CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6/10/2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Verbepia, in data 10/04/2019, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 4, comma 2, L. 110/1975. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 712 cod. pen., non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria perché, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), non c'è correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale motiva sulla qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'ipotesi contravvenzionale in ragione dell'evidente provenienza furtiva del motociclo caratterizzato dal blocchetto di accensione forzato); Ritenuto che anche le censure inerenti al reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975 sono prive del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto non è indicato alcun elemento alla base delle censure formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato che le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio non sono consentite in sede di legittimità in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 4 sulla dosimetria della pena irrogata, individuata al di sotto della misura media di quella edittale); Considerato che gli ulteriori motivi riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo desunta dai precedenti penali specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]