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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11015/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 marzo 1978 avverso la sentenza n. 401/2021 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'art. 131 bis cod. pen.; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'Il febbraio 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7 dicembre 2018 dal locale Tribunale, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al capo a) dell'imputazione e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e all'art. 14, comma 5 ter e quater, d.lgs 286/1998.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non ostando all'applicabilità della causa di non punibilità della non particolare tenuità del fatto la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi, come avvenuto nel caso in esame, riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sarebbe caduta in contraddizione, avendo di contro riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. e avendo applicato l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen..

La motivazione della Corte d'appello sarebbe illegittima perché, nel ritenere che il reato di cui all'art. 474 cod. pen. ha avuto ad oggetto marchi diversi, avrebbe affermato che l'art. 131 bis cod. pen. è sempre incompatibile con l'art. 474 cod. pen., che prevede per legge la pluralità dei marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La Corte d'appello, inoltre, avrebbe ritenuto l'art. 131 bis cod. pen. inapplicabile al reato continuato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude sia nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, sia nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 1.2 Come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 27 gennaio 2022 hanno affermato che la pluralità di reati, unificati nel vincolo della continuazione, può ostare all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta in concreto dal giudice idonea a integrare uno o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale.

Tale approdo ermeneutico non è stato trascurato dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, infatti, ha rimarcato che il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. costituiva conseguenza immediata di un altro delitto, ovvero quello di ricettazione, di talché la condotta dell'imputato non poteva valutarsi isolata nel tempo e scarsamente offensiva.

Così argomentando, il Collegio del merito ha escluso l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. non in ragione della mera sussistenza di due reati, avvinti dalla continuazione, ma in quanto ha ritenuto che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. il fatto non fosse di particolare tenuità. 1.3 Né, poi, è riscontrabile alcuna contraddizione motivazionale nell'avere il giudice di merito, per un verso, applicato al fatto l'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e, per altro, escluso la ricorrenza dell'art. 131 bis cod. pen.

Invero, nessuna simmetria sussiste tra le due disposizioni, trattandosi di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti.

Difatti, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.) concerne non il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma anche il profitto, che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen..

Di contro, al fine dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., deve essere valutata non solo la particolare tenuità dell'offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'articolo 133 cod. pen., ma anche il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove l'offesa non sia "esigua" ovvero la condotta espressione di abitualità.

Né, tanto meno, vi è contraddittorietà tra l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e il diniego dell'art. 131 bis cod. pen., atteso che il riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen. deve essere effettuato sulla base di una valutazione globale della condotta e dell'abitualità del soggetto, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente apprezzato ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., può non essere sufficiente ad integrare la distinta fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica.

2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 marzo 1978 avverso la sentenza n. 401/2021 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'art. 131 bis cod. pen.; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'Il febbraio 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7 dicembre 2018 dal locale Tribunale, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al capo a) dell'imputazione e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e all'art. 14, comma 5 ter e quater, d.lgs 286/1998. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non ostando all'applicabilità della causa di non punibilità della non particolare tenuità del fatto la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi, come avvenuto nel caso in esame, riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sarebbe caduta in contraddizione, avendo di contro riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. e avendo applicato l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen.. La motivazione della Corte d'appello sarebbe illegittima perché, nel ritenere che il reato di cui all'art. 474 cod. pen. ha avuto ad oggetto marchi diversi, avrebbe affermato che l'art. 131 bis cod. pen. è sempre incompatibile con l'art. 474 cod. pen., che prevede per legge la pluralità dei marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe ritenuto l'art. 131 bis cod. pen. inapplicabile al reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude sia nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, sia nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 1.2 Come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 27 gennaio 2022 hanno affermato che la pluralità di reati, unificati nel vincolo della continuazione, può ostare all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta in concreto dal giudice idonea a integrare uno o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. Tale approdo ermeneutico non è stato trascurato dalla Corte territoriale. Quest'ultima, infatti, ha rimarcato che il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. costituiva conseguenza immediata di un altro delitto, ovvero quello di ricettazione, di talché la condotta dell'imputato non poteva valutarsi isolata nel tempo e scarsamente offensiva. Così argomentando, il Collegio del merito ha escluso l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. non in ragione della mera sussistenza di due reati, avvinti dalla continuazione, ma in quanto ha ritenuto che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. il fatto non fosse di particolare tenuità. 1.3 Né, poi, è riscontrabile alcuna contraddizione motivazionale nell'avere il giudice di merito, per un verso, applicato al fatto l'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e, per altro, escluso la ricorrenza dell'art. 131 bis cod. pen. Invero, nessuna simmetria sussiste tra le due disposizioni, trattandosi di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti. Difatti, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.) concerne non il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma anche il profitto, che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen.. Di contro, al fine dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., deve essere valutata non solo la particolare tenuità dell'offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'articolo 133 cod. pen., ma anche il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove l'offesa non sia "esigua" ovvero la condotta espressione di abitualità. Né, tanto meno, vi è contraddittorietà tra l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e il diniego dell'art. 131 bis cod. pen., atteso che il riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen. deve essere effettuato sulla base di una valutazione globale della condotta e dell'abitualità del soggetto, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente apprezzato ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., può non essere sufficiente ad integrare la distinta fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica. 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere est
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