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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41376/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo 1'11 dicembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 26 aprile 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato in abitazione, commesso con violenza sulle cose in data antecedente e prossima al 7 luglio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia.

2. L'imputato si affida a due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione, in relazione sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in quanto, ove si fossero ritenute prevalenti le attenuanti generiche, come auspicato dalla Difesa siccome giusto, si sarebbe avuta una pena finale più mite e rispettosa dei principi di proporzionalità, di offensività e di finalità rieducativa della sanzione.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

La prima delle riferite doglianze si scontra con la presa d'atto della esclusione dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità ratione poenae, come ritenuto dalla Corte di appello alla p. 2 della decisione impugnata con ragionamento che non è nemmeno sfiorato dall'atto di impugnazione; e la seconda censura è affidata ad una mera vaga postulazione afffinchè venga ridotta la pena, peraltro già affrontata e radicalmente disattesa alla p. 2 della sentenza impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo 1'11 dicembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 26 aprile 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato in abitazione, commesso con violenza sulle cose in data antecedente e prossima al 7 luglio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia. 2. L'imputato si affida a due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione, in relazione sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in quanto, ove si fossero ritenute prevalenti le attenuanti generiche, come auspicato dalla Difesa siccome giusto, si sarebbe avuta una pena finale più mite e rispettosa dei principi di proporzionalità, di offensività e di finalità rieducativa della sanzione. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La prima delle riferite doglianze si scontra con la presa d'atto della esclusione dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità ratione poenae, come ritenuto dalla Corte di appello alla p. 2 della decisione impugnata con ragionamento che non è nemmeno sfiorato dall'atto di impugnazione; e la seconda censura è affidata ad una mera vaga postulazione afffinchè venga ridotta la pena, peraltro già affrontata e radicalmente disattesa alla p. 2 della sentenza impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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