CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 38775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza - per quanto è qui di interesse - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale e documentale. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza sarebbe «scarsamente motivata», nella parte relativa al giudizio di responsabilità. Con un secondo motivo, deduce sempre il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione, anche in relazione «alla quantificazione della pena». 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale, seppur in maniera sintetica, ha specificamente motivato in ordine a entrambi i punti oggetto delle doglianze del ricorrente. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis