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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1941

Cassazione n. 49174/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1941 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1952 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in ordine al reato di violazione di domicilio; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che i ricorsi, in entrambi i motivi, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che la Corte di appello ha correttamente rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «l'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni sì verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate» (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, Coppari, Rv. 259044; - che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità particolarmente gravi della condotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1941 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1952 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in ordine al reato di violazione di domicilio; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che i ricorsi, in entrambi i motivi, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che la Corte di appello ha correttamente rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «l'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni sì verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate» (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, Coppari, Rv. 259044; - che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità particolarmente gravi della condotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 49174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris