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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27959/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le note del difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 01/06/2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 08/06/2021 con la quale il Tribunale di Latina aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 24/02/2011, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto o distrutto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori, i libri sociali, che comunque teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere occultato o, comunque, distratto beni giacenti in magazzino per un valore di 120 mila euro, beni ammortizzabili per un valore di euro 2.475, e rimborsando circa 23 mila euro di finanziamenti effettuati dai soci), condannandolo, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari nella stessa durata della pena principale.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo eccepisce la nullità delle sentenze di merito per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato il 15/05/2014 a Minturno (Lt), [OSCURATO:PERSONA]Albina, n. 19, a persona qualificatasi come familiare convivente, laddove nel 2014 l'imputato cambiò la sua residenza trasferendosi a Formia, [OSCURATO:PERSONA], come documentato dalla difesa, e non conosce il soggetto che ha ricevuto l'atto a lui destinato.

2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, inosservanza dell'art. 216

I. fall. e vizi di motivazione.

L'accusa di occultamento o distrazione non è sostenuta da alcun elemento di fatto, ma è fondata su mere presunzioni, non essendovi alcun dato che dimostri la cessione di beni giacenti in magazzino alla nuova società con sede nei medesimi locali, né è stata disposta alcune consulenza o perizia allo scopo di confrontare i prodotti venduti dalla fallita con quelli della nuova società.

Il curatore ha sostenuto che in taluni casi Barbarisi avrebbe omesso la tenuta dei libri contabili, mentre in altri li avrebbe tenuti in malo modo, ma se fosse così non sarebbe stato possibile ricavare la condotta del ricorrente, tanto più che non sono state fornite idonee argomentazioni da cui poter ritenere esatte tutte le cifre elencate nel capo di imputazione poste a sostegno della condanna.2.3.

Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, violazione della legge penale e vizio di motivazione.

Nel caso di specie, il dolo specifico e il dolo generico sono stati presunti, in quanto dalla mera omissione della tenuta della documentazione contabile ovvero dalla negligenza con la quale la stessa è stata tenuta è stato desunto l'elemento soggettivo, sicché il fatto deve essere riqualificato a norma dell'art. 217

I. fall. ovvero la sentenza deve essere annullata con rinvio.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire note difensive, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Il primo motivo è infondato.

Come rileva la Corte di appello, la notifica fu effettuata presso la residenza dell'imputato a Minturno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso un familiare qualificatosi come convivente (cognato, come puntualmente riportato dagli atti relativi alla notifica), laddove, in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche (il che priva di consistenza il certificato di residenza storico prodotto dalla difesa), e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272092).

3. Passando, per linearità di esposizione, al terzo motivo, esso pure è infondato.

La Corte di appello ha rilevato che le scritture erano incomplete (il libro giornale era compilato fino a tutto il 2010, il libro degli inventari era privo dell'indicazione delle merci distinte per categorie omogenee, il libro giornale era primo di alcune pagine), il che aveva impedito al curatore di ricostruire il movimento degli affari, in quanto le scritture fornite non lo consentivano, mancando gli importi relativi agli oneri finanziari derivanti da indebitamento verso le banche e verso l'erario, mentre il libro giornale era privo delle annotazioni delle operazioni crediti v/ fornitori.

Le doglianze del ricorrente fanno leva sulla carenza del dolo specifico, ma la fattispecie concreta è largamente delineata sulla tenuta delle scritture e dei libri in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per la quale - come sottolineato dal giudice di appello - è sufficiente il dolo generico, desunto univocamente dalle stesse condotte di bancarotta documentale.

Del resto, la molteplicità dei fatti sussumibili nel genus bancarotta fraudolenta documentale esclude, all'evidenza, la tesi difensiva sul carattere meramente negligente dei fatti accertati, tanto più che la continuità oggettiva e soggettiva tra la fallita e altre due società (la seconda delle quali trovata dal curatore a operare nei locali della fallita e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], già socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) rende ragione comunque anche della riconoscibilità del dolo specifico nelle condotte in questione.

4. Il secondo motivo è fondato.

4.1. I giudici di merito hanno ricostruito l'oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale come rappresentato da a) rimanenze di magazzino per 120 mila euro, b) beni ammortizzabili per circa 2.475 euro e c) circa euro 23 mila a titolo di rimborso di finanziamento soci 2009, con ogni probabilità destinati alla continuazione dell'attività aziendale sotto altro nome (avendo l'imputato goduto della mancata contestazione della distrazione dell'azienda).

Ora, dalle sentenze di merito e, segnatamente, dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145), si evince che il dato relativo ai prelievi dei finanziamenti sub c) è tratto dalle scritture contabili nel periodo 31/12/2008- 31/12/2009, mentre quello relativo alle rimanenze di magazzino sub a) è stato desunto dalla situazione patrimoniale indicata a bilancio alla data del 01/01/2011.

Dunque, almeno per la grande maggioranza delle somme che si assumono distratte, la relativa prova è tratta dai documenti contabili.

4.2. Nella consolidata giurisprudenza di legittimità, imprescindibile punto di riferimento è il principio di diritto in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf.

Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata - anche nel silenzio del fallito - con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715).

Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425).

4.3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi enunciati, basando la prova dei più rilevanti fatti distrattivi sulla documentazione contabile (peraltro oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale), sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le note del difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 01/06/2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 08/06/2021 con la quale il Tribunale di Latina aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 24/02/2011, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto o distrutto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori, i libri sociali, che comunque teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere occultato o, comunque, distratto beni giacenti in magazzino per un valore di 120 mila euro, beni ammortizzabili per un valore di euro 2.475, e rimborsando circa 23 mila euro di finanziamenti effettuati dai soci), condannandolo, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari nella stessa durata della pena principale. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo eccepisce la nullità delle sentenze di merito per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato il 15/05/2014 a Minturno (Lt), [OSCURATO:PERSONA]Albina, n. 19, a persona qualificatasi come familiare convivente, laddove nel 2014 l'imputato cambiò la sua residenza trasferendosi a Formia, [OSCURATO:PERSONA], come documentato dalla difesa, e non conosce il soggetto che ha ricevuto l'atto a lui destinato. 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, inosservanza dell'art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. L'accusa di occultamento o distrazione non è sostenuta da alcun elemento di fatto, ma è fondata su mere presunzioni, non essendovi alcun dato che dimostri la cessione di beni giacenti in magazzino alla nuova società con sede nei medesimi locali, né è stata disposta alcune consulenza o perizia allo scopo di confrontare i prodotti venduti dalla fallita con quelli della nuova società. Il curatore ha sostenuto che in taluni casi Barbarisi avrebbe omesso la tenuta dei libri contabili, mentre in altri li avrebbe tenuti in malo modo, ma se fosse così non sarebbe stato possibile ricavare la condotta del ricorrente, tanto più che non sono state fornite idonee argomentazioni da cui poter ritenere esatte tutte le cifre elencate nel capo di imputazione poste a sostegno della condanna.2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, violazione della legge penale e vizio di motivazione. Nel caso di specie, il dolo specifico e il dolo generico sono stati presunti, in quanto dalla mera omissione della tenuta della documentazione contabile ovvero dalla negligenza con la quale la stessa è stata tenuta è stato desunto l'elemento soggettivo, sicché il fatto deve essere riqualificato a norma dell'art. 217 I. fall. ovvero la sentenza deve essere annullata con rinvio. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire note difensive, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è infondato. Come rileva la Corte di appello, la notifica fu effettuata presso la residenza dell'imputato a Minturno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso un familiare qualificatosi come convivente (cognato, come puntualmente riportato dagli atti relativi alla notifica), laddove, in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche (il che priva di consistenza il certificato di residenza storico prodotto dalla difesa), e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272092). 3. Passando, per linearità di esposizione, al terzo motivo, esso pure è infondato. La Corte di appello ha rilevato che le scritture erano incomplete (il libro giornale era compilato fino a tutto il 2010, il libro degli inventari era privo dell'indicazione delle merci distinte per categorie omogenee, il libro giornale era primo di alcune pagine), il che aveva impedito al curatore di ricostruire il movimento degli affari, in quanto le scritture fornite non lo consentivano, mancando gli importi relativi agli oneri finanziari derivanti da indebitamento verso le banche e verso l'erario, mentre il libro giornale era privo delle annotazioni delle operazioni crediti v/ fornitori. Le doglianze del ricorrente fanno leva sulla carenza del dolo specifico, ma la fattispecie concreta è largamente delineata sulla tenuta delle scritture e dei libri in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per la quale - come sottolineato dal giudice di appello - è sufficiente il dolo generico, desunto univocamente dalle stesse condotte di bancarotta documentale. Del resto, la molteplicità dei fatti sussumibili nel genus bancarotta fraudolenta documentale esclude, all'evidenza, la tesi difensiva sul carattere meramente negligente dei fatti accertati, tanto più che la continuità oggettiva e soggettiva tra la fallita e altre due società (la seconda delle quali trovata dal curatore a operare nei locali della fallita e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], già socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) rende ragione comunque anche della riconoscibilità del dolo specifico nelle condotte in questione. 4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. I giudici di merito hanno ricostruito l'oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale come rappresentato da a) rimanenze di magazzino per 120 mila euro, b) beni ammortizzabili per circa 2.475 euro e c) circa euro 23 mila a titolo di rimborso di finanziamento soci 2009, con ogni probabilità destinati alla continuazione dell'attività aziendale sotto altro nome (avendo l'imputato goduto della mancata contestazione della distrazione dell'azienda). Ora, dalle sentenze di merito e, segnatamente, dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145), si evince che il dato relativo ai prelievi dei finanziamenti sub c) è tratto dalle scritture contabili nel periodo 31/12/2008- 31/12/2009, mentre quello relativo alle rimanenze di magazzino sub a) è stato desunto dalla situazione patrimoniale indicata a bilancio alla data del 01/01/2011. Dunque, almeno per la grande maggioranza delle somme che si assumono distratte, la relativa prova è tratta dai documenti contabili. 4.2. Nella consolidata giurisprudenza di legittimità, imprescindibile punto di riferimento è il principio di diritto in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata - anche nel silenzio del fallito - con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425). 4.3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi enunciati, basando la prova dei più rilevanti fatti distrattivi sulla documentazione contabile (peraltro oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale), sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio per nu
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