CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 28316/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2109/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14384/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28316/2025 Roma, lì, 01/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 marzo 2025 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso per l’esecuzione della condanna per il delitto di estorsione aggravata, disposta con la sentenza emessa in data 12 febbraio 2020 dal Tribunale di Milano, divenuta definitiva in data 10 ottobre 2024. Secondo la Corte, la condanna è stata pronunciata per il reato di cui all’art. 629, commi 1 e 2, cod. pen. con riferimento all’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., quindi per un reato che, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. non consente la sospensione dell’esecuzione. La Corte ha ritenuto errata l’affermazione dell’istante, secondo cui la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante imponeva di escludere l’operatività di quest’ultima, costituendo, quello della rilevanza solo quoad poenam della esclusione di un'aggravante a seguito di bilanciamento con le attenuanti, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, trattati unitariamente, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 656 cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen. La Corte di appello, pur riconoscendo che il ricorrente è stato condannato per il solo delitto di estorsione semplice, stante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, di fatto ha negato efficacia di giudicato endo-processuale al provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha concesso l’affidamento in prova al servizio sociale, ed ha interpretato in modo non corretto l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Il rinvio che tale norma compie all’elenco dei reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen. è di tipo formale non recettizio, identico cioè a quello compiuto per individuare i reati che impediscono l’accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere. L’interpretazione fornita dalla Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto impedire al ricorrente la concessione della misura alternativa indicata, mentre tale concessione ne dimostra l’erroneità. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la concessione delle attenuanti generiche e la valutazione della loro prevalenza sulle aggravanti producono un effetto solo sul calcolo della pena, ma non modificano il titolo del reato per il quale interviene la condanna, né escludono la sussistenza delle aggravanti che, al contrario, possono essere poste in bilanciamento con le attenuanti proprio perché ritenute sussistenti. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che «La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312) e, più in particolare, che «La condanna per il delitto di rapina aggravata è d'ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall'art. 4-bis Ord. pen., pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Rv. 253784). Il titolo del reato ritenuto sussistente dal giudice di merito, comprensivo delle eventuali aggravanti, è l'elemento che comporta l’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena, previsto dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. In questo caso, pertanto, correttamente l'esecuzione della pena non è stata sospesa, risultando il ricorrente condannato per il reato di cui agli artt. 62-bis cod. pen., 629, commi 1 e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen. La diversa affermazione del ricorrente, pertanto, è manifestamente infondata, in quanto non conforme al dettato della legge e in contrasto con il principio giurisprudenziale sopra citato. 3. E' manifestamente infondata anche l'affermazione della sussistenza di un “giudicato endo-processuale”, costituito dalla decisione del magistrato di sorveglianza di concedere al ricorrente l'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione della pena irrogata per il delitto in questione, ritenendolo non ostativo ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. Il principio della preclusione endo-processuale derivante da un precedente giudicato, operante per lo più nella materia delle misure cautelari, richiede che una questione già risolta con pronuncia definitiva venga riproposta al medesimo giudice o, quanto meno, nell'ambito del medesimo processo. Non può sussistere alcuna preclusione nel caso di decisioni assunte da uffici giudiziari diversi e separati, in procedimenti diversi, per l'adozione di provvedimenti privi di connessione tra loro. In particolare, non può sussistere alcuna preclusione tra la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza, in merito alla concedibilità di una misura alternativa alla detenzione, e quella assunta dal giudice dell'esecuzione, in merito all'eseguibilità di una pena definitiva, anche se la misura alternativa sia stata concessa per la sua espiazione: trattasi di provvedimenti del tutto diversi ed autonomi, assunti sulla base di presupposti e requisiti privi di alcuna connessione, né l'eventuale erroneità di uno di essi può riverberare alcun effetto su quello che deve essere adottato nell'ambito di un procedimento del tutto autonomo. L'affermazione del ricorrente, della natura di “giudicato endo-processuale” della decisione assunta dal magistrato di sorveglianza, che sarebbe idonea a spiegare effetti su un provvedimento del giudice dell'esecuzione, è pertanto manifestamente infondata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, perciò, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]