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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 24494/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3216/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 867/2018 depositata il02/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA].

Cooperativa a r.l. effettuava un’importazione tramite il rappresentante indiretto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva ad oggetto una partita di tessuti di fibra di vetro.

La merce veniva scortata da un certificato di origine rilasciato dalle autorità malesi e prodotto in allegato alla bolletta con la dichiarazione dell’origine “preferenziale” della merce stessa, con conseguente accesso al trattamento daziario di favore, consistente nell’esenzione –in allora – dal dazio antidumping .

A seguito di indagine OLAF veniva appurata la diversa origine della merce in parola, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ne derivava la redazione, a cura dell’Ufficio delle Dogane di Genova, di un verbale di revisione dell’accertamento, con rettifica dell’origine dei prodotti importati e applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti di importazione cinese, oltre ad una diversa e più elevata aliquota daziaria, nonché con l’individuazione dell’importo dell’Iva non riscossa al momento delle operazioni doganali.

Successivamente veniva emesso avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, con il quale si chiedevano i maggiori importi dovuti in correlazione al contenuto esposto nel processo verbale di revisione dell’accertamento, con irrogazione, inoltre, di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 303 TULD. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’atto impositivo, ottenendone l’annullamento da parte della CTP di Genova.

La CTR della Liguria rigettava l’appello erariale.

L’Agenzia delle Dogane affida il proprio ricorso a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Ragioni della decisione.

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per totale assenza di motivazione idonea a consentire la ricostruzione dell’iterlogico-giuridico a supporto della decisione.

Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 138 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 24 e 25 Reg.

CEE n. 2913 del 1992, nonché dell’art. 78 Reg.

CEE n. 2913 del 1992 e dell’art. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio abbia applicato retroattivamente il dazio antidumping sulla fibra di vetro di origine malese.

Con il terzo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 11 Reg. n. 883 del 2013, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR disconosciuto le risultanze delle indagini OLAF.

Il primo motivo è infondato.

Benché concisa la motivazione della CTR lascia cogliere la ratio decidendi, affermando la provenienza malese della merce e ritenendo conseguentemente applicabile il regime fiscale correlato ratione temporis.

Non consta, dunque, un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativocomprensibile e intellegibile nel suo nucleo fondante.

Come chiarito ancor di recente da questa Corte “In tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (v.

Cass. 3819 del 2020).È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

Il secondo motivo è, di contro, fondato e va accolto, con assorbimento del terzo.

Necessita evidenziare che l’Agenzia ha riportato in ossequio al principio di autosufficienza il contenuto sia del processo verbale, sia dell’atto impositivo, da cui è evincibile come nella specie sia stato applicato il dazio antidumping sui prodotti di provenienza cinese, non già quello poi sopravvenuto su quelli di provenienza malese.

In altri termini, l’Ufficio ha escluso che la merce provenisse dalla Malesia tanto da poter guadagnare il regime di esenzione – in allora vigente – dal dazio antidumping , giacché provenendo dalla Repubblica Popolare cinese era suscettibile di sottostare al trattamento daziario dei prodotti aventi quella diversa origine.

In buona sostanza, la CTR ha erroneamente affermato che l’Ufficio avrebbe fatto applicazione retroattiva di una disciplina, ossia del Reg. 791 del 2011, sulla merce di origine malese, anziché soffermarsi sull’applicabilità nella specie del Reg. n. 138 del 2011 relativo ai dazi antidumping sulla fibra di vetro proveniente dalla Cina.

Su questo crinale, la sentenza censurata ha obliterato la prospettazione erariale in sede accertativa incentrata sull’origine cinese e non malese della merce importata; in tal guisa, la CTR ha trascurato di iscrivere l’accertamento tributario oggetto di controversia nel quadro normativo ad esso conferente.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto avuto riguardo al secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo.

La sentenza va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio, comprese quelle della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo, dichiarandone assorbito il terzo; cassa con rinvio la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Liguri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3216/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 867/2018 depositata il02/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA]. Cooperativa a r.l. effettuava un’importazione tramite il rappresentante indiretto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva ad oggetto una partita di tessuti di fibra di vetro. La merce veniva scortata da un certificato di origine rilasciato dalle autorità malesi e prodotto in allegato alla bolletta con la dichiarazione dell’origine “preferenziale” della merce stessa, con conseguente accesso al trattamento daziario di favore, consistente nell’esenzione –in allora – dal dazio antidumping . A seguito di indagine OLAF veniva appurata la diversa origine della merce in parola, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ne derivava la redazione, a cura dell’Ufficio delle Dogane di Genova, di un verbale di revisione dell’accertamento, con rettifica dell’origine dei prodotti importati e applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti di importazione cinese, oltre ad una diversa e più elevata aliquota daziaria, nonché con l’individuazione dell’importo dell’Iva non riscossa al momento delle operazioni doganali. Successivamente veniva emesso avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, con il quale si chiedevano i maggiori importi dovuti in correlazione al contenuto esposto nel processo verbale di revisione dell’accertamento, con irrogazione, inoltre, di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 303 TULD. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’atto impositivo, ottenendone l’annullamento da parte della CTP di Genova. La CTR della Liguria rigettava l’appello erariale. L’Agenzia delle Dogane affida il proprio ricorso a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per totale assenza di motivazione idonea a consentire la ricostruzione dell’iterlogico-giuridico a supporto della decisione. Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 138 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 24 e 25 Reg. CEE n. 2913 del 1992, nonché dell’art. 78 Reg. CEE n. 2913 del 1992 e dell’art. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio abbia applicato retroattivamente il dazio antidumping sulla fibra di vetro di origine malese. Con il terzo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 11 Reg. n. 883 del 2013, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR disconosciuto le risultanze delle indagini OLAF. Il primo motivo è infondato. Benché concisa la motivazione della CTR lascia cogliere la ratio decidendi, affermando la provenienza malese della merce e ritenendo conseguentemente applicabile il regime fiscale correlato ratione temporis. Non consta, dunque, un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativocomprensibile e intellegibile nel suo nucleo fondante. Come chiarito ancor di recente da questa Corte “In tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (v. Cass. 3819 del 2020).È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture". Il secondo motivo è, di contro, fondato e va accolto, con assorbimento del terzo. Necessita evidenziare che l’Agenzia ha riportato in ossequio al principio di autosufficienza il contenuto sia del processo verbale, sia dell’atto impositivo, da cui è evincibile come nella specie sia stato applicato il dazio antidumping sui prodotti di provenienza cinese, non già quello poi sopravvenuto su quelli di provenienza malese. In altri termini, l’Ufficio ha escluso che la merce provenisse dalla Malesia tanto da poter guadagnare il regime di esenzione – in allora vigente – dal dazio antidumping , giacché provenendo dalla Repubblica Popolare cinese era suscettibile di sottostare al trattamento daziario dei prodotti aventi quella diversa origine. In buona sostanza, la CTR ha erroneamente affermato che l’Ufficio avrebbe fatto applicazione retroattiva di una disciplina, ossia del Reg. 791 del 2011, sulla merce di origine malese, anziché soffermarsi sull’applicabilità nella specie del Reg. n. 138 del 2011 relativo ai dazi antidumping sulla fibra di vetro proveniente dalla Cina. Su questo crinale, la sentenza censurata ha obliterato la prospettazione erariale in sede accertativa incentrata sull’origine cinese e non malese della merce importata; in tal guisa, la CTR ha trascurato di iscrivere l’accertamento tributario oggetto di controversia nel quadro normativo ad esso conferente. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto avuto riguardo al secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo. La sentenza va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio, comprese quelle della presente fase di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo, dichiarandone assorbito il terzo; cassa con rinvio la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Liguri
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