CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato l'addebito ai sensi dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, e lo ha condannato alla pena di anni uno e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73 co. 1 d.P.R 309/1990, per aver ceduto a terzi numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di gran lunga maggiore del minimo edittale. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al dato ponderale, alla rilevante quantità di dosi smerciate (tra le più gravi, la cessione di tre dosi il giorno 07.12.2022) e pertanto, tenuto conto della qualità della sostanza ha ritenuto congrua e proporzionata la pena base, distaccata dal minimo, ma comunque inferiore al medio edittale, ha applicato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e gli aumenti per i reati satellite in continuazione, differenziando nel dettaglio gli aumenti di pena a seconda del numero di dosi cedute. Trattasi di apparato argomentativo fondato su ben precise risultanze processuali, privo di discrasie logiche e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il co