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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13791/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 16 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Catania 1'11 febbraio 2016, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato di oggetti all'interno di una scuola (capo A) e di porto illegale di un'arma da taglio (capo B), fatti entrambi commessi 1'8 novembre 2010, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere per essere l'illecito contravvenzionale estinto per prescrizione e, esclusa la sussistenza di un'aggravante quanto al delitto e valutate le generiche prevalenti sulle ulteriori aggravanti, ha rideterminato riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 625, num. 5, cod. pen.) e difetto di motivazione: non sussisterebbe l'aggravante del numero di tre persone e la Corte territoriale non motiverebbe sul punto, nonostante censura difensiva svolta in appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti è meramente reiterativo di doglianza già svolta in appello e già adeguatamente affrontata e risolta: in particolare, si rinviene logica ed idonea spiegazione alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si legge che i Carabinieri hanno visto agire tre persone.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .spese processuali e. della somma di euro tremila in fàvore della cassa delle . ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. '*-175-E-C-370—S i [OSCURATO:PERSONA]'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 16 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Catania 1'11 febbraio 2016, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato di oggetti all'interno di una scuola (capo A) e di porto illegale di un'arma da taglio (capo B), fatti entrambi commessi 1'8 novembre 2010, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere per essere l'illecito contravvenzionale estinto per prescrizione e, esclusa la sussistenza di un'aggravante quanto al delitto e valutate le generiche prevalenti sulle ulteriori aggravanti, ha rideterminato riducendola, la pena; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 625, num. 5, cod. pen.) e difetto di motivazione: non sussisterebbe l'aggravante del numero di tre persone e la Corte territoriale non motiverebbe sul punto, nonostante censura difensiva svolta in appello. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti è meramente reiterativo di doglianza già svolta in appello e già adeguatamente affrontata e risolta: in particolare, si rinviene logica ed idonea spiegazione alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si legge che i Carabinieri hanno visto agire tre persone. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .spese processuali e. della somma di euro tremila in fàvore della cassa delle . ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. '*-175-E-C-370—S i [OSCURATO:PERSONA]'
Sentenza Cassazione n. 13791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris