in considerazione contro di essa», occorre rilevare che dal punto 485 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è riferito a tali elementi, contenuti ai punti da 675 a 702 della decisione controversa, solo al fine di dimostrare che i vettori incriminati non si erano limitati a definire una posizione comune sulla questione del pagamento di commissioni, per difenderla in modo coordinato dinanzi ai giudici competenti o promuoverla collettivamente, in particolare presso le autorità pubbliche, ma si erano concertati concordando, a livello multilaterale, di rifiutare di negoziare il pagamento di commissioni con gli spedizionieri e di concedere loro sconti sui sovrapprezzi. Il Tribunale non ha quindi direttamente considerato tali elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma li ha invocati al fine di respingere l’argomento che essa le aveva presentato, con il quale sosteneva che i trasportatori avevano concentrato le loro discussioni sulla questione se i sovrapprezzi potessero o meno dar luogo, in linea di principio, alla riscossione di commissioni. Pertanto, nei limiti in cui la stessa censura si basa quindi su una lettura erronea della sentenza impugnata, essa è priva di fondamento. 224 Infine, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 151 e 152 della presente sentenza, non si può ritenere che, non menzionando espressamente, nella sentenza impugnata, l’allegato di cui al punto 213 della presente sentenza né ogni elemento che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individualmente contestato in quest’ultimo, il Tribunale abbia violato il suo obbligo di motivare la sentenza impugnata. Pertanto, nei limiti in cui, con la censura esposta al punto 213 della presente sentenza, [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, anche quest’ultima deve essere respinta in quanto infondata. 225 Alla luce di quanto precede, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento – Argomenti delle parti 226 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ritenendola responsabile della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento. 227 Da un lato, il Tribunale avrebbe violato tale principio trattando [OSCURATO:PERSONA] in modo diverso rispetto a [OSCURATO:PERSONA] plc, mentre tali imprese si sarebbero trovate in situazioni analoghe. Al punto 493 della sentenza impugnata, il Tribunale si riferirebbe ai punti della decisione controversa che proverebbero la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al rifiuto di pagare commissioni. Tali punti dimostrerebbero che essa si trovava in una situazione analoga a quella di tale altro vettore per quanto riguarda gli elementi di prova relativi a tale comportamento. [OSCURATO:PERSONA], un confronto delle constatazioni di cui ai punti 685, 686, 692, 694 e 696 di tale decisione, riassunte al punto 743 di quest’ultima, riguardanti [OSCURATO:PERSONA], con quelle riguardanti [OSCURATO:PERSONA], ricordate a tale punto 493, dimostrerebbe la comparabilità delle loro rispettive situazioni. Ne risulterebbe che tale altro vettore ha partecipato a sette contatti relativi al rifiuto di pagare commissioni nel corso di un periodo di dieci mesi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a nove contatti nel corso di un periodo di dieci mesi. Tra questi nove contatti, tre avrebbero anche coinvolto detto altro vettore. 228 [OSCURATO:PERSONA], questi tre contatti, rilevati dal Tribunale ai punti 493, 497 e 499 della sentenza impugnata come fondamento della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al rifiuto di pagare commissioni, di cui ai punti 503, 560 e 695 della decisione controversa, non sarebbero stati fatti valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dal punto 386 della sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑341/17 , EU:T:2022:182 ), mentre tali punti 503 e 560 si fonderebbero su riunioni multilaterali che coinvolgono sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA]. 229 Il Tribunale avrebbe quindi annullato la sola constatazione del coinvolgimento di detto vettore in tale componente e ridotto la sua ammenda in considerazione della sua partecipazione limitata, ma avrebbe mantenuto la constatazione dell’infrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non avrebbe tuttavia fornito la minima spiegazione per tale trattamento disuguale. 230 Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe violato tale principio trattando [OSCURATO:PERSONA] diversamente da [OSCURATO:SOCIETA]/S, da [OSCURATO:PERSONA]Norway-Sweden e da [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:SOCIETA] a.»). Al punto 958 della sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑324/17 , EU:T:2022:175 ), esso avrebbe ridotto del 21% l’ammenda inflitta alle ricorrenti in tale causa, alla luce della durata limitata della loro partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, in considerazione della durata di tale infrazione considerata nel suo insieme, come indicato al punto 958 di tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che la durata totale dell’infrazione accertata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a. era di sei anni e due mesi, mentre le prove del loro comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni sarebbero state relative a una durata di sette mesi. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a tal riguardo ai punti 1169, 680 e 686 della decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], come indicato ai punti 1169, 695 e 698 di tale decisione, la durata totale dell’infrazione accertata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era di cinque anni e le prove del suo comportamento relativo al rifiuto di pagare commissioni avrebbero riguardato una durata di cinque mesi. Il Tribunale non avrebbe tuttavia preso atto di tale parallelo né fornito la benché minima giustificazione o spiegazione per tale trattamento disuguale. A torto, quindi, esso non ha applicato una percentuale di riduzione identica all’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 231 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. – Giudizio della Corte 232 Il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Detto principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑550/07 P , EU:C:2010:512 , punti 54 e 55 , e del 27 giugno 2024, Lupin/[OSCURATO:PERSONA], C‑144/19 P , EU:C:2024:545 , punto 137 nonché giurisprudenza citata). 233 Il rispetto di tale principio si impone al Tribunale anche quando esercita la sua competenza estesa al merito. [OSCURATO:PERSONA], tale esercizio non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende loro inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un’infrazione alle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2000, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/98 P , EU:C:2000:631 , punto 97 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 138 ). 234 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione del principio di parità di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la constatazione della partecipazione di ciascuno di tali vettori alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni, occorre rilevare che, al punto 493 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale componente alla luce degli elementi enunciati al punto 754 della decisione controversa, che il Tribunale ha citato in tale punto. 235 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], da un confronto delle constatazioni contenute in tale punto 754 con quelle contenute nel punto 743 di tale decisione, che elenca i contatti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale altro vettore, non risulta che questi due vettori si trovassero in situazioni comparabili per quanto riguarda gli elementi di prova assunti nei loro confronti al fine di dimostrare la loro partecipazione a detta componente. Di conseguenza, essi non si trovavano neppure in situazioni comparabili dinanzi al Tribunale. 236 È quindi sufficiente rilevare che la premessa sulla quale [OSCURATO:PERSONA] fonda l’argomento esposto ai punti da 227 a 229 della presente sentenza è, in ogni caso, errato. Tale argomento deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato. 237 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di parità di trattamento rispetto a [OSCURATO:SOCIETA] a., quale esposta al punto 230 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che tale affermazione è fondata su una lettura erronea della sentenza del 30 marzo 2022, [OSCURATO:SOCIETA] a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑324/17 , EU:T:2022:175 ). È vero che il tenore letterale del punto 958 di quest’ultima, fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], può sembrare ambiguo, in quanto il Tribunale vi fa riferimento «alla durata limitata durante la quale i vettori incriminati si sono coordinati in merito al rifiuto di pagamento di commissioni alla luce della durata dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso». Risulta tuttavia chiaramente da tale sentenza, e in particolare dai punti da 698 a 712, 901 e 957 della stessa, che è per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente imputato alle ricorrenti in tale causa la responsabilità della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni e che, di conseguenza, essa aveva sopravvalutato il grado della loro partecipazione all’infrazione unica e continuata, che il Tribunale ha ritenuto inopportuno concedere loro una riduzione del solo 10% dell’importo di base dell’ammenda a titolo della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata, ma che occorreva concedere loro una riduzione del 21% a titolo di tale partecipazione limitata. 238 [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale non ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni. Come risulta dall’analisi della prima parte del quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] non è peraltro riuscita a dimostrare che la sentenza impugnata sia, al riguardo, viziata da un errore di diritto o da uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. In tali circostanze, non si può dichiarare che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento concedendo a [OSCURATO:SOCIETA] a. una riduzione supplementare dell’importo di base della loro ammenda a titolo della loro partecipazione limitata all’infrazione unica e continuata, tenuto conto dell’annullamento della constatazione della loro partecipazione a tale componente, mentre esso non ha concesso una siffatta riduzione a [OSCURATO:PERSONA], la cui constatazione della partecipazione a detta componente non era stata annullata. 239 L’argomento esposto al punto 230 della presente sentenza è, pertanto, infondato. 240 La seconda parte del quarto motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata. Sulla terza parte, vertente su errori di diritto nella valutazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza – Argomenti delle parti 241 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la conclusione del Tribunale, contenuta al punto 477 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurre dagli elementi di prova di cui disponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a partecipare alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza per i lunghi periodi per i quali non sarebbe esistita alcuna prova a suo carico, è viziata da vari errori di diritto. 242 A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 467 e 468 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe constatato l’esistenza di lacune nei documenti attestanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004, nonché tra il 28 settembre 2004 e il 14 febbraio 2006, che corrisponde alla data di cessazione dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe stato rilevato dal Tribunale al punto 471 di tale sentenza, la giurisprudenza imporrebbe che, in tali circostanze, la mancata dissociazione dell’impresa interessata non sia sufficiente a fondare la constatazione di una partecipazione ininterrotta di quest’ultima all’infrazione qualora, nel corso di un periodo significativo, vari contatti collusivi abbiano avuto luogo in assenza dei suoi rappresentanti. Spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA], in tale ipotesi, fornire altri elementi di prova. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la valutazione di tali altri elementi di prova, effettuata ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata, consentisse di ritenere che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza fosse perdurata durante tali periodi. 243 In primo luogo, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente dimostrato che il sovrapprezzo di sicurezza e il sovrapprezzo carburante facessero parte dell’infrazione unica e continuata, poiché tali comportamenti non erano sufficientemente complementari e non rientravano neppure in un piano d’insieme, il punto 473 della sentenza impugnata sarebbe errato. [OSCURATO:PERSONA], ne deriverebbe che il Tribunale non poteva basarsi sui contatti relativi alla componente dell’infrazione attinente al sovrapprezzo carburante per prolungare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente di tale infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza e, quindi, rinviare la data di cessazione della sua partecipazione all’infrazione nel suo insieme. Neppure la giurisprudenza citata al punto 229 della sentenza impugnata consentirebbe di fondare un siffatto approccio, in quanto tale giurisprudenza non verte sulla possibilità di dimostrare il prolungamento della partecipazione di un’impresa a un’infrazione qualora quest’ultima abbia conosciuto periodi nel corso dei quali non è stata dimostrata l’esistenza di contatti che coinvolgono direttamente tale impresa (in prosieguo: i «periodi di lacuna»). 244 In secondo luogo, il punto 474 della sentenza impugnata sarebbe errato, poiché né tale punto, né la sentenza stessa, né tantomeno la decisione controversa spiegherebbero in che modo il carattere puntuale dei contatti relativi alla componente relativa al sovrapprezzo di sicurezza consentirebbe di stabilire che i periodi di lacuna fossero periodi normali tra tali contatti o che [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a partecipare a detta componente durante tali periodi, tanto più che i contatti tra gli altri vettori relativi a questa componente erano proseguiti durante detti periodi. Il confronto tra la frequenza dei contatti relativi, da un lato, al sovrapprezzo carburante e, dall’altro, al sovrapprezzo di sicurezza, sarebbe irrilevante, poiché l’unico elemento rilevante sarebbe sapere se i contatti tra gli altri vettori in merito al sovrapprezzo di sicurezza fossero proseguiti in assenza di [OSCURATO:PERSONA]. Se così fosse, ciò dimostrerebbe che la natura del comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza richiedeva siffatti contatti. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a partecipare a tale componente durante questi periodi, durante i quali essa non ha intrattenuto alcun contatto con gli altri vettori. Per questa stessa ragione, sarebbe altresì insufficiente rilevare che il sovrapprezzo di sicurezza richiedeva solo contatti puntuali per dedurne che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a partecipare a tale componente durante detti periodi, dato che i contatti relativi al sovrapprezzo di sicurezza erano continuati tra gli altri vettori durante questi stessi periodi. L’analisi del Tribunale sarebbe quindi erronea in quanto ignora che i contatti tra gli altri vettori in merito al sovrapprezzo di sicurezza sono continuati, ripetutamente, per tutto il periodo di lacuna di [OSCURATO:PERSONA]. 245 In terzo luogo, il punto 475 della sentenza impugnata sarebbe errato nella parte in cui il Tribunale afferma che [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato che gli effetti del coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza siano perdurati nel periodo durante il quale la prova di contatti era inesistente. 246 Anzitutto, né la [OSCURATO:PERSONA] né il Tribunale avrebbero fornito la minima indicazione quanto agli effetti asseritamente perdurati. Tale approccio sarebbe contrario alla giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] deve basarsi su elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo da poter ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia proseguita ininterrottamente tra due date precise. A tal riguardo, la prova della durata dell’infrazione incomberebbe alla [OSCURATO:PERSONA] e qualsiasi dubbio nella mente di quest’ultima dovrebbe andare a vantaggio dell’impresa interessata. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] rinvia altresì, in particolare, al punto 30 della sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ( C‑450/19 , EU:C:2021:10 ), che limiterebbe, in mancanza di prove sufficienti, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che la durata dell’infrazione si estenda oltre la data degli ultimi contatti tra le parti dell’infrazione. 247 Il Tribunale avrebbe poi omesso di tener conto del fatto che la decisione controversa non aveva dimostrato che gli accordi conclusi nel corso degli ultimi contatti che includevano [OSCURATO:PERSONA], di cui ai punti 618 e 640 della decisione controversa, dovessero continuare a produrre i loro effetti fino ad una data successiva, come invece richiesto dai punti 125 e 128 della sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑192/06 , EU:T:2011:278 ). Sarebbe quindi chiaro che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza è cessata non appena essa ha cessato di essere in contatto con gli altri vettori, vale a dire dopo i contatti del 26 novembre 2002 e del 28 settembre 2004, menzionati in tali punti. 248 Infine, tale punto 475 sarebbe viziato da un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto non spetterebbe all’impresa interessata confutare che gli effetti del coordinamento sono perdurati e neppure sostenere che essa non era a conoscenza del fatto che gli altri vettori avevano proseguito il loro coordinamento. Spetterebbe invece alla [OSCURATO:PERSONA] provare che tali effetti si sono protratti durante l’asserita durata del periodo dell’infrazione e dimostrare che l’impresa era a conoscenza dei comportamenti illeciti o poteva ragionevolmente prevederli. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe come [OSCURATO:PERSONA] potesse prevedere i comportamenti illeciti in questione ed essere pronta ad accettarne il rischio. 249 In quarto luogo, il punto 476 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale avrebbe rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essersi dissociata pubblicamente dal coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi di lacuna o di aver ripreso un comportamento concorrenziale leale e indipendente durante questi ultimi, sarebbe anch’esso erroneo. Lo stesso Tribunale avrebbe peraltro riconosciuto, al punto 471 di tale sentenza, che la dissociazione è solo uno dei vari elementi da prendere in considerazione per stabilire se un’impresa abbia continuato a partecipare a un’infrazione per periodi sostanziali di lacuna, in assenza di prove di partecipazione. 250 Qualora, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritenesse che non occorra annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, nella parte in cui la riguardano, sulla base di tale quarto motivo, essa chiede, in subordine, l’annullamento parziale di quest’ultima e la riduzione dell’ammenda in applicazione della competenza estesa al merito della Corte, per le ragioni esposte nei suoi motivi o per qualsiasi altra ragione rilevata d’ufficio dalla Corte. 251 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la presente parte sia in parte irricevibile e, in parte e in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 252 [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza consolidata, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 57 , nonché del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 110 e giurisprudenza citata). 253 Simili indizi e coincidenze consentono, se valutati globalmente, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza (sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P , EU:C:2006:592 , punto 95 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 111 e giurisprudenza citata). 254 Per quanto riguarda l’assenza di prova dell’esistenza di un accordo nel corso di alcuni periodi determinati o, per lo meno, della sua attuazione da parte di un’impresa nel corso di un dato periodo, il fatto che tale prova non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione durata diversi anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza di tale intesa, purché le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e rientrino nel contesto di un’infrazione a carattere unico e continuato (sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑113/04 P , EU:C:2006:593 , punto 169 , e del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 112 e giurisprudenza citata). 255 Per quanto riguarda, in particolare, un’infrazione estesa su più anni, la circostanza che non sia stata fornita la prova diretta della partecipazione di una società a tale infrazione durante un periodo di tempo determinato non impedisce che tale partecipazione durante tale periodo sia constatata, purché tale constatazione si fondi su indizi obiettivi e concordanti (sentenza del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑634/13 P , EU:C:2015:614 , punto 27 e giurisprudenza citata). 256 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare che l’infrazione, o la partecipazione di un’impresa all’infrazione, non si è interrotta, anche se essa non possiede prove dell’infrazione per taluni periodi determinati, qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e continuato e qualora l’impresa interessata non abbia invocato indizi o elementi di prova che dimostrino che, al contrario, l’infrazione o la sua partecipazione ad essa non è proseguita durante tali periodi (sentenza del 18 marzo 2021Pometon/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 114 ). 257 In tale contesto, la mancata dissociazione pubblica costituisce una situazione di fatto di cui la [OSCURATO:PERSONA] può servirsi al fine di provare il proseguimento del comportamento anticoncorrenziale di una società. Tuttavia, nel caso in cui, durante un periodo di tempo significativo, si siano tenute plurime riunioni collusive senza la partecipazione dei rappresentanti della società interessata, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare l’assenza di una dissociazione pubblica, ma deve fondare la propria valutazione su altri elementi di prova (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑634/13 P , EU:C:2015:614 , punto 28 , e del 28 novembre 2019, LS Cable & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑596/18 P , EU:C:2019:1025 , punto 33 ). 258 Nel caso di specie, occorre rilevare che, come fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha sottolineato, al punto 467 della sentenza impugnata, che la decisione controversa faceva emergere un «vuoto» nei documenti che si riteneva attestassero la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004, nonché dal 28 settembre 2004 fino alla fine dell’infrazione unica e continuata, il 14 febbraio 2006. Esso ha quindi indicato, al punto 468 di tale sentenza, che, nelle circostanze del caso di specie, tali periodi erano sufficientemente lunghi da rendere necessario verificare se la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza fosse stata interrotta tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004, e fosse terminata il 28 settembre 2004 piuttosto che il 14 febbraio 2006. A tal riguardo, esso ha poi ricordato, in sostanza, ai punti da 469 a 471 di quest’ultima, la giurisprudenza esposta ai punti da 254 a 257 della presente sentenza. 259 Inoltre, al punto 472 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non contesta, il Tribunale ha affermato che, tra gli elementi che possono attestare il proseguimento di un comportamento anticoncorrenziale da parte di un’impresa nel corso di periodi durante i quali essa non ha partecipato a uno o più contatti collusivi figurano, in particolare, la natura dell’infrazione di cui trattasi, il funzionamento dell’intesa di cui trattasi, il comportamento dell’impresa interessata sul mercato rilevante, l’inserimento di tale comportamento in un’infrazione unica e continuata contenente diverse altre componenti o ancora gli effetti prodotti da detto comportamento. 260 [OSCURATO:PERSONA], è nell’applicazione dei criteri derivanti da tale giurisprudenza, ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha commesso gli errori di diritto da essa lamentati. 261 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 252 a 257 della presente sentenza risulta che il Tribunale può, senza commettere errori di diritto, fondare la sua valutazione dell’esistenza e della durata di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale su una valutazione globale di tutte le prove e gli indizi pertinenti. Gli elementi esposti ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata non possono quindi essere valutati isolatamente. Tuttavia, la questione di quale efficacia probatoria sia stata attribuita dal Tribunale a ciascun elemento di tali prove e indizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce l’oggetto di una valutazione di fatto che esula, in quanto tale, dal controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P , EU:C:2006:592 , punto 96 ). 262 In tale contesto, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura di [OSCURATO:PERSONA] relativa al punto 473 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che essa si fonda sulla premessa secondo cui il Tribunale non era legittimato a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che il sovrapprezzo di sicurezza e il sovrapprezzo carburante facevano parte della stessa infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi della seconda parte del terzo motivo risulta che tale premessa è errata. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta in quanto infondata. 263 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 474 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha osservato che l’attuazione del sovrapprezzo di sicurezza richiedeva contatti significativamente meno frequenti rispetto all’attuazione del sovrapprezzo carburante, non essendo fondata su un indice, la cui evoluzione richiedeva adeguamenti periodici. Esso ha constatato che ciò spiegava che, una volta introdotto, tale sovrapprezzo era stato oggetto solo di contatti puntuali tra vettori in merito alla sua attuazione. 264 È quindi giocoforza rilevare che, al suddetto punto 474, il Tribunale si è limitato a constatare che il fatto che si trattasse di un comportamento relativo ad un sovrapprezzo il cui importo non necessitava, per sua natura, di adeguamenti regolari, era un indizio che concorre a dimostrare il proseguimento di un comportamento concorrenziale da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’assenza di prova della sua partecipazione diretta ai contatti collusivi relativi al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi di lacuna. [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione dei fatti, che non può essere rimessa in discussione dalla Corte in sede di impugnazione, poiché il loro snaturamento non è stato dedotto, si riferisce, in sostanza, alla natura dell’infrazione e, in applicazione della giurisprudenza che esso ha esposto al punto 472 della sentenza impugnata, la quale non è contestata nella presente impugnazione, la natura dell’infrazione di cui trattasi può effettivamente essere presa in considerazione come elemento di prova che consente di dimostrare la prosecuzione di un comportamento anticoncorrenziale da parte di un’impresa, nonostante l’assenza diretta della sua partecipazione a quest’ultima durante taluni periodi. 265 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la natura del comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza non richiedesse contatti regolari, essa rimette in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 96 e 261 della presente sentenza. 266 Tale censura deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. 267 In terzo luogo, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 475 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, in tale punto, il Tribunale ha indicato che [OSCURATO:PERSONA] non contestava che gli effetti del coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza fossero perdurati durante il periodo per il quale la prova di contatti è inesistente. Esso ha aggiunto che, del resto, [OSCURATO:PERSONA] non affermava di aver ignorato che gli altri vettori incriminati continuavano a coordinarsi in merito al sovrapprezzo di sicurezza durante tale periodo. 268 A tal riguardo, nei limiti in cui [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di aver omesso di motivare la sentenza impugnata non indicando di quali effetti si trattasse, è sufficiente rilevare, da un lato, che da tale punto risulta manifestamente che il Tribunale faceva riferimento agli effetti anticoncorrenziali risultanti dal comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza, ossia un aumento del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci, a danno finale dei consumatori del SEE. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della giurisprudenza da esso esposta al punto 472 della sentenza impugnata, non contestata nella presente impugnazione, gli effetti prodotti dal comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi possono effettivamente essere presi in considerazione quale elemento di prova che consente di dimostrare il proseguimento di un comportamento anticoncorrenziale da parte di un’impresa, nonostante l’assenza diretta della sua partecipazione a quest’ultima durante taluni periodi. 269 In tali circostanze, non può neppure essere accolto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] con cui essa sostiene che il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova imponendole di confutare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe previamente individuato né dimostrato nonché di dimostrare che essa era a conoscenza del fatto che gli altri vettori avevano proseguito il loro coordinamento. 270 Peraltro, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver spiegato come essa potesse prevedere i comportamenti illeciti di cui trattasi, quest’ultima critica non riguarda la sentenza impugnata, bensì la decisione controversa. Essa deve pertanto, in tale misura, essere respinta in quanto irricevibile (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA], C‑763/21 P , EU:C:2023:528 , punto 53 e giurisprudenza citata). 271 Quanto alle sentenze invocate da [OSCURATO:PERSONA], esse non possono neppure dimostrare che tale punto 475 della sentenza impugnata sia errato, dato che tali sentenze vertono su circostanze diverse da quelle di cui trattasi nel caso di specie. Da un lato, il punto 30 della sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ( C‑450/19 , EU:C:2021:10 ), riguarda le intese che hanno cessato di essere in vigore. [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, nella decisione controversa, che l’infrazione unica e continuata era cessata il 14 febbraio 2006 e che tale data corrisponde al primo giorno delle ispezioni della [OSCURATO:PERSONA]. Non è quindi in discussione, nel caso di specie, un’infrazione la cui durata è stata valutata in funzione del periodo durante il quale le imprese incriminate hanno posto in essere un comportamento vietato dall’articolo 101 TFUE, sebbene l’intesa avesse già formalmente cessato di essere in vigore. 272 Dall’altro lato, i punti 125 e 128 della sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑192/06 , EU:T:2011:278 ), si riferiscono a circostanze in cui l’accordo anticoncorrenziale in questione asseritamente non era stato applicato, il che non si verifica nel caso di specie. 273 Da quanto precede risulta che l’argomento esposto ai punti da 245 a 248 della presente sentenza è in parte irricevibile e in parte infondato. 274 In quarto luogo, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 476 della sentenza impugnata, occorre constatare che, in tale punto, il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava, e neppure asseriva, che essa avrebbe preso pubblicamente le distanze dal coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi per i quali la prova di contatti è inesistente e che essa non dimostrava neppure di aver ripreso un comportamento concorrenziale leale e indipendente sul mercato rilevante durante tali periodi. 275 Tuttavia, tale mancata dissociazione non è l’unico elemento preso in considerazione dal Tribunale a sostegno della sua conclusione, contenuta al punto 477 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurre dagli elementi di prova di cui disponeva che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione relativa al sovrapprezzo di sicurezza era proseguita sia tra il 26 novembre 2002 e il 14 gennaio 2004 sia dal 28 settembre 2004 fino alla fine dell’infrazione, come indicano i termini «in tali circostanze» che precedono tale conclusione e come risulta dall’analisi che precede, relativa alla terza parte del quarto motivo. Pertanto, non si può ritenere che, con la constatazione da esso effettuata al punto 476 di tale sentenza, il Tribunale abbia disatteso la giurisprudenza costante ricordata al punto 257 della presente sentenza, che figura anche al punto 471 della sentenza impugnata, secondo la quale, nel caso in cui, nel corso di un periodo significativo, abbiano avuto luogo diverse riunioni collusive in assenza di partecipazione dei rappresentanti della società interessata, la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare l’assenza di una dissociazione pubblica, ma deve basare la sua valutazione su altri elementi di prova. 276 Pertanto, la censura sollevata contro il punto 476 della sentenza impugnata non è fondata. 277 La terza parte del quarto motivo deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata, così come, di conseguenza, tale quarto motivo. 278 Atteso che nessuno dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta. Sulle spese 279 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 280 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 281 [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris