CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 21536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ait5\--‘ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 aprile 2022 la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 22.04.2021 che condannava CALAMIA Nardino per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CALAMIA Nardino deducendo violazione di legge in relazione all'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente