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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23945/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione sia in ordine alle doglianze formulate in sede di appello in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ordine all'entità della riduzione di pena applicata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili almeno 204 dosi medie singole, nonché in parte privo di specificità, in quanto non si confronta con gli ulteriori elementi indicati in sentenza, quali l'essersi avvalso di una staffetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione sia in ordine alle doglianze formulate in sede di appello in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ordine all'entità della riduzione di pena applicata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili almeno 204 dosi medie singole, nonché in parte privo di specificità, in quanto non si confronta con gli ulteriori elementi indicati in sentenza, quali l'essersi avvalso di una staffetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris