CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,sez. staccata di Livorno, n. 1548/2018 depositata il 12/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana – sez.staccata di Livorno n. 1548/2018 depositata il 12.09.2018 e nonnotificata, veniva respinto l’appello della ISAC di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9243/2019Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 14969/2026Data pubblicazione 19/05/2026con conferma della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diLivorno che aveva a sua volta disatteso il ricorso avverso l’avviso diaccertamento a titolo di Ici per un’area considerata fabbricabile per glianni d’imposta 2003-2004.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della sentenza già emessa dalla CTR della Toscana n.60/2011 (Cass., 14 settembre 2016, n. 18009), dopo aver ripercorsol’apparato argomentativo della sentenza di prime cure che aveva rigettatoil ricorso della contribuente, statuivano che: “il Comune di Bibbonadichiarava edificabili i terreni oggetto del contendere e che in conseguenzadi detta trasformazione i terreni precedentemente agricoli ed ora dichiaratiedificabili acquisivano valore di mercato nettamente superiore a quelloprecedente”.Pertanto, per i giudici regionali si rendeva necessario ai sensi dell’art. 10comma 4 D. lgs. n. 504/1992 l’adozione di una denuncia di variazione daparte del proprietario unitamente all’assolvimento dell’ICI superiore aquella pagata sino a quel momento.Con riferimento alla richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione ex art. 12 comma 5 D. Lgs. n. 472/1997, i giudici delsecondo grado rilevavano che trattavasi di domanda nuova avanzata “perla prima volta con il ricorso per riassunzione e come tale radicalmenteinammissibile” e comunque nel merito evidenziavano il difetto di interessead invocare il regime della continuazione poiché “l’applicazione del cumulogiuridico darebbe luogo ad una sanzione più elevata rispetto a quellarisultante dal cumulo materiale delle sanzioni irrogate per i consideratianni 2003/2004”.Quindi la CTR respingeva l’impugnazione della contribuente,condannandola alla rifusione delle spese del grado di giudizio di rinvio ecompensando le spese degli altri gradi di giudizio.Numero registro generale 9243/2019Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 14969/2026Data pubblicazione 19/05/2026Avverso la predetta pronuncia della CTR della Toscana sez. staccata diLivorno la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi di ricorso, illustrati con memoria.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è costituito in giudizio depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazioneo falsa applicazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 comma2 c.p.c. nonché dell’art. 118 comma 1 delle disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza ripreso pedissequamente lemotivazioni della sentenza di secondo grado poi cassata senza averproceduto alla valutazione dei motivi di appello riproposti con il ricorso inriassunzione ex art. 369 comma 2 n. 4 cpc.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentaviolazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per averela sentenza violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato.1.3 Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente censura l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver omesso la sentenza impugnata diconsiderare il fatto decisivo per la decisione della controversia relativo allaesistenza di un vincolo idrogeologico sull’area nella titolarità della societàdi persone.2. Merita di essere accolto il secondo motivo di gravame – dal cui esameconsegue l’assorbimento del primo motivo di ricorso, - motivo che censurala sentenza impugnata nella parte in cui non si pronuncia sulla chiestacontinuazione sul tema delle sanzioni, eludendo il chiaro dictum dellaCassazione.Invero, la società ricorrente, con specifico riferimento alle sanzioniirrogatele, aveva lamentato sia in primo che in secondo grado la mancataapplicazione dell'istituto della continuazione, ex art. 12 comma 5 del d.lgs.Numero registro generale 9243/2019Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 14969/2026Data pubblicazione 19/05/2026n. 472/1997 e la mancata riduzione al 30% del loro ammontare (in casodi omesso versamento, ex art. 13 d. lgs, n. 471/97), ma non avevachiesto la disapplicazione integrale delle stesse, tanto più per asseritecondizioni di obiettiva incertezza normativa, in ordine al concetto di areaedificabile, ai fini Ici.E’ necessario riprendere quanto espressamente indicato dalla Cassazioneche con la pronuncia rescindente aveva annullato la prima decisione deigiudici regionali, definendo in maniera inequivoca il segmento processualea cui doveva attenersi il giudice del rinvio: “…poiché la societàcontribuente aveva solo richiesto una rideterminazione delle sanzioni(petitum), in applicazione di precisi istituti giuridici (causa petendi),mentre la CTR, in assenza di apposita domanda, ha ritenuto didisapplicare le sanzioni, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/92, appareevidente la sussistenza del vizio censurato. Va, pertanto, rigettato l'unicomotivo di ricorso principale, accolto il motivo di ricorso incidentale,cassata l'impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissioneregionale della Toscana, in diversa composizione, affinché, esamini ledoglianze della parte contribuente non valutate dai giudici d'appello(applicazione dell'istituto della continuazione e richiesta di riduzione dellesanzioni)”.Orbene, nonostante il chiaro perimetro cognitorio a cui era chiamato ilgiudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana – che, per dipiù, richiama una diversa pronuncia rescindente della Corte (Cass.18011/2016) - si poneva sulla scia del medesimo giudizio già reso daigiudici di appello, perpetrando l’omessa valutazione delle domanderelative all’applicazione dell'istituto della continuazione ed alla richiesta diriduzione delle sanzioni, per il caso di omesso versamento dell’imposta.Pervero, la sentenza con una motivazione piuttosto incoerente ed a trattiapparente, prima ritiene inammissibile la richiesta sul cumulo giuridico,poi, però, la esamina nel merito rilevando che, se si applicasse nellaNumero registro generale 9243/2019Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 14969/2026Data pubblicazione 19/05/2026fattispecie il cumulo giuridico, si avrebbe una sanzione superiore a quellomateriale, con uno scarno tessuto motivazionale che non tienelogicamente.Con ciò, quindi, nemmeno tenendo conto della richiesta di riduzione dellesanzioni.3. Quanto al terzo motivo di impugnazione, la società ricorrente non siconfronta con gli esiti del giudizio cristallizzati con la pronunciarescindente della Cassazione e quindi con la formazione di un giudicatointerno in favore dell’ente comunale quanto alla debenza dell’imposta incontesa e sul quale il giudice del rinvio non aveva alcun margine diintervento valutativo.Difatti, la Corte aveva rigettato il motivo di ricorso della parte, odiernaricorrente, col quale si deduceva che Il secondo fatto controverso edecisivo, sul quale il giudice d'appello avrebbe insufficientementemotivato, atteneva alla presenza del vincolo connesso al rischioidrogeologico .Ne discende che il terzo motivo di gravame, con il quale la societàricorrente ripropone il tema della omessa valutazione di un vincoloidrogeologico, che grava sulle aree interessate comprimendone lepotenzialità edificatorie, risulta infondato, non potendosi imputare alCollegio di rinvio l’esame di un fatto incidente su una questione sulla qualenon poteva più pronunciarsi, alla luce del perimetro cognitorio tracciatodalla sentenza che aveva disposto il rinvio al giudice di secondo grado,limitato soltanto all’applicazione della continuazione ed alla riduzione dellesanzioni.4. L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana che, in diversa composizione, procederà al compiutoriesame della controversia attenendosi ai rilievi sopra esposti.Numero registro generale 9243/2019Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 14969/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo, assorbito ilprimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana,in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto