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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09845/2026

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orrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;– intimato –avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdepositata il 18/03/2021;Numero registro generale 12290/2021Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 9845/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Santarcangelo, intraprese una controversia agraria dinanzi allasezione specializzata del Tribunale di Castrovillari, venendoammesso al patrocinio a spese dello Stato.Il Tribunale all’esito del giudizio con provvedimento dell’11febbraio 2020 rigettò la richiesta di liquidazione dei compensiavanzata dal difensore.Avverso il provvedimento propose opposizione l’avv.Santarcangelo, ed il Tribunale di Castrovillari con ordinanza del14 marzo 2021 rigettò il ricorso.Infatti, ribadita la legittimazione del difensore a promuovereopposizione, essendo impugnato un provvedimento di rigettodell’istanza di liquidazione dei compensi, sosteneva il Tribunaleche, in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione(Cass. n. 5232/2018), la richiesta di distrazione delle speseavanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche albeneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione.2.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorsoSantarcangelo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.3.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 14 della legge n. 533/1973, nonché degli artt. 136, 74,82 co.1, 83, 12, 131 e 133 del DPR n. 115/2002, non potendosisostenere, come invece ha ritenuto di fare il provvedimentoRic. 2021 n. 12290 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 12290/2021Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 9845/2026Data pubblicazione 16/04/2026impugnato, che la richiesta di distrazione produca i suoi effettianche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio aspese dello Stato.Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso daCass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, cheritiene che la detta richiesta di distrazione non incidasull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi ditassatività di revoca.Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito aquanto di affermato da questa Corte nella sua più autorevolecomposizione (Cass.

S.U. n. 8561/2021), che ha negato che larichiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinareuna rinuncia, ancorché implicita, al benefico de quo.In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindiessere cassata.4.

Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di Castrovillari,in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e cassal’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, inpersona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 12290 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -3-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;– intimato –avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdepositata il 18/03/2021;Numero registro generale 12290/2021Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 9845/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Santarcangelo, intraprese una controversia agraria dinanzi allasezione specializzata del Tribunale di Castrovillari, venendoammesso al patrocinio a spese dello Stato.Il Tribunale all’esito del giudizio con provvedimento dell’11febbraio 2020 rigettò la richiesta di liquidazione dei compensiavanzata dal difensore.Avverso il provvedimento propose opposizione l’avv.Santarcangelo, ed il Tribunale di Castrovillari con ordinanza del14 marzo 2021 rigettò il ricorso.Infatti, ribadita la legittimazione del difensore a promuovereopposizione, essendo impugnato un provvedimento di rigettodell’istanza di liquidazione dei compensi, sosteneva il Tribunaleche, in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione(Cass. n. 5232/2018), la richiesta di distrazione delle speseavanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche albeneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione.2. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorsoSantarcangelo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 14 della legge n. 533/1973, nonché degli artt. 136, 74,82 co.1, 83, 12, 131 e 133 del DPR n. 115/2002, non potendosisostenere, come invece ha ritenuto di fare il provvedimentoRic. 2021 n. 12290 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 12290/2021Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 9845/2026Data pubblicazione 16/04/2026impugnato, che la richiesta di distrazione produca i suoi effettianche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio aspese dello Stato.Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso daCass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, cheritiene che la detta richiesta di distrazione non incidasull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi ditassatività di revoca.Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito aquanto di affermato da questa Corte nella sua più autorevolecomposizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che larichiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinareuna rinuncia, ancorché implicita, al benefico de quo.In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindiessere cassata.4. Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di Castrovillari,in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e cassal’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, inpersona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 12290 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-
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