CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11625/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preamboloil giudice dell’esecuzione ha revocato – ai sensi dell'art. 161, comma 1 n. 2), cod. proc. pen.– la sospensione condizionale della pena, concessagli con la sentenza del Tribunale diModena in data 14 settembre 2017, irrevocabile il 28 gennaio 2018, perché nel quinquenniodall'irrevocabilità di detta sentenza, segnatamente con sentenza del Tribunale di Modena indata 24 maggio 2018, irrevocabile il 30 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una nuovacondanna, per un delitto commesso fino a ottobre 2015 e, dunque, "anteriormentecommesso" dovendosi considerare la data di irrevocabilità della sentenza che avevaconcesso il beneficio;ricordato che, per il caso dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. è principio pacificocheil momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicatodella sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01;Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01) e che il caso in esame – come correttamente indicatonel provvedimento impugnato – riguarda un’ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art.161, primo comma n. 2), cod. pen.;ritenuta la manifesta infondatezza del motivo che invoca Sez. 1, n. 21603 del20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione non puòdisporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensionecondizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art.164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmentenote, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine edell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena» perché muovedall'errato presupposto dell'equiparazione dell'ipotesi di revoca di diritto ai sensi dell'art. 168,terzo comma, cod. pen. e quella di cui all'art. 168 primo comma cod. pen., sostenendo che,anche nell'ipotesi in scrutinio, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto revocare ilbeneficio della sospensione condizionale perché al momento della presentazione da partedel Pubblico ministero della richiesta di revoca era già decorso ben più di un quinquennio daifatti oggetto di quel giudizio;rilevato, infatti, che nella motivazione della Sentenza Marchianò si evidenzia chel'istituto della revoca previsto dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. – che ha struttura efunzione del tutto diverse da quelle stabilite nel primo comma della medesima disposizione eche non è correlata al verificarsi di fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo delbeneficio già concesso, né si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendopiuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi – «dev'essere raccordato con quantoprevisto dall'art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogoall'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata laprobation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che neabbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbiasoddisfatto gli obblighi impostigli» e che, in virtù di tali caratteristiche, «la revoca in esamenon interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nelcorso del quinquennio (o biennio), e solo perché tali, ad escludere l'operatività delmeccanismo di estinzione del reato. Se la legge consente ora, a certe condizioni, dirimediare a un vizio genetico del provvedimento concessivo, l'attivazione del rimedioincontra un limite, logico e giuridico, nell'antecedente avveramento dell'effetto estintivo exart. 167 cod. pen., posto che tale effetto non è normativamente impedito durante la latenzadella situazione giuridica evocata dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l'effettostesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se larelativa declaratoria (implicitamente ammessa dall'ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167) non sia ancora intervenuta». La soluzione indicata – siosserva inoltre– «è coerente con il quadro normativo, in cui l'esito di estinzione del reato siproduce per legge alla presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a propositodell'analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016,dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994), nonché con le esigenze di stabilità del sistema e dicertezza delle situazioni giuridiche», posto che «a ragionare diversamente, il condannato –pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a séascrivibili – rimarrebbe esposto sine die all'eventualità di un'esecuzione penale, ancorché inorigine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrereinerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire».;rilevato, dunque, che il richiamato principio di diritto non si attaglia al caso in esameposto che la revoca della sospensione condizionale è qui avvenuta ai sensi dell'art. 168,primo comma n. 2, cod. pen., ipotesi che prevede un fatto sopravvenuto (ovverosia la nuovacondanna) che impedisce l'effetto estintivo;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11625/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3236/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36689/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preamboloil giudice dell’esecuzione ha revocato – ai sensi dell'art. 161, comma 1 n. 2), cod. proc. pen.– la sospensione condizionale della pena, concessagli con la sentenza del Tribunale diModena in data 14 settembre 2017, irrevocabile il 28 gennaio 2018, perché nel quinquenniodall'irrevocabilità di detta sentenza, segnatamente con sentenza del Tribunale di Modena indata 24 maggio 2018, irrevocabile il 30 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una nuovacondanna, per un delitto commesso fino a ottobre 2015 e, dunque, "anteriormentecommesso" dovendosi considerare la data di irrevocabilità della sentenza che avevaconcesso il beneficio;ricordato che, per il caso dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. è principio pacificocheil momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicatodella sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01;Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01) e che il caso in esame – come correttamente indicatonel provvedimento impugnato – riguarda un’ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art.161, primo comma n. 2), cod. pen.;ritenuta la manifesta infondatezza del motivo che invoca Sez. 1, n. 21603 del20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione non puòdisporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensionecondizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art.164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmentenote, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine edell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena» perché muovedall'errato presupposto dell'equiparazione dell'ipotesi di revoca di diritto ai sensi dell'art. 168,terzo comma, cod. pen. e quella di cui all'art. 168 primo comma cod. pen., sostenendo che,anche nell'ipotesi in scrutinio, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto revocare ilbeneficio della sospensione condizionale perché al momento della presentazione da partedel Pubblico ministero della richiesta di revoca era già decorso ben più di un quinquennio daifatti oggetto di quel giudizio;rilevato, infatti, che nella motivazione della Sentenza Marchianò si evidenzia chel'istituto della revoca previsto dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. – che ha struttura efunzione del tutto diverse da quelle stabilite nel primo comma della medesima disposizione eche non è correlata al verificarsi di fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo delbeneficio già concesso, né si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendopiuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi – «dev'essere raccordato con quantoprevisto dall'art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogoall'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata laprobation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che neabbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbiasoddisfatto gli obblighi impostigli» e che, in virtù di tali caratteristiche, «la revoca in esamenon interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nelcorso del quinquennio (o biennio), e solo perché tali, ad escludere l'operatività delmeccanismo di estinzione del reato. Se la legge consente ora, a certe condizioni, dirimediare a un vizio genetico del provvedimento concessivo, l'attivazione del rimedioincontra un limite, logico e giuridico, nell'antecedente avveramento dell'effetto estintivo exart. 167 cod. pen., posto che tale effetto non è normativamente impedito durante la latenzadella situazione giuridica evocata dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l'effettostesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se larelativa declaratoria (implicitamente ammessa dall'ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167) non sia ancora intervenuta». La soluzione indicata – siosserva inoltre– «è coerente con il quadro normativo, in cui l'esito di estinzione del reato siproduce per legge alla presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a propositodell'analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016,dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994), nonché con le esigenze di stabilità del sistema e dicertezza delle situazioni giuridiche», posto che «a ragionare diversamente, il condannato –pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a séascrivibili – rimarrebbe esposto sine die all'eventualità di un'esecuzione penale, ancorché inorigine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrereinerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire».;rilevato, dunque, che il richiamato principio di diritto non si attaglia al caso in esameposto che la revoca della sospensione condizionale è qui avvenuta ai sensi dell'art. 168,primo comma n. 2, cod. pen., ipotesi che prevede un fatto sopravvenuto (ovverosia la nuovacondanna) che impedisce l'effetto estintivo;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]