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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04018/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 10/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Bergamo e ritenuto la responsabilità dello steso per :l capo a) (bancarotta docurnenUale semplice ex artt. 217-224 i. fall., per non aver tenuto le scritture contabili nell'ultimo triennio antecedente la dichiarazione di fallimento intervenuta il 23 gennaio 2019) e per il capo d) (omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 2016 ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. - è aspecifico, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto difetta di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata.

Nel caso in esame, a ben vedere, la censura non si confronta con la circostanza che la Corte di appello, al foi_ 10 della sentenza, evidenza come la .orova - che le scritture contabili erano state tenute in modo ordinato fino al 31 dicembre 2014 ; non erano state tenute in modo elaborato fino alla metà del 2015, successivamente non erano state affatto tenute - era tratta anche dalle dichiarazioni della socia e dipendente della fallita, oltre che dalle attività svolte dal curatore: il i-rioti\,e censura, quindi, solo tale »tvne ir prova, non anche !a prima, cosicché è aspecifico e non en grado di disarticolare ia motiva7o noitre, io stesso motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - é inammissibile, in quanto manifestamente infondato e generico.

L'abituantà del comportamento è causa ostativa al riconoscimento del l'esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità, ma il suo difetto nei termini indicati dall'art. 131-bis cod. pen. non comporta la sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere comunque ad una valutazione discrezionale sull'entità del fatto.

Di tale valutazione d'screzionale la Corte ha fornito congrua ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però confrontato.

A ben vedere, correttamente la Corte di appellò rileva che non sussista tenuità del fatto in ragione della durata della condotta omissiva per il triennio precedente la dichiarazione di fallimento, condotta ripetuta nel tempo, oltre che per la correlazione della stessa alla situazione di dissesto per valori significativi, ammontando lo stato passivo a tre milioni di euro circa.

Si tratta di motivazione non apparente né manifestamente illogica, in sintonia con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01).

Anche la dedotta contraddizione logica è manifestamente infondata: per un verso la stessa non sussiste fra la sentenza di primo grado e quella impugnata, in quanto la finalità di profitto esclusa dalla prima sentenza esorbita dalla fattispecie penale in esame, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., per la quale il coefficiente soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice ne.g:c.enza, di tenere le scritture contabili (cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; conf.

Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867 - 01; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 23/02/2006, Dalceggio, Rv. 233997 - 01); in secondo luogo, anche la suggestiva sollecitazione difensiva che riporta il criterio di valutazione alla tenuità deiVart. 219, comma 3,

I. fall., non si confronta con la circostanza che nel caso in esame l'esclusione della tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è fondata anche sulla durata e sulla natura ripetuta dell'omissione, cosicché l'argomento difensivo non è adeguatamente disarticolante;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 10/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Bergamo e ritenuto la responsabilità dello steso per :l capo a) (bancarotta docurnenUale semplice ex artt. 217-224 i. fall., per non aver tenuto le scritture contabili nell'ultimo triennio antecedente la dichiarazione di fallimento intervenuta il 23 gennaio 2019) e per il capo d) (omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 2016 ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. - è aspecifico, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto difetta di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata. Nel caso in esame, a ben vedere, la censura non si confronta con la circostanza che la Corte di appello, al foi_ 10 della sentenza, evidenza come la .orova - che le scritture contabili erano state tenute in modo ordinato fino al 31 dicembre 2014 ; non erano state tenute in modo elaborato fino alla metà del 2015, successivamente non erano state affatto tenute - era tratta anche dalle dichiarazioni della socia e dipendente della fallita, oltre che dalle attività svolte dal curatore: il i-rioti\,e censura, quindi, solo tale »tvne ir prova, non anche !a prima, cosicché è aspecifico e non en grado di disarticolare ia motiva7o noitre, io stesso motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - é inammissibile, in quanto manifestamente infondato e generico. L'abituantà del comportamento è causa ostativa al riconoscimento del l'esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità, ma il suo difetto nei termini indicati dall'art. 131-bis cod. pen. non comporta la sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere comunque ad una valutazione discrezionale sull'entità del fatto. Di tale valutazione d'screzionale la Corte ha fornito congrua ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però confrontato. A ben vedere, correttamente la Corte di appellò rileva che non sussista tenuità del fatto in ragione della durata della condotta omissiva per il triennio precedente la dichiarazione di fallimento, condotta ripetuta nel tempo, oltre che per la correlazione della stessa alla situazione di dissesto per valori significativi, ammontando lo stato passivo a tre milioni di euro circa. Si tratta di motivazione non apparente né manifestamente illogica, in sintonia con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Anche la dedotta contraddizione logica è manifestamente infondata: per un verso la stessa non sussiste fra la sentenza di primo grado e quella impugnata, in quanto la finalità di profitto esclusa dalla prima sentenza esorbita dalla fattispecie penale in esame, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., per la quale il coefficiente soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice ne.g:c.enza, di tenere le scritture contabili (cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; conf. Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867 - 01; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 23/02/2006, Dalceggio, Rv. 233997 - 01); in secondo luogo, anche la suggestiva sollecitazione difensiva che riporta il criterio di valutazione alla tenuità deiVart. 219, comma 3, I. fall., non si confronta con la circostanza che nel caso in esame l'esclusione della tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è fondata anche sulla durata e sulla natura ripetuta dell'omissione, cosicché l'argomento difensivo non è adeguatamente disarticolante;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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