CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, per quanto qui interessa, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Procuratore generale, ha escluso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado per il reato di tentato furto aggravato di beni dagli scaffali di un supermercato a lei ascritto. 2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. L'unico motivo dedotto non considera il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito; e che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - dep. 2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266460 - 01). Nel caso di specie, il giudice ha motivatamente valorizzato, ai fini del diniego, il disinteresse dimostrato dalla prevenuta al processo e l'assenza di elementi favorevoli, visto che la restituzione della refurtiva da parte della Dolofan era avvenuta solo dopo che la stessa era stata scoperta quale autrice del furto. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale incensurabile in cassazione. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così