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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 30931/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Altunis - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso sentenza della Corte d'appello di Roman. 21/2019 depositata il 5gennaio 2019.

Sez.

I–RG 21649/2 019 camera di consiglio27.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ─ Con separati ricorsi del 5 luglio 2019, i quali risultano entrambi iscritti al n. 21646/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 21/2019 della Corte d'appello di Roma; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha successivamente presentato controricorso e ricorso incidentale ripetitivo dell’originario ricorso, cui le controparti hanno resistito con controricorso.Le impugnazioni afferiscono a un giudizio vertente sulla decadenza di alcuni marchi.

2. ─ Con istanza congiunta del 23 settembre 2022 le parti hanno rappresentato la pendenza di complesse trattative volte alla definizione della controversia, che coinvolgevanoanche altre società straniere del gruppo cui appartiene [OSCURATO:PERSONA].

3. ─ Disposto il rinvio, il 13 febbraio 2023 le parti hanno depositato un’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, stante l’avvenuta conclusione dio una transazione.

4. ─ La causa è stata trattata all’odierna adunanza camerale.

Va disposto in conformità di quanto concordemente richiesto dalle parti, dando contestualmente atto del venir meno della sentenza di appello oggetto di impugnazione (per tutte: Cass. Sez.

U. 11 aprile 2018, n. 8980e Cass. 19 aprile 2023, n. 10483, secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle Sez.

I–RG 21649/2 019 camera di consiglio27.9.2023 tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Altunis - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso sentenza della Corte d'appello di Roman. 21/2019 depositata il 5gennaio 2019. Sez. I–RG 21649/2 019 camera di consiglio27.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ─ Con separati ricorsi del 5 luglio 2019, i quali risultano entrambi iscritti al n. 21646/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 21/2019 della Corte d'appello di Roma; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha successivamente presentato controricorso e ricorso incidentale ripetitivo dell’originario ricorso, cui le controparti hanno resistito con controricorso.Le impugnazioni afferiscono a un giudizio vertente sulla decadenza di alcuni marchi. 2. ─ Con istanza congiunta del 23 settembre 2022 le parti hanno rappresentato la pendenza di complesse trattative volte alla definizione della controversia, che coinvolgevanoanche altre società straniere del gruppo cui appartiene [OSCURATO:PERSONA]. 3. ─ Disposto il rinvio, il 13 febbraio 2023 le parti hanno depositato un’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, stante l’avvenuta conclusione dio una transazione. 4. ─ La causa è stata trattata all’odierna adunanza camerale. Va disposto in conformità di quanto concordemente richiesto dalle parti, dando contestualmente atto del venir meno della sentenza di appello oggetto di impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980e Cass. 19 aprile 2023, n. 10483, secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle Sez. I–RG 21649/2 019 camera di consiglio27.9.2023 tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
Sentenza Cassazione n. 30931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris