CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2024
Cassazione n. 34129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 27 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, è stata accolta la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 286/2021, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli n. 69/2021, riformata a seguito di concordato in appello (sentenze, entrambe, definitive il 5 aprile 2023). La pena è stata determinata operando sulla sanzione più grave di otto anni, dieci mesi e venti giorni e 42.963 euro di multa di cui alla prima sentenza l'aumento di due anni di reclusione e 10.000 euro di multa, in luogo dei quattro anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa di cui al giudizio di cognizione esitato nella seconda sentenza. La pena è stata così determinata in ragione della «gravità del reato contestato nel procedimento con cui si riconosce la continuazione — art. 73-80 D.P.R. 309/90 — e la elevata capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA] che emerge dalla recidiva contestata». 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi con i quali ha eccepito il vizio di motivazione mancante, erronea, illogica o contraddittoria con riguardo alla omessa indicazione della motivazione dell'aumento a titolo di continuazione. Tanto più tale indicazione avrebbe dovuto essere fornita, tenuto conto del fatto che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], per sei episodi di cessione di sostanza stupefacente, aveva determinato un aumento di pena complessivo di tre anni e sette mesi di reclusione. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha omesso di calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli eccependo violazione di legge in ordine alla determinazione del giudice dell'esecuzione competente. Ha dedotto, sul punto, che la competenza, nel caso di specie, spettava alla Corte di appello di Napoli e non al Giudice per le indagini preliminari in quanto la sentenza da questi emessa (e posta a fondamento dell'affermata competenza dello stesso) era stata riformata dalla Corte di appello non solo in ordine alla determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli va esaminato prioritariamente riguardando il profilo della competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento. L'impugnazione è infondata. Alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della continuazione (27 settembre 2023), l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2023, per effetto della declaratoria di inammissibilità della Corte di cassazione dell'impugnazione proposta avverso quella decisione. La Corte di appello ha operato, come risulta dalla disamina della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte del 12 maggio 2023, solo una rideterminazione della pena e, quindi, una riforma inidonea a radicare la competenza di quel giudice ai sensi dell'art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. Da quanto esposto deriva, quindi, che sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciato il giudice competente. 2. E' fondato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. I motivi, siccome relativi ai criteri di calcolo operati dal giudice dell'esecuzione in sede di procedimento volto al riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e di onere motivazionale su di esso gravante, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1. I limiti che il giudice dell'esecuzione incontra nel compiere l'operazione di riconoscimento del predetto vincolo sono relativi ai seguenti profili: l'individuazione del reato più grave deve essere effettuata tenendo conto della pena determinata dal giudice della cognizione dalla quale in sede esecutiva non è possibile discostarsi; occorre tenere conto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave di cui all'art. 81, commi primo e secondo cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073); non è possibile quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 269735). Nell'operazione di unificazione, secondo risalente e consolidato orientamento di legittimità, è illegittimo assumere come pena base sulla quale effettuare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione (Sez. 1, 28 gennaio 1994, n. 544, Talarico, Rv. 196683; Sez. 1, del 08/04/1997, n. 2565, Ruga, Rv. 207702; Sez. 1, del 29/11/1999, n. 6557, Aperi, Rv. 215221; Sez. 1, del 05/12/2000, n. 7045, Raso, Rv. 217782; Sez. 1, del 14/02/2002, n. 16612, Maselli, Rv. 218742; Sez. 1, del 29/03/2001, n. 23257, Pislor, Rv. 219124; Sez. 1, del 27/10/2004, n. 45161, Esposito, Rv. 229822; tutte richiamate in Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder e altri, Rv. 243375 ove il vizio dedotto anche in questa sede è stato qualificato espressamente come riferito all'inosservanza della legge penale). In ordine alla predetta operazione di scorporo, va ribadito l'orientamento secondo cui «il giudice dell' esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Nel caso di specie, la Corte, omettendo di effettuare lo scorporo ha, effettivamente, alterato il rapporto proporzionale tra gli aumenti fissati nelle sentenze per le quali è stato riconosciuto il vincolo mediante l'individuazione immotivata di sanzioni disomogenee, pur a fronte della identica natura delle violazioni. 3.2. In punto di quantificazione degli aumenti per i reati unificati in continuazione la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione impedendo, sostanzialmente, di verificare in base a quale percorso argomentativo ha effettuato l'operazione. La censura proposta sul punto è fondata atteso che essa coglie le carenze motivazionali dell'ordinanza poiché il provvedimento non è coerente rispetto all'orientamento al quale il Collegio intende prestare, ancora una volta, adesione, \sdT% secondo cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). La motivazione dell'aumento fa riferimento (piuttosto criptico) alla gravità del reato «nel procedimento con cui si riconosce la continuazione» e non è dato comprendere a quale dei due procedimenti si faccia riferimento. In ogni caso, è stata richiamata la gravità della contestazione e non quella dell'accertamento del giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione ha, inoltre, richiamato la recidiva, sempre, tuttavia, nel contesto di quanto oggetto di contestazione e non a quanto effettivamente accertato. Tali vizi complessivi hanno determinato la contraddittorietà e la complessiva assenza di equilibrio della pena determinata in quanto, a fronte di aumenti per singoli reati di cessione nella misura determinata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (tre anni e sette mesi per sei cessioni), l'aumento di due anni avrebbe dovuto essere ulteriormente motivato. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa persona fisica (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) colmerà le segnalate lacune motivazionali, tenuto conto dei principi sin qui esposti. P.Q.M. tu O C Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del -firibunale di Napoli in diversa persona fisica. co in co ZrZe IN ,