CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 10122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/07/2021 della Corte di appello di Messina; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria di replica successivamente depositata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 22/12/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata penalmente responsabile del delitto di furto aggravato e condannata, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Castorina, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto. Rileva in proposito che la Corte territoriale, a fronte dell'esplicita richiesta di applicazione dell'indicata causa di non punibilità, formulata con il secondo motivo di appello, ne ha ingiustificatamente obliterato la valutazione. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di denegata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Osserva segnatamente che la Corte distrettuale, ancorchè richiesta, con il terzo motivo di appello, dell'applicazione di tale diminuente, ha omesso in toto la valutazione della questione. 3. Il medesimo difensore ha depositato inoltre, in data 01/02/2023, una memoria scritta con la quale si è associato alle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con te modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondati risultano entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza sia in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto che in punto di denegata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e che, per ragioni di ordine sistematico, devono essere trattati congiuntamente. Rileva infatti il Collegio che la Corte territoriale, a fronte di espresse deduzioni difensive finalizzate a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (richiesta con il secondo motivo di appello) e la concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. (invocata con il terzo motivo di appello), ha omesso qualsiasi argomentazione, confermando la sentenza di condanna resa in primo grado - che non aveva fatto applicazione dell'esimente e non aveva concesso la diminuente - con la laconica espressione "La pena è mite e condizionalmente sospesa". Orbene, tale circostanza rende di palese evidenza il difetto argomentativo in parte qua, non potendo ritenersi che l'effettuata valutazione di adeguatezza della pena includa implicitamente il giudizio relativo di non concedibilità di una diminuente correlata al dato oggettivo dell'entità del danno causato nei delitti lesivi del patrimonio e quello afferente la non applicabilità di un'esimente i cui presupposti applicativi sono normativamente indicati, oltre che nell'esiguità della sanzione detentiva, nella particolare tenuità dell'offesa e nella non abitualità del comportamento illecito. 3. L'evidenziato difetto argomentativo su un tema evidentemente non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, dei temi oggetto di deduzione, previa verifica dell'eventuale sussistenza della prescritta condizione di procedibilità, venendo in rilievo un delitto - quello di furto di energia elettrica aggravato dall'uso di violenza sulle cose - medio tempore divenuto perseguibile a querela giusta il disposto del novellato art. 624, comma 3, cod. pen., rispetto al quale l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, ha previsto, con disposizione transitoria, che il termine per la presentazione della querela decorre dal 30/12/2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezi