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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 00258/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vv7V77- 77777- ,v/ • N. 42) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella cd.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto alla prima doglianza, in punto di mancata assoluzione, è appena il caso di rilevare che essa è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha logicamente riscontrato la comune attività di spaccio di stupefacenti, in cui il Tarallo aveva assunto un ruolo di "vedetta", poiché addetto al controllo delle strade e ad indirizzare gli acquirenti verso le persone materialmente addette alla vendita della droga.

Quanto al motivo inerente al trattamento sanzionatorio, si osserva che la sentenza impugnata è sorretta da idonea e non illogica motivazione sul punto, avendo il giudice di merito escluso la concessione delle attenutati generiche per via dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della particolare offensività della condotta, caratterizzata da una non rudimentale organizzazione e dalla disponibilità di diverse sostanze stupefacenti, connotate da un elevato grado di purezza; l'applicazione della recidiva è stata giustificata, non illogicamente, sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato, attestanti la sua persistente pericolosità in rapporto al fatto per cui si procede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vv7V77- 77777- ,v/ • N. 42) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella cd. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto alla prima doglianza, in punto di mancata assoluzione, è appena il caso di rilevare che essa è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha logicamente riscontrato la comune attività di spaccio di stupefacenti, in cui il Tarallo aveva assunto un ruolo di "vedetta", poiché addetto al controllo delle strade e ad indirizzare gli acquirenti verso le persone materialmente addette alla vendita della droga. Quanto al motivo inerente al trattamento sanzionatorio, si osserva che la sentenza impugnata è sorretta da idonea e non illogica motivazione sul punto, avendo il giudice di merito escluso la concessione delle attenutati generiche per via dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della particolare offensività della condotta, caratterizzata da una non rudimentale organizzazione e dalla disponibilità di diverse sostanze stupefacenti, connotate da un elevato grado di purezza; l'applicazione della recidiva è stata giustificata, non illogicamente, sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato, attestanti la sua persistente pericolosità in rapporto al fatto per cui si procede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 00258/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris