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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31362/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per itreath di cui aCart. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)A e alla inconfigurabilità della causa di non punibilità di cuì all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento del beneficio invocato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per itreath di cui aCart. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)A e alla inconfigurabilità della causa di non punibilità di cuì all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento del beneficio invocato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris