CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17143/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 7, 99, comma 2, n.2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella forma del tentativo ex art. 56 cod. pen. - non è ammissibile in sede di legittimità, atteso che lo stesso concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto del ricorso principale. Deve infatti ribadirsi che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525); per altro, il motivo non si confronta, in ciò risultando del tutto aspecifico, con le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all'esistenza di bassi consumi contabilizzati, che presuppone l'operatività dell'allaccio abusivo e, quindi, la consumazione del delitto; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti ex. art. 625 comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta" (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 Ud. Rv. 285422 - 01; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282543 - 01). Per altro, anche le doglianze, fondate sull'improprio richiamo alla natura valutativa della aggravante, sono del tutto aspecifiche, in quanto non si confrontano con la contestazione, con il richiamo all'art. 625 n. 7 cod. pen. esplicitato nell'aver 'commesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio'. La, Corte territoriale offre, poi, adeguata motivazione anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, applicando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi" (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 - 01; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, 278438 - 01; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745 - 01), cosicché non rileva chi abbia predisposto l'allaccio abusivo ma chi lo utilizza; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativo delle deduzioni presentate in sede di appello. La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, affermando come la predetta causa di non punibilità non sia applicabile nel caso di specie a causa della cornice edittale del furto pluriaggravato, né nella formulazione antecedente la riforma Cartabia, né in quella successiva per superamento dei limiti edittali minimi e massimi, come osservato dalla Corte di merito;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 202