CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CW9N8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CW5Q6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comune motivo di ricorso degli imputati, in merito alla qualificazione giuridica del fatto che, più propriamente, avrebbe dovuto essere quello di c:ui all'art. 336 cod. pen. piuttosto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) con conseguente inconfigurabilità del reato, è svolto in fatto e sulla base di una frammentaria ricostruzione della vicenda, in carenza di confronto con la sentenza impugnata che, sulla base delle dichiarazioni degli agenti Rizzo e Coia, ha enucleato le precise condotte ascrivibili al Marrelli, destinatario dell'invito a rientrare in cella, e che non solo p- .or-71_ .1.13 -1 non vi ottemperò ma che fu attivamente sostenuto da altri detenuti, fra i quali [OSCURATO:PERSONA], che intervennero a suo sostegno non ottemperando alle prescrizioni loro in ntema giu r proferendo, come il Marrelli, frasi minatorie ai danni degli operanti. Le condotte oppositive e minatorie, tenute durante lo svolgimento di operazioni volte a ripristinare l'ordine nel corso di un'agitazione dei detenuti nella casa circondariale di Lecce appaiono, secondo le corrette argomentazioni della Corte, idonee a realizzare la condotta materiale del reato di resistenza, piuttosto che quella di minaccia a pubblico ufficiale, realizzate con il contributo consapevole di entrambi i ricorrenti senza che nella f lettura delle dichiarazioni degli agenti, possano rinvenirsi elementi per ricondurre la interpretazione dei giudici di merito al vizio di travisamento della prova, anche in relazione alla identificazione degli autori della condotta illecita e allo specifico contributo di ciascuno; Considerato, altresì, che è irrilevante la rinuncia del difensore di fiducia (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) alla difesa di [OSCURATO:PERSONA], siccome intervenuta dopo la spedizione dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza e alla scadenza dei termini per la proposizione di motivi nuovi sicché alcuna violazione di diritti di difesa del ricorrente è concretamente prospettabile, attesi i termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.; Considerato, infine, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile