CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1973
Cassazione n. 11409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 100/RG 27660 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.11 primo motivo, con cui si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nelle disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], non risulta sia stato dedotto con l'atto di appello; peraltro anche nella sentenza impugnata si dà atto che il ricorrente aveva chiesto la derubricazione nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.PR. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È dunque inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo con cui si censura la sentenza per la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11409-26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1936/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27660/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 100/RG 27660 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.11 primo motivo, con cui si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nelle disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], non risulta sia stato dedotto con l'atto di appello; peraltro anche nella sentenza impugnata si dà atto che il ricorrente aveva chiesto la derubricazione nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.PR. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È dunque inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo con cui si censura la sentenza per la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M