CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18892/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di VERONAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGjergj [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante due sentenze (sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diVenezia, confermata il 18/09/2019 e passata in giudicato il 15/11/2019, di condanna allapena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro quarantamila di multa, per i reati diassociazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina e ai reati fine di cui agli artt. 12 comma 3, 3-bis e 3-ter d.lgs.25 luglio 1998 n. 286, commessi dal 2013 al 2016; sentenza del Tribunale di Verona del09/04/2021, confermata in data 03/03/2022 e passata in giudicato il 17/06/2022, di condannaalla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, per i reati di cui agliartt. 648, 477 e 482 cod. pen., commessi in data anteriore e prossima al 15/11/2013).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza e/o illogicitàdella motivazione, nel punto in cui il Tribunale di Verona ha ritenuto non sussistenti ipresupposti utili al riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i fatti giudicati con lesentenze di condanna indicate (sostiene la difesa essersi trattato sempre di reati sorretti dauna finalità volta al conseguimento di un profitto di tipo patrimoniale, oltre ad essereconnotati per la medesimezza del contesto spaziale e temporale).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione ha segnalato, in particolare, trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale dilatato e non sono tra loro in alcun modo ricollegabili).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce un sostanziale auspicio dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]