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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46756/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e di bancarotta semplice documentale (capo 2) a lui ascritti nella veste di amministratore della "Brescia lavora società cooperativa in liquidazione" dichiarata fallita il 19 febbraio 2021; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d) ed e), il rigetto della richiesta di escussione del consulente di parte, è generica e manifestamente infondata, poiché: - l'imputato è stato ammesso, a sua richiesta al giudizio abbreviato c.d. ordinario e, avendo accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non può dolersi della mancata ammissione di una consulenza di parte; - il ricorso è del tutto carente sul piano della capacità della consulenza richiesta di incidere, in modo decisivo, sull'esito del processo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la illegittimità della revoca della sospensione condizionale concessa in altro procedimento, è manifestamente infondato poiché si fonda sull'assunto, giuridicamente erroneo che il delitto di bancarotta prefallinnentare si perfezionerebbe al momento delle condotte e non a quello della dichiarazione di fallimento; tesi che si pone in contrasto con la lettera della legge e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 25224 del 14/07/2020, Gandin, Rv. 279451); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e di bancarotta semplice documentale (capo 2) a lui ascritti nella veste di amministratore della "Brescia lavora società cooperativa in liquidazione" dichiarata fallita il 19 febbraio 2021; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d) ed e), il rigetto della richiesta di escussione del consulente di parte, è generica e manifestamente infondata, poiché: - l'imputato è stato ammesso, a sua richiesta al giudizio abbreviato c.d. ordinario e, avendo accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non può dolersi della mancata ammissione di una consulenza di parte; - il ricorso è del tutto carente sul piano della capacità della consulenza richiesta di incidere, in modo decisivo, sull'esito del processo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la illegittimità della revoca della sospensione condizionale concessa in altro procedimento, è manifestamente infondato poiché si fonda sull'assunto, giuridicamente erroneo che il delitto di bancarotta prefallinnentare si perfezionerebbe al momento delle condotte e non a quello della dichiarazione di fallimento; tesi che si pone in contrasto con la lettera della legge e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 25224 del 14/07/2020, Gandin, Rv. 279451); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 46756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris