CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 23 Marzo 2026 la Corte d’appello di Roma, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze dicondanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 aprile 2024 di condanna peri reati di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e 4 l. 18 aprile 1975, n.110.2. sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 aprile 2025 di condanna peri reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 648cod. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il giudicedell'esecuzione ha individuato come reato più grave quello dell’art. 73 di cui allasentenza n. 2 e come pena base quella inflitta a tale reato prima della riduzioneper le attenuanti generiche (6 anni, anziché 4 anni di reclusione), il che haalterato l’esito del calcolo.Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché, qualora si ritengache per effetto della concessione delle attenuanti al reato di cui all'art 73 dellasentenza n. 2, la pena più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. diventaquella inflitta per il reato di cui all'art. 73 della sentenza n. 1, ciò nonostante, ilgiudice dell’esecuzione avrebbe dovuto comunque tener conto del riconoscimentodelle attenuanti predette.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchénell’ordinanza impugnata gli aumenti per i reati satellite non sono motivati inalcun modo.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato solo in parte, inammissibile per il resto.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità, perché contesta, sottoforma di violazione di legge, in realtà, il percorso logico dell’ordinanza impugnatasenza le necessarie allegazioni a supporto che permettano di comprenderel’erroneità del percorso motivazionale dell’ordinanza nella individuazione dellapena più grave di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., anche perché asupporto del percorso logico dell’ordinanza impugnata vi è, invece, anche laconsiderazione che il giudice della cognizione aveva respinto il motivo di appellosul trattamento sanzionatorio evidenziando che erano state già concesse leappello).In una situazione di questo tipo il ricorrente avrebbe dovuto spiegare isingoli passaggi logici del calcolo della pena che, nella sua prospettazione,avrebbe dovuto seguire il giudice dell’esecuzione nel momento in cui ha ritenutodi unificare i reati in continuazione, evidenziando in questo modo l’asserito errorein cui sarebbe caduto il giudice del merito.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, in quanto fondato su unaprospettazione meramente ipotetica, non contenuta nel provvedimentoimpugnato.3. Il terzo motivo è, invece, fondato.La giurisprudenza di legittimità ritiene che “l’aumento di pena derivante dalriconoscimento della continuazione deve essere determinato in concreto inrelazione al singolo fatto storico, e non al titolo di reato, e dipende dal valoreponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto incontinuazione” (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, inmotivazione).La stessa pronuncia Pizzone ha chiarito che l’obbligo di motivazione “operacon particolare riferimento agli aumenti di pena che risultano significativi o che,comunque, possono apparire sproporzionati, sia rispetto alla quantificazione dellapena base, sia in rapporto alla gravità degli altri reati che rientrano nellamedesima continuazione, dovendosi, di contro, evidenziare che il medesimoobbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena per il reato satellite sia contenutain quanto la necessità di dare conto del rispetto dei principi di adeguatezza eproporzionalità nella quantificazione della pena è da ritenersi commisurataall’entità della stessa in concreto irrogata” (nello stesso senso già in precedenzaSez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01).Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha effettuato questaoperazione di attribuzione del valore ponderale perché ha determinato gliaumenti per i reati satellite senza alcun tipo di motivazione a sostegno.La totale mancanza di motivazione impedisce di valutare la congruità dellastessa in relazione alla quantità di pena inflitta (anni due per un capo quanto allapena detentiva e mesi sei per l’altro, oltre la multa), atteso che essa non rispettaneanche lo standard delle espressioni concise caratteristiche dei provvedimentiesecutivi (cfr. Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115).Ne consegue che, limitatamente a questo punto, l’ordinanza impugnata nonresiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvioper nuovo esame.4. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso cheCorte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmenteillegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinviodopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciareordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sedeesecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]